Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2879

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2879



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di bilancio dello Stato

Presentata il 4 novembre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La definizione della legge finanziaria richiede un lavoro molto impegnativo che presuppone la definizione di soluzioni coerenti con i vincoli derivanti dalle risorse economiche a disposizione. Pertanto, a livello parlamentare, non ci si può limitare alla semplice verifica delle compatibilità finanziarie. I maggiori punti di criticità emersi in relazione all'esame parlamentare della legge finanziaria riguardano:

              1) il sovraccarico di argomenti oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria;

              2) l'eccessivo numero di emendamenti presentati e posti in votazione, soprattutto in Aula;

              3) la difficoltà di gestione del provvedimento, sia in fase di esame in Commissione sia in fase di esame da parte dell'Assemblea, difficoltà accentuata dalla presentazione dei cosiddetti «maxiemendamenti», cioè emendamenti che incidono contestualmente su diversi articoli, in una fase troppo avanzata della discussione, a scapito di una loro accurata istruttoria.

      Rispetto a quanto evidenziato occorre prospettare un intervento articolato, che interessi al medesimo tempo sia la disciplina legislativa che quella regolamentare. Dato che la legge finanziaria si avvale dell'indiscutibile vantaggio di essere esaminata in un'apposita sessione, per cui i tempi della sua approvazione sono certi, è quasi inevitabile che su di essa si scarichino

 

Pag. 2

numerose istanze che altrimenti dovrebbero trovare altri canali dando vita ad una legislazione settoriale e localistica. L'esigenza prioritaria è quella di lavorare per una qualificazione della legge finanziaria, che privilegi aspetti e questioni effettivamente rilevanti.
      Si prevede, per un verso, di intervenire sulla legge n. 468 del 1978, recante la riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e, per un altro verso, di adottare le opportune e consequenziali iniziative per quanto concerne la disciplina regolamentare dei due rami del Parlamento. Il combinato disposto di un intervento che insista sia sul terreno legislativo che su quello regolamentare potrebbe assicurare indiscutibili progressi sotto il profilo del più ordinato svolgimento della sessione di bilancio, in primo luogo a vantaggio della qualità dell'esame parlamentare e della possibilità di conseguire risultati utili sotto il profilo delle decisioni di politica economica e finanziaria.
      A tale fine la presente proposta di legge prospetta una serie di interventi di modifica della legge n. 468 del 1978 diretti a prevedere che l'esame di alcuni dei provvedimenti collegati, ai quali sia riconosciuto un carattere particolarmente significativo ai fini della realizzazione degli indirizzi programmatici definiti in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento, si svolga nell'ambito di un'apposita sessione. Ovviamente, in considerazione dei profili riservati alla competenza di ciascuna Camera, l'intervento che si prospetta in questa sede dovrà trovare riscontro in una puntuale modifica delle disposizioni dei Regolamenti parlamentari, ai quali spetterà disciplinare un'apposita sessione nella quale svolgere, entro tempi certi, l'esame degli stessi.
      La presente proposta di legge non intende risolvere in maniera esaustiva tutte le problematiche connesse al miglioramento della disciplina, sia legislativa che regolamentare, della sessione di bilancio. Essa intende, piuttosto, offrire una base di discussione per avviare, in sede parlamentare, un serio e approfondito confronto sulle questioni richiamate in precedenza.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468).

      1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis è sostituita dalla seguente:

          «c) entro il 31 dicembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicando quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario e per la quale si procede con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;

          b) all'articolo 11:

              1) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

              «a-bis) il livello massimo della spesa di parte corrente del bilancio dello Stato»;

              2) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare, a copertura di maggiori oneri, le risorse derivanti dall'incremento del risparmio pubblico»;

              3) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni della legge finanziaria non possono, inoltre, determinare un ammontare della spesa corrente superiore al livello massimo fissato ai sensi del comma 3, lettera a-bis). Le modifiche al testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo alle Camere che comportano maggiori spese di parte corrente devono essere compensate da una corrispondente riduzione della spesa; a tal fine è precluso l'utilizzo di maggiori entrate»;

 

Pag. 4

          c) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-bis, le parole: «ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare di quelli, collegati alla manovra di finanza pubblica, necessari al perseguimento degli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento, la cui approvazione, in quanto riveste carattere prioritario, deve essere effettuata con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;

          d) dopo il comma 1 dell'articolo 11-ter è inserito il seguente:

      «1-bis. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese correnti è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su