Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2906

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2906


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIDONI, BITONCI, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, SIMONETTI, TORAZZI, VOLPI

Disposizioni in materia di attribuzione del grado e di determinazione dell'anzianità per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate arruolati mediante concorsi a nomina diretta per i quali sia richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale

Presentata il 10 novembre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Ancora oggi una piccola quota degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate non proviene dai normali iter formativi ma è arruolata tramite concorsi a nomina diretta. Tale personale è in genere provvisto di un ampio bagaglio culturale e tecnico e può quindi essere investito direttamente dello status di ufficiale all'atto dell'arruolamento, in deroga alle antiche tradizioni militari.
      La presente proposta di legge, nella sua brevità, punta a valorizzare gli individui che accedono al mestiere delle armi, promuovendone le professionalità su base meritocratica e incentivando l'accesso ai concorsi dei giovani particolarmente ambiziosi e formati sotto il profilo degli studi. Essa mira, altresì, a ridurre il rischio di arruolare persone con qualità umane e professionali mediocri.
      La normativa vigente non ha garantito al meglio e in tutti i campi questo risultato. Gli ultimi concorsi banditi per reclutare medici militari sono, ad esempio, andati pressoché deserti sia per il divario
 

Pag. 2

economico esistente rispetto alle opportunità di reddito nella professione in ambito civile, sia per la scarsa appetibilità dell'offerta fatta dall'Amministrazione della difesa sotto il profilo dello sviluppo di un'eventuale carriera. Ne sta conseguendo un danno che si ripercuote sull'intera struttura militare, al quale occorre ovviare, restituendo competitività alla posizione professionale degli ufficiali reclutati per le particolari competenze acquisite nel mondo civile.
      Alcuni anni or sono, un provvedimento aprì la via al richiamo in servizio degli ufficiali di complemento che possedessero determinate caratteristiche, disponendo contestualmente la rideterminazione del loro grado sulla base delle tabelle allegate al testo unico di cui al regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, cosiddetta «legge Marconi».
      Da allora, il grado per i suddetti ufficiali può essere modificato qualora più favorevole di quello originariamente rivestito.
      A nostro avviso, tale possibilità dovrebbe essere adesso estesa anche a coloro che concorrono per essere ammessi al servizio permanente. Nel mondo privato è prassi consolidata contrattare con il neo-assunto la sua futura posizione gerarchica e anche accordargli benefìci, qualora questi rappresenti un valido investimento per l'azienda che lo assume. Nelle Forze armate questo principio non si è ancora affermato, ma è giunto il momento di immettere nel mondo militare un nuovo elemento di dinamismo. L'anzianità di servizio costituisce tuttora il parametro pressoché esclusivo della valutazione della professionalità militare, con l'effetto di trascurare le reali competenze possedute o sviluppate dai singoli nel corso degli anni.
      Un riequilibrio è quindi raccomandabile e il momento per operarlo è opportuno. Come è noto, infatti, i concorsi a nomina diretta si rivolgono essenzialmente a laureati, candidati ai ruoli tecnici delle Forze armate, per i quali erano stati originariamente predisposti percorsi di carriera relativamente agevoli negli stadi iniziali. La situazione è tuttavia successivamente cambiata: mentre in precedenza diventare capitano o grado equivalente richiedeva a un medico reclutato con concorso a nomina diretta sei mesi, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si è passati a ben quattro anni. Nel migliore dei casi, supponendo un'immissione nel grado di tenente a trentuno anni di età, il giovane ufficiale medico specialista (divenuto tale in seguito a sei anni di corso di laurea e a cinque anni di specializzazione) proveniente dall'università può quindi oggi aspirare alla promozione soltanto al compimento del trentacinquesimo anno di età.
      È evidente come arruolare un medico specialista per poi trattarlo da subalterno sia un controsenso, specialmente se si tiene conto che per acquisire la propria qualifica il giovane in questione ha speso non meno di undici anni. Si tratta di una penalizzazione che viene vissuta attualmente alla stregua di una punizione. In una posizione simile si trovano anche giuristi e ingegneri in possesso di importanti dottorati di ricerca che non si vedono assolutamente gratificati per questo loro duro lavoro pregresso all'arruolamento. Un rimedio efficace consisterebbe nel riconoscere al giovane ufficiale arruolato con concorso a nomina diretta, in ragione delle qualifiche acquisite nella vita civile, gli anni spesi nella formazione avanzata come utili alla maturazione dell'anzianità militare.
      La presente proposta di legge concerne anche la posizione degli ufficiali laureati immessi nel cosiddetto «ruolo speciale» con il grado minimo, al pari dei diplomati. È il caso, ad esempio, degli psicologi e degli odontoiatri militari.
      L'intervento correttivo che si propone corrisponde a una prassi consolidata osservata in diversi Paesi alleati dell'Italia e non rappresenta un vulnus per le tradizioni militari, giacché nel provvedimento è espressamente stabilito che i giovani ufficiali in possesso di laurea specialistica e incorporati in seguito al superamento di un concorso a nomina diretta ricevano
 

Pag. 3

un'istruzione militare adeguata al grado ricoperto.
      Nel periodo di formazione che precede gli esami finali l'ufficiale tirocinante, qualora non già inserito nella categoria, dovrà essere considerato un aspirante al grado per il quale ha superato il concorso, anche perché si tenga conto che in tali bandi è sempre espresso a chiare lettere che l'immissione in ruolo permanente è subordinata al superamento del corso tecnico applicativo.
      Attesa l'importanza dell'interesse tutelato, accresciuta negli ultimi anni dal moltiplicarsi degli impegni delle Forze armate sui teatri di crisi, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate per la nomina dei quali è richiesta una laurea specialistica o magistrale o equipollente e quelli nominati in seguito a speciale concorso riservato ai possessori di titoli di studi universitari sono iscritti nel ruolo normale, con il grado di tenente o equivalente.
      2. Al personale di cui al comma 1 in possesso di specializzazione o di un dottorato di ricerca, sono riconosciuti gli anni passati nel grado di tenente o equivalente, agli effetti del computo dell'anzianità nel grado, tenendo conto della specialità di Forza armata in cui sono immessi.
      3. Se la specializzazione o il dottorato di ricerca di cui al comma 2 è di durata uguale o superiore al periodo da passare nel grado di tenente o equivalente, il personale di cui ai commi 1 e 2 è immesso in ruolo con il grado di capitano o equivalente. Gli anni in esubero non sono computati come validi ai fini dell'anzianità richiesta in tale grado.
      4. Coloro che sono arruolati prima del termine degli studi specialistici o del dottorato di ricerca hanno diritto al beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 solo all'atto del conseguimento della specializzazione e limitatamente agli anni precedenti l'arruolamento.
      5. Per il periodo formativo e fino al termine dei corsi tecnico-applicativi previsti, il personale di cui ai commi 1 e 2 ricopre transitoriamente il seguente grado:

          a) di aspirante ufficiale, se proveniente dalla vita civile;

          b) di competenza, qualora la nomina a ufficiale sia avvenuta precedentemente al concorso di cui al comma 1.

 

Pag. 5

      6. Al termine dei corsi tecnico-applicativi previsti, se positivamente superati, il personale di cui ai commi 1 e 2 ricopre il grado di propria spettanza con l'anzianità pregressa o concorsuale.
      7. Ai fini dell'omogeneizzazione stipendiale sono riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno, senza retroazione.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su