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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2892 |
1. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto comunale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
d) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
e) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) da 6 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto provinciale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
c) da 10 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a un terzo, arrotondato aritmeticamente,» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;
c) non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti;
d) non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
e) non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 1.000.000 di abitanti;
f) non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
g) non superiore a 6 per le province con popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti;
h) non superiore a 8 per le province con popolazione residente compresa tra 500.001 e 3.000.000 di abitanti;
i) non superiore a 10 per le province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti».
1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.
2. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emanato previo parere
1. I comuni e le province provvedono alle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 1, con decreto emanato nei sei mesi antecedenti la prima scadenza elettorale, il Ministro per la semplificazione normativa provvede a determinare il numero di consiglieri e di assessori assegnati all'ente locale inadempiente, anche eventualmente in misura inferiore a quanto previsto dagli articoli 37 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come, rispettivamente, sostituito e da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, compreso l'eventuale finanziamento di opere pubbliche da parte degli enti locali interessati, sono esentati dal rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.
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