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PDL 2893

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2893



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FUGATTI, TORAZZI

Concessione di un credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici

Presentata il 6 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede la possibilità di detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici effettuati dagli esercenti di attività commerciali.
      Si tratta di adeguare la fiscalità a un'esigenza sentita e riconosciuta, finalizzata a una maggiore sicurezza degli operatori economici e ad aumentare il presidio del territorio senza altri oneri a carico delle finanze pubbliche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di prevenire e disincentivare il compimento di illeciti ai danni di cose e di persone, è concesso, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e per i due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta per l'acquisto e per l'installazione di sistemi di sicurezza, di impianti di videosorveglianza, di allarme, di casseforti a tempo, di porte e saracinesche blindate e di altri sistemi anti-intrusione nonché per favorire la diffusione di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici.
      2. Hanno diritto al credito d'imposta di cui al comma 1 coloro che esercitano un'attività commerciale il cui fatturato è pari o inferiore a 1.000.000 di euro annui, nonché coloro che svolgono un'attività in cui è prevista la movimentazione di denaro contante.

Art. 2.

      1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è determinato per ciascun beneficiario nella misura del costo dei beni e dei servizi indicati al medesimo articolo e, comunque, fino a un importo massimo di 10.000 euro, suddiviso in parti uguali per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. La fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.
      2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del presente articolo può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare

 

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entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'attuazione della medesima legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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