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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2879 |
1) il sovraccarico di argomenti oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria;
2) l'eccessivo numero di emendamenti presentati e posti in votazione, soprattutto in Aula;
3) la difficoltà di gestione del provvedimento, sia in fase di esame in Commissione sia in fase di esame da parte dell'Assemblea, difficoltà accentuata dalla presentazione dei cosiddetti «maxiemendamenti», cioè emendamenti che incidono contestualmente su diversi articoli, in una fase troppo avanzata della discussione, a scapito di una loro accurata istruttoria.
Rispetto a quanto evidenziato occorre prospettare un intervento articolato, che interessi al medesimo tempo sia la disciplina legislativa che quella regolamentare. Dato che la legge finanziaria si avvale dell'indiscutibile vantaggio di essere esaminata in un'apposita sessione, per cui i tempi della sua approvazione sono certi, è quasi inevitabile che su di essa si scarichino
1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis è sostituita dalla seguente:
«c) entro il 31 dicembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicando quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario e per la quale si procede con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;
b) all'articolo 11:
1) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
«a-bis) il livello massimo della spesa di parte corrente del bilancio dello Stato»;
2) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare, a copertura di maggiori oneri, le risorse derivanti dall'incremento del risparmio pubblico»;
3) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni della legge finanziaria non possono, inoltre, determinare un ammontare della spesa corrente superiore al livello massimo fissato ai sensi del comma 3, lettera a-bis). Le modifiche al testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo alle Camere che comportano maggiori spese di parte corrente devono essere compensate da una corrispondente riduzione della spesa; a tal fine è precluso l'utilizzo di maggiori entrate»;
c) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-bis, le parole: «ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare di quelli, collegati alla manovra di finanza pubblica, necessari al perseguimento degli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento, la cui approvazione, in quanto riveste carattere prioritario, deve essere effettuata con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;
d) dopo il comma 1 dell'articolo 11-ter è inserito il seguente:
«1-bis. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese correnti è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dal comma 1, lettere a) e b)».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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