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PDL N. 2902

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2902



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

VERSACE, BARANI, BARBA, BIASOTTI, BUONANNO, CARLUCCI, CATANOSO GENOESE, MAZZUCA, ANGELA NAPOLI, NIZZI, PAGANO, REGUZZONI, SARDELLI, SPECIALE

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e dei senatori

Presentata il 9 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della riforma degli articoli 56 e 57 della Costituzione è all'ordine del giorno da molti anni. Da più parti politiche è venuta la dichiarazione di disponibilità a un confronto costruttivo e leale sulla riforma del cosiddetto «Bicameralismo perfetto». Le proposte di riforma in questa materia sono diverse e fanno riferimento a più modelli costituzionali. Sul tema della correzione del bicameralismo perfetto si scontrano opinioni molto distanti tra loro, con la conseguenza che nessuna proposta, tra quelle elaborate nelle scorse legislature, ha ottenuto il voto. Ad oggi il confronto su questo tema è ancora aperto e le distanze tra le parti politiche rimangono importanti.
      Sulla questione, invece, della riduzione del numero dei parlamentari, si è manifestata la massima adesione da parte di tutte le forze politiche. È consapevolezza comune quella dell'eccessività del numero dei deputati e dei senatori, con la conseguenza dell'appesantimento dei costi della politica. La presente proposta di legge costituzionale muove dal tentativo di affermare, in tema di riforme costituzionali, quel fattore propulsivo indispensabile e
 

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irrinunciabile che è rappresentato dalla condivisione di massima del contenuto della riforma. Per questa ragione ci si è limitati alla modifica del numero dei deputati e dei senatori con riferimento alle dichiarazioni rese pubblicamente dagli organi responsabili dei partiti politici rappresentati in Parlamento.
      Nel formulare la presente proposta di legge costituzionale si è tenuto conto, da una parte, della riduzione dei costi della politica e, da un'altra parte della necessità di garantire un'ampia rappresentanza politica anche per le regioni con una popolazione numericamente modesta e fatto salvo, comunque, il principio di rappresentanza delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quelle dell'Alto-Adige e della Valle D'Aosta.
      Il Paese vive ormai da troppi anni una transizione difficile, da un vecchio modello politico e istituzionale ad uno nuovo ispirato al bipolarismo. Questa transizione, nata dalla profonda crisi politica dell'inizio degli anni novanta, non si è compiuta del tutto in conseguenza della strutturale debolezza dei nuovi soggetti politici nati dopo il «terremoto» che ha travolto i partiti politici della prima Repubblica. Questa transizione deve essere completata facendo approdare le istituzioni politiche a un nuovo e più efficiente sistema istituzionale. Per riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni occorre tagliare i troppo elevati costi della politica.
      Ciò si può iniziare a fare riducendo significativamente il numero dei parlamentari senza che questo pregiudichi il principio della piena rappresentanza politica. Questa proposta di legge costituzionale va intesa come un punto di partenza per più incisive riforme che ridisegnino le competenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, attribuendo al primo, da trasformare in Senato delle regioni, compiti eminentemente di controllo, e alla seconda il potere esclusivo di legiferare sulle materie di competenza dello Stato e non devolute alle regioni. Questa proposta di legge costituzionale, se approvata, potrebbe attuare una prima riforma costituzionale di cui si avverte l'indifferibilità. Le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica sull'indifferibilità delle riforme, in particolare, hanno portato a compiere questo modesto passo per offrire al Parlamento l'occasione di confrontarsi e discutere su un tema circoscritto ma largamente condiviso, senza che emergano quelle distanze politiche che investono, invece, altre più rilevanti riforme.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei deputati è di trecentocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

      2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).

      1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

      2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è abrogato.


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