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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2877 |
1) incentivi finanziari, che comprendono le allocazioni periodiche (per esempio assegni familiari), premi e prestiti, sgravi e crediti d'imposta, tariffe sovvenzionate o gratuite per i servizi per l'infanzia, aiuti per l'abitazione;
2) misure di conciliazione tra lavoro e famiglia, ovvero congedi di paternità e di maternità, nidi, asili e scuole materne, orari di lavoro e loro flessibilità, congedi per ragioni familiari, parità di genere;
3) grandi mutamenti sociali favorevoli alla nascita e all'infanzia, tra cui misure per il lavoro delle donne e dei giovani, sostegno all'avvio delle unioni matrimoniali, un ambiente favorevole per i bambini e, in genere, lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell'infanzia e delle funzioni di educazione.
La Francia - la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana - sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità attualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita; basti pensare che il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) viene destinato alle cosiddette «prestazioni familiari»: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo), prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato in presunte di determinate condizioni
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, reca disposizioni volte a favorire il sostegno e l'incremento della natalità. Nell'ambito della realizzazione di un sistema di welfare orientato alla famiglia, la presente legge si propone di:
a) istituire un assegno prenatale e agevolazioni fiscali per l'infanzia e per il puerperio al fine di fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;
b) sostenere il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio, tramite il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) istituire un assegno di cura e custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi dell'asilo nido;
d) riconoscere, tramite la disciplina del credito d'imposta, agevolazioni alle imprese volte a favorire l'assunzione di donne lavoratrici;
e) aumentare dal 30 per cento al 60 per cento l'indennità corrisposta durante il periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 2, lettera b), sono concesse ai soggetti che:
a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1o gennaio 2009;
b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
c) hanno un'età inferiore a trentacinque anni;
d) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è stabilito ai sensi della tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
1. Al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro, legittimo o naturale, è istituito l'assegno prenatale, da erogare in una soluzione unica nel corso del settimo mese di gravidanza.
2. I requisiti richiesti per usufruire dell'assegno prenatale sono quelli previsti all'articolo 2. L'importo dell'assegno per nuclei monoreddito con tre componenti il cui reddito non supera i 30.000 euro annui è pari a 700 euro. Per nuclei familiari con diversa composizione l'importo è stabilito ai sensi della tabella 2 allegata al decreto
a) della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare nell'anno precedente la nascita del bambino;
b) di un certificato medico specialistico attestante lo stato di gravidanza tra la ventesima e la ventottesima settimana.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 usufruiscono di una deduzione pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto, di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili:
a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti prescritte dagli stessi o dal medico di famiglia. Tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;
b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di
1. Al fine di promuovere e di garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, già incrementato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 sulla situazione economica, sociale e assistenziale nell'Unione europea, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta un decreto per la definizione dei criteri per la fruizione dell'assegno di cui al presente articolo e dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.
1. Il comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo».
1. Per ogni giorno di assenza di una donna lavoratrice a causa di maternità o puerperio al datore di lavoro è concesso un credito d'imposta pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere imputato agli oneri contributivi, alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto che gravano sul datore di
Allegato 1
(Articolo 3, comma 2)
«Tabella 2
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità psico-fisica permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66 per cento.
Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato di minore età, applicabili anche ai figli o equiparati maggiorenni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi:
Maggiorazioni ulteriori:
a) 0,2 per nuclei familiari con figli minori;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa».
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