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PDL 2910

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2910



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli ultimi anni si sono contraddistinti per un'intensa attività di concessione della cittadinanza italiana, collegata all'imponente fenomeno della migrazione di cittadini provenienti principalmente da Paesi extracomunitari.
      La cittadinanza è uno status al quale l'ordinamento giuridico di un Paese riconosce la pienezza dei diritti civili e politici di appartenenza a una data nazione, un corpus con una propria identità e una propria e peculiare storia; essa, quindi, non può essere vista come una mera «restituzione dei diritti» agli stranieri presenti nel nostro Paese in virtù del principio costituzionale di eguaglianza. Una cosa è la cittadinanza, altro è il riconoscimento dei diritti: si tratta di due temi che vanno necessariamente tenuti disgiunti. Ricordiamo che la giurisprudenza costituzionale e di merito ha riconosciuto ormai ampiamente l'esistenza di diritti che spettano alla persona in generale e dunque anche al cittadino straniero o all'apolide.
      Quanto ai diritti, dobbiamo purtroppo osservare che spesso discriminazioni avvengono ormai in favore degli stranieri e non contro di essi. La cittadinanza non costituisce affatto il mezzo per l'integrazione, basti guardare all'esperienza di altri Paesi nei quali questa via non ha prodotto i risultati sperati in termini di integrazione e di reciproco riconoscimento. Rinunciare a una cittadinanza per richiederne un'altra equivale a rinunciare a un'identità complessiva per scegliere di essere altro e altrove: lo straniero che accetta un passaggio così forte non lo fa per convenienza o per contingenza bensì con forti motivazioni e convinzioni, e può quindi accettare serenamente il lungo procedimento previsto dalla legge vigente per diventare cittadino. Inoltre, la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea implica
 

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ormai anche quella europea ed è per questo che si avverte la necessità di una modifica della legge sulla cittadinanza.
      Non si condivide l'attuale tendenza alla semplificazione delle procedure e all'accorciamento dei tempi per l'ottenimento della cittadinanza. Agevolare la formale equiparazione sociale tra italiani e stranieri attraverso la concessione della cittadinanza non facilita affatto l'integrazione: questa, infatti, presuppone la scelta sincera e profonda di voler cambiare status. Dagli ormai innumerevoli studi in materia di migrazioni e di cittadinanza è emerso che un troppo facile accesso alla cittadinanza sviluppa spesso non tanto una consapevole e convinta integrazione quanto un'irragionevole aspettativa di diritti inaccessibili o non disponibili anche per i cittadini per nascita.
      Tra i nostri neoconcittadini molti sono coloro che hanno voluto acquisire la cittadinanza per una mera convenienza senza alcun legame con la nostra storia e con la nostra cultura, ma soltanto perché maggiormente protetti dallo Stato sociale: si è verificato un vero e proprio «arrembaggio» alla cittadinanza italiana, soprattutto iure sanguinis e per matrimonio, operato principalmente da quelle popolazioni di Paesi poveri che hanno tutto l'interesse a entrare nel novero dei cittadini europei e in particolare in quel privilegiato gruppo degli assistiti dallo Stato sociale italiano.
      Ricordiamo che la legge n. 91 del 1992 non modifica il carattere discrezionale della concessione della cittadinanza che non è, quindi, un diritto soggettivo del richiedente anche in seguito al periodo di residenza previsto. La cittadinanza non può essere considerata un diritto da acquisire, quanto, piuttosto, il risultato finale di un processo di accettazione dei princìpi, dei doveri e delle regole del Paese ospitante. L'acquisto della cittadinanza non è l'inizio di un processo di integrazione né un modo per realizzare meglio tale obiettivo; esso, piuttosto, è e deve continuare ad essere l'atto conclusivo di un percorso necessariamente lungo e ben ponderato che si conclude con un giuramento solenne di appartenenza a una data comunità di cui si condividono ormai i valori e le regole giuridico-costituzionali.
      La presente proposta di legge è volta a eliminare le distorsioni più pericolose dell'attuale tendenza alla troppo facile concessione della cittadinanza, proprio ponendo l'accento sulla necessità di una scelta ben ponderata e verificata degli stranieri che intendono divenire cittadini italiani accettando di condividere pienamente e senza riserve i nostri valori e la nostra cultura nonché i princìpi del nostro ordinamento democratico.
      L'articolo 1 è diretto a escludere la concessione della cittadinanza agli affiliati a gruppi integralisti che impongono con la violenza e con la prevaricazione pratiche incompatibili con il nostro ordinamento giuridico. Il riferimento è evidentemente diretto, in particolare, a quei gruppi integralisti che impongono alle donne trattamenti discriminatori e non rispettosi della loro dignità.
      L'articolo 2 intende allungare il tempo necessario di residenza nel nostro territorio per poter richiedere la cittadinanza, che passa da dieci a quindici anni, per i cittadini stranieri, e da cinque a quindici anni, per gli apolidi.
      L'articolo 3 prevede che, ai fini della concessione della cittadinanza, la persona dimostri di conoscere e di rispettare le tradizioni culturali, civili e spirituali che costituiscono l'identità del Paese ospitante.
      L'articolo 4 prevede il pagamento di 1.500 euro per l'istruttoria della pratica, avvicinandoci così al resto degli Stati europei: la nostra cittadinanza è la più richiesta appunto perché è gratuita.
      L'articolo 5 non permette la trasmissibilità della cittadinanza acquisita per matrimonio: è infatti prassi comune che il cittadino straniero, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, divorzi con la possibilità di trasmetterla al coniuge successivo, generalmente del proprio Paese d'origine, eludendo così le disposizioni vigenti sull'immigrazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Preclusioni all'acquisto della cittadinanza).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento ad affiliazioni a gruppi integralisti che si propongono l'applicazione violenta di pratiche incompatibili con l'ordinamento giuridico italiano».

Art. 2.
(Modifica delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

      1. Le lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono sostituite dalle seguenti:

          «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno quindici anni nel territorio della Repubblica;

          f) allo straniero che risiede legalmente da almeno quindici anni nel territorio della Repubblica».

Art. 3.
(Condizioni del decreto di concessione della cittadinanza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dimostrando altresì di conoscere e di rispettare le tradizioni culturali, civili e spirituali che costituiscono l'identità del Paese ospitante».

 

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Art. 4.
(Contributo).

      1. Ai fini della presentazione dell'istanza per l'acquisto della cittadinanza, di cui all'articolo 7 e all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è previsto il versamento di un importo di 1.500 euro come contributo per le spese d'ufficio relative all'avvio dell'istruttoria presso gli enti preposti in Italia e all'estero.

Art. 5.
(Non trasmissibilità della cittadinanza).

      1. Lo straniero non comunitario che acquista la cittadinanza italiana per matrimonio non può trasmetterla agli eventuali successivi coniugi stranieri.


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