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PDL 2980

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2980



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, MONTAGNOLI, PINI

Delega al Governo e altre norme per l'adeguamento della disciplina vigente in materia di organizzazione dei servizi sanitari alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione

Presentata il 25 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vigenti disposizioni costituzionali attribuiscono chiaramente alle regioni le competenze normative e amministrative relative all'organizzazione dei servizi sanitari.
      Pertanto, al fine di consentire la piena applicazione dei princìpi contenuti nel titolo V della parte seconda della Costituzione, appare necessario adeguare le norme nazionali che limitano l'autonomia regionale regolamentando dettagliatamente l'organizzazione delle aziende sanitarie locali.
      A tale scopo, con la presente proposta di legge si intende statuire espressamente che le regioni possono adottare proprie norme nelle materie attualmente disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che regolamenta l'organizzazione dei presìdi sanitari), le cui disposizioni cesseranno quindi di applicarsi nel loro territorio dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regionali.
      Allo stesso tempo, però, al fine di premiare la buona amministrazione delle risorse pubbliche, si prevede - tramite il conferimento di un'apposita delega al Governo - che, almeno per una parte delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992, la sostituzione con le norme regionali sia subordinata al rispetto di determinati parametri destinati a garantire l'equilibrio di bilancio della spesa sanitaria di ciascuna regione. In tal modo la facoltà di legiferare sulla materia in modo completamente autonomo è riconosciuta solo alle regioni che hanno dimostrato negli anni la capacità di assicurare la positività economica dei propri bilanci sanitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi adottate in materia di organizzazione dei servizi sanitari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispettivo territorio cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad adeguare la disciplina vigente in materia di organizzazione dei servizi sanitari al titolo V della parte seconda della Costituzione, tramite l'individuazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i cui effetti cessano subordinatamente all'adeguamento, da parte delle singole regioni e province autonome, a parametri finanziari definiti, allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio della spesa sanitaria di rispettiva competenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri fissati dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992. Il rispetto dei predetti parametri è accertato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia

 

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e per i profili finanziari. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal citato comma 2 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di un mese.
      4. Dal decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.


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