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PDL 2881

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2881



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di imposta sostitutiva e di esenzione dalla contribuzione previdenziale per le retribuzioni delle prestazioni di lavoro straordinario

Presentata il 4 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la firma del Trattato di Lisbona, reso esecutivo ai sensi della legge n. 130 del 2008, l'Italia si è impegnata ad apportare strategie innovative alla propria economia, al fine di migliorarla e di renderla più competitiva. Nel pieno adempimento degli obblighi sottoscritti, le azioni di ogni Paese devono favorire una maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro e un minore prelievo fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Quest'ultimo obiettivo può essere agevolmente raggiunto tramite semplici misure finanziarie che interessino i redditi da lavoro straordinario, inserendo, nella normativa italiana, regolamenti atti a defiscalizzare e a decontribuire tali redditi, favorendo, in questo modo, sia i lavoratori che i titolari di impresa. La presente proposta di legge costituisce un potenziale strumento per il rilancio dell'economia italiana, in un momento in cui si registra una sofferenza del settore a livello globale. La questione affrontata dalla presente proposta di legge è di forte attualità dal momento che uno dei temi centrali del dibattito economico è rappresentato proprio dalla destinazione di una parte, seppur minoritaria, dell'extra-gettito erariale in favore della produttività.
      Le aziende non possono fare a meno del lavoro straordinario, un metodo atto al conseguimento di una gestione flessibile della forza lavoro, in presenza di incrementi
 

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di produttività, nonché all'accrescimento delle retribuzioni dei lavoratori. La flessibilità stessa è un'opportunità in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e dei lavoratori. Tuttavia il lavoro straordinario è gravato da un eccessivo onere fiscale e contributivo che rappresenta, a sua volta, un freno alla crescita della produzione. Un intervento volto a contenere la tassazione contributiva e fiscale delle ore di lavoro straordinario rappresenta un importante strumento sia per aumentare il potere d'acquisto delle retribuzioni, sia per incrementare i processi di emersione e di regolarizzazione del lavoro. La detassazione del lavoro straordinario è, quindi, quantomai urgente, dato che essa costituisce una soluzione rispetto al pericolo del continuo incremento di tutte le parti variabili del salario che si collegano alla flessibilità e alla produttività del lavoro. Un intervento legislativo in materia di incentivazione del lavoro straordinario costituisce, infatti, un grande passo in avanti in termini di maggiore modernizzazione del «sistema Paese». Tale misura è oltretutto necessaria a fronte della diminuzione di produttività che si è registrata negli ultimi anni. Questo meccanismo renderà le imprese più competitive, garantendo loro una parziale riduzione del costo del lavoro, e, al contempo, sarà in grado di accrescere potenzialmente tutti i salari. Tutto ciò nel rispetto della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, sull'organizzazione dell'orario di lavoro che fissa a quarantotto l'orario massimo settimanale di lavoro, incluso il lavoro straordinario.
      Accanto alla defiscalizzazione del reddito derivante da lavoro straordinario si pone la relativa decontribuzione, cioè la diminuzione dei contributi previdenziali versati dalle aziende. In questo modo i lavoratori sarebbero liberi di effettuare il lavoro straordinario evitando lo scatto dell'aliquota marginale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, dal canto loro, le aziende sarebbero libere di poterne usufruire, compatibilmente con le esigenze di produzione, potendo godere di una parziale riduzione del costo del lavoro. La decontribuzione si rende necessaria, inoltre, al fine di aiutare l'impresa a fronteggiare le sfide poste dai grandi cambiamenti in atto, di consentire una reale remunerazione della produttività dove effettivamente questa si realizza e, contemporaneamente, di fronteggiare il calo di produttività che si sta verificando nel nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Imposizione sostitutiva dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario). - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario in sede aziendale sono soggetti ad imposizione sostitutiva, ai fini dell'imposta, con l'applicazione dell'aliquota dell'11 per cento.
      2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

      1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Decontribuzione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario). - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, non sono soggetti a contribuzione previdenziale».

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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