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PDL N. 2947

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2947



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUPI

Modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di inserimento lavorativo dei disabili

Presentata il 17 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel rispetto del principio della centralità della persona, il tema oggetto della presente proposta di legge è il diritto ad un lavoro dignitoso e gratificante per il lavoratore svantaggiato o disabile, visto come persona al centro del processo e del progetto di collocamento. In tale iter di inserimento, i vari attori coinvolti (impresa, servizi pubblici, cooperative sociali, organismi di concertazione nelle varie forme) cercano di concorrere al tentativo di creare le condizioni più adatte e corrispondenti alla situazione di ciascun lavoratore disabile o svantaggiato.
      Lo scopo della modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il loro adeguamento alle difficoltà di applicazione riscontrate nella concreta attuazione, sia per le mutate condizioni rispetto al periodo in cui tali normative sono state approvate sia per gli elementi di rigidità e i vincoli che le caratterizzano.
      Per tali motivi l'intento da perseguire è quello di garantire un lavoro più consono e appagante per il lavoratore, con modalità che responsabilizzino tutti i soggetti coinvolti nel processo, individuando anche nuove modalità che possano rivelarsi più efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo rispetto al meccanismo oggi consolidato e maggiormente praticato.
      Si rende pertanto necessario un intervento di revisione e non di stravolgimento della normativa vigente, con una precisa
 

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attenzione alle persone che presentano «particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario», con particolare riferimento alle categorie di disabilità grave e di tipo psichico o intellettivo. Riconfermando, quindi, le finalità dei provvedimenti legislativi in questione e il loro impianto generale, le modifiche proposte vanno nella direzione di ampliare le possibilità di inserimento per le categorie di lavoratori che presentano maggiori problemi di inserimento nel mercato del lavoro ordinario e che, di conseguenza, sono costrette a permanere per lungo tempo nelle liste di collocamento con scarse probabilità di inserimento.
      In questa direzione si inseriscono gli elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi e degli obblighi delle imprese; in particolare, ove questo venisse appurato dai servizi competenti come adeguato e ove sia acquisito il consenso del lavoratore, si cerca di favorire un collocamento nelle realtà produttive (come talune cooperative sociali) più adeguate a facilitare l'inserimento di lavoratori disabili o svantaggiati in quanto create e organizzate per il perseguimento di tale finalità.
      Allo scopo di evitare che le aziende si avvalgano impropriamente delle nuove opportunità per eludere il collocamento ordinario riversando sulla cooperazione sociale il peso dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, viene ribadito il ruolo di regolamentazione territoriale e di controllo dei servizi competenti, vengono confermati e precisati i limiti di applicabilità della normativa, è riaffermata la centralità della volontà del lavoratore e sono proposti strumenti di corresponsabilità tesi a evitare l'elusione dai propri obblighi da parte di ogni attore coinvolto.
      Lo strumento della convenzione che regola le modalità di inserimento lavorativo e alcuni aspetti della relativa applicazione sono presi in esame con una duplice finalità: favorire il processo di stipula, semplificando l'iter in alcuni passaggi e, allo stesso tempo, prevedere che tale convenzione sia applicata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
      L'individuazione per le imprese di una soglia relativa al numero dei dipendenti ha lo scopo di non penalizzare le stesse aziende e di consentire loro di entrare nel processo di convenzionamento, considerato come opportunità per il lavoratore disabile o svantaggiato, senza però permettere una deresponsabilizzazione e un affrancamento dai propri obblighi.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'estensione dell'accesso alle convenzioni di inserimento lavorativo. A tal fine introduce una più adeguata definizione del concetto di commessa di lavoro: sia l'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 sia l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 fanno riferimento alle «commesse di lavoro» quale oggetto delle convenzioni tra aziende e cooperative sociali.
      Allo scopo di consentire un uso più esteso dello strumento della convenzione è parso utile chiarire il concetto di «commesse di lavoro» sulla base di quanto già previsto dalla normativa specifica in materia di cooperazione sociale e in particolare dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, laddove prevede per gli enti pubblici la possibilità di «stipulare convenzioni con le cooperative (...) per la fornitura di beni e servizi».
      Un'interpretazione restrittiva della locuzione «commessa di lavoro» rischia, infatti, di creare notevoli limitazioni all'utilizzo allo strumento delle convenzioni, restringendo il campo delle attività che possono essere oggetto delle stesse.
      Tra le aziende che ricadono negli obblighi di assunzione di personale disabile vi sono, infatti, molte che non operano nel settore della produzione di beni e servizi o che comunque operano in settori particolari tali da non poter affidare «commesse di lavoro» a una cooperativa sociale (ad esempio perché il proprio settore di attività è incompatibile con quello di una cooperativa sociale).
      In tal modo si esclude tout court la possibilità per queste aziende di partecipare a processi virtuosi di integrazione
 

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lavorativa. Per ovviare a tale problema si è specificato in modo estensivo il concetto di «commessa di lavoro», esplicitando che, in considerazione della varietà delle caratteristiche delle aziende e delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, tale concetto debba comprendere la fornitura sia di servizi che di beni prodotti. Tale modifica renderebbe maggiormente utilizzabile lo strumento della convenzione di inserimento lavorativo, favorendo una proficua e virtuosa collaborazione tra il mondo della cooperazione sociale e le aziende e, quindi, ampliando gli spazi di attività per realtà più adeguate ad offrire un lavoro alle persone disabili.
      La proposta di legge prevede poi l'ampliamento dei soggetti attivi e passivi che possono accedere alle convenzioni: laddove non esplicitamente previsti (articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003), sono stati introdotti i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della citata legge n. 381 del 1991, quali soggetti attivi al pari delle singole cooperative sociali.
      Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999, viene allargata la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle convenzioni e del numero di lavoratori disabili che possono accedere alla convenzione per ciascun datore di lavoro. In particolare viene aumentato il limite della percentuale di copertura dal 10 per cento al 30 per cento, ed è prevista una deroga per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a trentacinque, che rappresentano una larga parte dei datori di lavoro privati e che altrimenti non avrebbero potuto accedere alle convenzioni. Gli stessi limiti sono introdotti nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
      È prevista, inoltre, sia per le convenzioni di cui all'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999, sia per quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, una modalità che possa consentire anche il coinvolgimento dei datori di lavoro che non sono in grado di stipulare convenzioni sulla base della fornitura di beni o servizi, ma che possono solamente garantire un apporto economico unitamente a una condivisione di responsabilità con la cooperativa sociale presso la quale viene inserito il lavoratore disabile. Al fine di garantire che anche tale modalità sia utile a un effettivo inserimento lavorativo sono introdotti alcuni strumenti quali il giudizio da parte degli uffici competenti circa l'impossibilità di un collocamento al lavoro del disabile nella struttura di destinazione e la stipulazione di un protocollo di «adozione di corresponsabilità da parte del datore di lavoro e relativo a un progetto specifico redatto dalla cooperativa sociale d'intesa con i soggetti destinati e approvato dagli uffici competenti».
      Da ultimo, per le convenzioni di cui al citato articolo 12-bis è prevista la possibilità di prolungare la convenzione in essere sotto la vigilanza degli uffici competenti.
      La proposta di legge prevede, poi, la semplificazione dell'iter di approvazione delle convenzioni di cui al citato articolo 14, riducendo il numero degli organismi deputati all'iter di approvazione delle medesime convenzioni territoriali al fine di alleggerirne l'iter stesso senza diminuire, però, le tutele e senza ridurre il numero dei soggetti coinvolti.
      Sono inoltre definiti ex lege, e non più in sede di convenzione territoriale, i limiti di applicazione in termini di numero di lavoratori disabili per ciascun datore di lavoro. Con tale modifica si intende, in primo luogo, sottrarre un tema di discussione al livello locale, che già è coinvolto sui restanti aspetti delle convenzioni quadro: il limite individuato per legge, peraltro, ricalca quanto mediamente indicato nelle convenzioni ai sensi del citato articolo 12-bis. In secondo luogo, si intende garantire una maggiore uniformità territoriale.
      Riguardo alla semplificazione del processo di utilizzo delle convenzioni di cui al citato articolo 14, è prevista l'esplicitazione del meccanismo del «silenzio assenso»: al fine di garantire tempi certi nel processo di attuazione della convenzione è previsto, infatti, che laddove gli enti preposti non siano in grado di segnalare entro sessanta giorni i nominativi dei soggetti da
 

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inserire nella convenzione, le cooperative sociali possono procedere con scelta nominativa.
      In conclusione, le proposte di revisione avanzate non intendono in alcun modo mettere in discussione le finalità della legge n. 68 del 1999 e del decreto legislativo n. 276 del 2003, ma migliorare l'applicabilità di dispositivi già previsti in favore delle persone disabili o svantaggiate per le quali è evidente la difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ed è altrettanto evidente l'urgenza di offrire nuove opportunità avvalendosi della cooperazione sociale che, nella realtà italiana, ha dimostrato di costituire una fondamentale risorsa per l'occupazione di tali persone.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di convenzioni di inserimento lavorativo).

      1. L'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati "soggetti conferenti", e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati "soggetti destinatari", apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per la fornitura di beni e di servizi.
      2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, per le quali è ammessa la stipula della convenzione per un disabile.
      3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

          a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, e definizione

 

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di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

          b) durata non inferiore a tre anni;

          c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di beni o di servizi. Qualora gli uffici competenti accertino l'impossibilità di collocamento al lavoro della persona disabile nella struttura di destinazione, essi stipulano un protocollo di adozione di corresponsabilità con una cooperativa sociale di tipo B identificata tra quelle accreditate presso l'apposito albo provinciale; tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dai medesimi soggetti conferenti alla cooperativa sociale di tipo B in misura tale da permettere un'adeguata collocazione lavorativa della persona disabile stessa nelle attività produttive della cooperativa attraverso un progetto specifico redatto dalla cooperativa, d'intesa con la persona disabile, e approvato dagli uffici competenti;

          d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;

          e) determinazione delle modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, comprese quelle previste dall'articolo 11, comma 2.

      4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1,

 

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della presente legge. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non avere in corso procedure concorsuali;

          b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          c) essere dotati di locali idonei;

          d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;

          e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

      5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

          a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

          b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro può accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

          c) prolungare la convenzione, previo consenso del lavoratore ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo, nel caso di lavoratore disabile di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della presente legge. Contestualmente il soggetto conferente tenuto all'obbligo di assunzione si impegna ad affidare congrue commesse di lavoro per la fornitura di beni o di servizi o all'attuazione del protocollo di adozione di corresponsabilità, come previsto dai commi 2 e 3.

 

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      6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza, controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
      7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati).

      1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal citato articolo 6 della legge n. 68 del 1999, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e dei consorzi di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro per la fornitura di beni e di servizi alle cooperative sociali e ai consorzi medesimi da parte delle imprese associate o aderenti.

 

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            2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

          a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1;

          b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Qualora i servizi di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, non procedano all'individuazione dei disabili entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione quadro, le cooperative sociali e i consorzi di cui al comma 1 del presente articolo hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;

          c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti al lavoro in cooperativa;

          d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e gli eventuali costi previsti del piano personalizzato di inserimento lavorativo che possono essere coperti con le risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

          e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro in favore delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1;

          f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

      3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato ai sensi

 

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dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 68 del 1999, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d). La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, per le quali è ammessa la stipula della convenzione per l'inserimento lavorativo di un disabile. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale è verificata dalla commissione provinciale del lavoro.
      4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      5. Tra le modalità di assunzione o di avviamento al lavoro che possono essere oggetto della convenzione è compresa anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine».


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