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PDL 2934

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2934



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998

Presentato il 13 novembre 2009


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 ottobre 1998, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario, determinate anche dal notevole e sempre crescente interscambio economico-commerciale con Hong Kong.
      Tra i due Paesi, infatti, è anche in vigore l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999, reso esecutivo dalla legge 11 luglio 2002, n. 149, ed entrato in vigore il 14 dicembre 2002.
      Il perfezionamento di strumenti di cooperazione giudiziaria si rende più che mai necessario a seguito del passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese, al fine di colmare il vuoto giuridico creatosi con la
 

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cessazione degli effetti (limitatamente al territorio di Hong Kong) degli accordi in materia con la Gran Bretagna, fino ad allora vigenti.
      L'Accordo in questione permette di migliorare l'efficacia della cooperazione tra Italia e Hong Kong nelle procedure investigative (identificazione e localizzazione di persone, convocazione di testimoni), nella notifica di atti giudiziari e nell'acquisizione di prove, di documenti necessari alle indagini e di atti processuali.
      Lo scambio delle informazioni o della documentazione citata non avverrà più, come normalmente succede in caso di assenza di accordi bilaterali, per via diplomatica, ma direttamente tra il Ministero della giustizia italiano e il Secretary for Justice di Hong Kong, indicati quali Autorità centrali (articolo II).
      Alle domande di assistenza verrà dato seguito sulla base della disciplina stabilita dalla legge della Parte richiesta secondo le indicazioni contenute nella stessa domanda, nella misura in cui esse non contrastino con la legge della Parte richiesta. Ogni ritardo nell'esecuzione dell'assistenza dovrà essere prontamente indicato e giustificato.
      L'assistenza potrà essere rifiutata solo in alcuni casi, tassativamente indicati nell'Accordo: ad esempio, in caso di contrasto con l'ordine pubblico, in caso di reati politici, nel caso in cui la persona oggetto della richiesta sia già stata condannata nella Parte richiesta per lo stesso reato (principio del ne bis in idem), nel caso in cui il reato per il quale è richiesta l'assistenza non venga considerato tale nella legislazione della Parte richiesta (articolo III).
      L'Accordo, che recepisce e applica in pieno i princìpi giuridici propri delle convenzioni europee e internazionali in materia di cui è parte il nostro Paese, contribuirà senz'altro a migliorare la qualità della collaborazione giudiziaria tra l'Italia e la regione amministrativa speciale di Hong Kong.
      In particolare sono disciplinate le modalità con cui devono essere formulate le richieste di assistenza (articolo IV) e le modalità di esecuzione delle medesime (articolo V).
      Viene inoltre precisata la necessità di consentire la rappresentanza della Parte richiedente nei procedimenti originati da richieste di assistenza e le modalità di ripartizione delle spese di esecuzione delle richieste (articolo VI).
      Si stabiliscono le modalità dell'acquisizione di prove, oggetti e documenti (articolo VIII), delle richieste di notifiche (articolo X), del trasferimento di persone in stato di custodia (articolo XIII) o di altri soggetti (articolo XIV), anche in qualità di testimoni o periti.
      Sono inoltre disciplinate le modalità di esecuzione delle richieste di perquisizioni e sequestri (articolo XVI), degli accertamenti relativi ai proventi di reato e alla loro confisca (articolo XVII) e di risoluzione delle vertenze (articolo XVIII).
      Il presente Accordo, benché firmato nel 1998, è ancora attuale in quanto intimamente connesso con l'altro Accordo in materia giudiziaria, già ratificato nel 2002 ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 149, e anche in considerazione del fatto che l'interscambio in materia giudiziaria tra i due Paesi è sempre molto frequente. La controparte continua inoltre a sollecitare la ratifica italiana dell'Accordo, avendo essa provveduto da tempo in tal senso.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il provvedimento in parola si è reso necessario per colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della cessazione degli effetti degli accordi in materia con la Gran Bretagna, limitatamente al territorio di Hong Kong.
        L'autorizzazione legislativa alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, sia in quanto l'atto internazionale in parola determina modifiche all'ordinamento giudiziario, sia in quanto dall'attuazione del medesimo derivano oneri, ancorché modesti, a carico del bilancio dello Stato.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo in questione non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni trattandosi di disposizioni in materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

D)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

 

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2. Contesto normativo comunitario e internazionale.

A)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, ma anzi costituisce utile strumento di coerente completamento della legislazione nazionale.

3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non emergono in proposito rilievi o osservazioni.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Non figurano, nel progetto, riferimenti normativi.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Tenuto conto del tipo di atto in considerazione, non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. Il contesto e gli obiettivi.

    Il provvedimento in parola si è reso necessario per colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della cessazione degli effetti di tutti gli accordi in materia giudiziaria con la Gran Bretagna, limitatamente al territorio di Hong Kong, in quanto tale territorio è passato, con lo status di regione amministrativa speciale, sotto la sovranità cinese.
        L'Accordo in questione favorirà le Autorità centrali delle Parti contraenti, individuate nell'articolo II dell'Accordo nel Ministero della giustizia per l'Italia e nel Secretary for Justice per il territorio di Hong Kong, nella cooperazione per le procedure investigative come l'acquisizione di prove, oggetti e documenti per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione a un reato o a un procedimento per un fatto di rilevanza penale, l'identificazione e la localizzazione di persone, la notifica di documenti, il trasferimento sia di persone in stato di custodia che di altri soggetti o periti per deporre in qualità di testimoni, le perquisizioni e i sequestri e gli accertamenti sui proventi di reato.
        I soggetti destinatari sono gli stessi soggetti internazionali già parti dell'Accordo in materia di trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999, reso esecutivo dalla legge 11 luglio 2002, n. 149, ed entrato in vigore il 14 dicembre 2002.

2) Le procedure di consultazione.

        Le procedure negoziali previste per la redazione del testo dell'Accordo si sono tenute come richiede la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In particolare erano presenti le delegazioni dei due Paesi composte da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia (Ministero della giustizia) e diplomatici del Ministero degli affari esteri.
        Le procedure interne per il recepimento dell'Accordo coinvolgono invece le amministrazioni interne maggiormente interessate, che vengono consultate perché esprimano il loro parere, prima della presentazione del disegno di legge di ratifica all'esame del Consiglio dei ministri.
        Nel caso in specie sono stati chiamati al concerto interministeriale i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

3) La valutazione dell'opzione di non intervento.

        L'opzione di non intervento risulta di per sé contrastante con la necessità dell'intervento legislativo imposta dall'articolo 80 della Costituzione.

 

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4) La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        L'Accordo presenta un contenuto analogo a quello di precedenti intese stipulate con altri Paesi; il testo proposto pertanto segue uno schema consolidato che per la materia trattata rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione e pertanto non risulta possibile utilizzare un provvedimento diverso da quello proposto.
        Si evidenzia inoltre che il provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

5) La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        Dovendo quindi redigere necessariamente un disegno di legge, si è proceduto ad utilizzare lo schema tipo di provvedimento necessario per autorizzare il Capo dello Stato a ratificare gli atti internazionali, con la sola aggiunta dell'articolo riguardante la copertura finanziaria.

6)  L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

        Il provvedimento non incide sulle attività delle imprese, né sul regime dei mercati.

7) Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

        La collaborazione tra i due Paesi avverrà tra le corrispondenti Amministrazioni e Uffici giudiziari, attraverso l'utilizzo del personale esistente, nella ordinaria prassi di cooperazione internazionale tra Paesi ove sia vigente un regime di mutua assistenza in materia penale.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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