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PDL N. 2892

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2892



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali nonché di soppressione delle comunità montane e delle circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 6 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In uno Stato realmente federale, ciascun ente locale dovrebbe essere libero di stabilire il numero dei propri amministratori ed essere in grado di sostenerne il relativo onere finanziario. Nelle more della realizzazione di un sistema autenticamente federalista, appare utile una norma che limiti gli eccessi di molti enti locali a danno delle finanze pubbliche collettive.
      Inoltre pare corretto considerare che l'avvento dei nuovi sistemi di gestione delle informazioni, l'affermazione di internet e dei sistemi di comunicazione cellulare, nonché il consolidamento di mass media locali di vario tipo sono elementi che consentono di pensare alla riduzione del numero di consiglieri e degli assessori degli enti locali.
      Essendo ormai trascorso quasi un decennio dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corre l'obbligo di considerare che il ruolo assembleare dei consigli comunali e provinciali è venuto nei fatti a subire una radicale modifica. Una struttura snella di tali organi, con conseguente maggiore responsabilità in capo ai singoli consiglieri, potrebbe rendere l'azione collegiale più incisiva ed efficace.
      Un analogo ragionamento vale nei confronti delle giunte comunali e provinciali.
 

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      Pertanto si propone, anche alla luce delle considerazioni esposte, di ridurre notevolmente il numero massimo di consiglieri e di assessori che gli statuti degli enti locali possono stabilire.
      Inoltre si propone la soppressione delle comunità montane, ormai superate ed eccessivamente costose.
      Le economie conseguenti alle modifiche proposte sono esentate dal rispetto del patto di stabilità interno, fatto che potrebbe incentivare la destinazione a finanziamento di opere pubbliche del risparmio ottenuto sulla spesa corrente, con benefìci sugli investimenti in infrastrutture per centinaia di milioni di euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione del numero massimo di consiglieri comunali e provinciali).

      1. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

          b) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          c) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

          d) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          e) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          f) da 6 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri stabilito dallo statuto provinciale nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

          b) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 10 membri nelle altre province.

 

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      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 2
(Determinazione del numero degli assessori comunali e provinciali).

      1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «a un terzo, arrotondato aritmeticamente,» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

          a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

          b) non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;

          c) non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti;

          d) non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

          e) non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 1.000.000 di abitanti;

          f) non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

 

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          g) non superiore a 6 per le province con popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti;

          h) non superiore a 8 per le province con popolazione residente compresa tra 500.001 e 3.000.000 di abitanti;

          i) non superiore a 10 per le province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti».

Art. 3.
(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.
      2. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      4. Con decreto del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emanato previo parere

 

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della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 5.
(Adeguamento degli statuti comunali e provinciali).

      1. I comuni e le province provvedono alle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui alla presente legge.
      2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 1, con decreto emanato nei sei mesi antecedenti la prima scadenza elettorale, il Ministro per la semplificazione normativa provvede a determinare il numero di consiglieri e di assessori assegnati all'ente locale inadempiente, anche eventualmente in misura inferiore a quanto previsto dagli articoli 37 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come, rispettivamente, sostituito e da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 6.
(Risparmi di spesa).

      1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, compreso l'eventuale finanziamento di opere pubbliche da parte degli enti locali interessati, sono esentati dal rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità interno.


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