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PDL 2855

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2855



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Istituzione dell'ente «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero

Presentata il 26 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Si parla spesso, specie in agricoltura, di tutela del «Made in Italy», di iniziative per promuoverlo in Patria e all'estero, di marchi e di certificazioni in grado di dare risalto all'eccellenza delle produzioni e della sicurezza cui sono sottoposte le nostre coltivazioni e le nostre produzioni. È un fatto, tuttavia, che la gran parte delle iniziative volte non solo all'internazionalizzazione del nostro settore, ma anche a una maggiore valorizzazione dello stesso sul piano nazionale non investono tanto su un mutamento dell'approccio strategico, quanto su una serie di misure settoriali che ottengono il risultato di calamitare l'attenzione su una determinata produzione senza contribuire nell'insieme a sfruttare appieno l'enorme potenzialità del settore agroalimentare nazionale.
      L'agricoltore e l'allevatore italiani, oltre a godere del privilegio di una dislocazione geografica del tutto peculiare, devono sottostare a una normativa rigorosa che consente di asserire che ciò che proponiamo alle cucine mondiali sono cibi che difficilmente possono trovare rivali. Dobbiamo però riconoscere una tara che ci penalizza, ossia l'assenza di una rete distributiva all'altezza della nostra agricoltura e della nostra industria. Mentre la Francia appoggia i suoi Carrefour e i suoi Auchan (che in Italia possiedono rispettivamente anche GS e SMA), che portano le merci d'oltralpe in giro per il mondo, la Germania esporta la Lidl, e l'Olanda la Despar, l'Italia lascia il 70-80 per cento della grande distribuzione sul territorio italiano in mano agli stranieri. Se le grandi aziende alimentari, come ad esempio Barilla, Buitoni, Ferrero, Cirio, Parmalat, Cremonini e Galbani, riescono a rapportarsi in autonomia con la grande distribuzione estera, tale ragionamento non può certo estendersi al piccolo e medio produttore che, pur potendo offrire derrate di assoluta
 

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eccellenza, non può certo farsi carico dell'organizzazione e delle strutture per veicolare le proprie merci sui mercati.
      Unico baluardo nazionale resta la COOP, che non ha per la sua stessa struttura la forza di imporsi all'estero, riuscendo a essere presente in modo significativo sul solo mercato elvetico. È quindi indispensabile che il nostro Paese si doti di una struttura per portare i nostri prodotti oltre frontiera, proponendosi direttamente al consumatore per aggredire mercati che altrimenti ci sarebbero preclusi.
      È necessaria la creazione di una grande rete distributiva nazionale e internazionale che commercializzi i prodotti italiani. Occuparsi di questa carenza significherebbe sanare gran parte dei problemi endogeni che non consentono facilmente alle nostre imprese di trovare una domanda adeguata.
      Non occorre peraltro partire da zero: si potrebbero sfruttare, coordinandole e stipulando specifiche convenzioni, strutture che sono già presenti in modo capillare sul territorio nazionale e che hanno nella loro «mission» il sostegno all'attività agricola: i consorzi agrari. Sarebbe questo il primo passo. Una tale scelta consentirebbe un risparmio ingente di fondi pubblici e arrecherebbe grandissimi vantaggi agli stessi consorzi, che si vedrebbero coinvolti in un progetto che potrebbe portare loro ingenti benefìci. Questi soggetti, oltre al rapporto preferenziale che hanno con il settore primario, sarebbero in grado di ridurre i passaggi che tanto gravano sulla formazione del prezzo finale del prodotto e che lo rendono scarsamente competitivo.
      Realizzare una tale ridefinizione della struttura dei consorzi richiederebbe soltanto uno sforzo di coordinamento a livello nazionale tramite un organismo mirato, individuato in «Gusto Italia», ente che la presente proposta di legge istituisce. Compito dell'ente sarebbe, avvalendosi della collaborazione dei consorzi, quello di operare come intermediario tra domanda e offerta, ponendosi come struttura capace di annullare la distanza tra produttore e consumatore, garantendo nel contempo sicurezza e qualità e veicolando le piccole produzioni su grandi mercati.
      Questo sforzo economico, avvalendosi dell'opera dei consorzi, riuscirebbe a realizzare in brevissimo tempo, almeno sul territorio nazionale, dei centri di distribuzione di derrate agricole in ogni provincia, che potrebbero competere con analoghe strutture straniere. Compito dell'ente sarà poi quello di ampliare la propria opera sui mercati internazionali.
      È indispensabile, comunque, prendere atto che il settore primario nazionale, e specialmente le microproduzioni di qualità, attualmente non è in grado di rapportarsi in modo coeso e forte sui mercati internazionali e di imporsi sui consumatori e sarebbe pertanto fondamentale sviluppare anche all'estero una forte rete distributiva. Proseguire esclusivamente con iniziative di tipo fieristico o con grandi campagne di eventi promozionali può solo in parte imporre la nostra agricoltura ai consumatori locali, ma questa dovrebbe sempre subire la mediazione di catene distributive e di intermediari capaci di influire sui prezzi e sulla scelta dell'acquirente finale. Serve pertanto una scossa, un'iniziativa innovativa e coraggiosa che riesca, riducendo le spese al minimo, a proporsi come vera risposta per lo sviluppo dell'agricoltura e del settore alimentare nazionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti dell'ente «Gusto Italia»).

      1. È istituito l'ente pubblico economico «Gusto Italia», di seguito denominato «ente».
      2. L'ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, le attività commerciali per l'acquisizione e per la vendita sui mercati nazionale ed estero delle produzioni italiane, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari. Restano attribuite allo Stato le funzioni e le attività di promozione già attribuite alla società Buonitalia Spa ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
      3. L'attività dell'ente è disciplinata, salvo che sia diversamente disposto con legge, dal codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.
      4. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
      5. L'ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che detta gli indirizzi programmatici.
      6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, con deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione

 

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dell'ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale deliberazione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali proroga con decreto, per non più di un anno, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario ad acta per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società è prevista la riserva di una parte di esse all'azionariato diffuso.

Art. 2.
(Finalità dell'ente).

      1. Finalità primaria dell'ente è la realizzazione, in collaborazione con corsorzi agrari provinciali, di una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero.
      2. Ulteriore finalità dell'ente è la realizzazione di una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che non ne sono fornite.

Art. 3.
(Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'ente).

      1. Sono organi dell'ente:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

 

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      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del medesimo Ministro. Le determinazioni riguardanti programmi generali e commerciali nonché processi di ristrutturazione, risanamento e incremento del commercio sono adottate entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo paritetico istituito ai sensi del comma 6, cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle rispettive categorie; partecipano altresì al comitato, limitatamente alle questioni relative allo specifico settore di competenza, i rappresentanti legali dei consorzi agrari e dei produttori, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Al consiglio di amministrazione spettano le competenze per l'amministrazione e per la gestione dell'ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'ente ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del

 

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codice civile e del regolamento di amministrazione e di contabilità di cui al comma 7, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Un componente effettivo del collegio è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Lo statuto dell'ente è deliberato, nel rispetto delle finalità stabilite dall'articolo 2, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Lo statuto reca norme per l'attuazione delle finalità stabilite dal citato articolo 2, disciplina le competenze degli organi dell'ente, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca princìpi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'ente. Il comitato consultivo paritetico è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e di contabilità, che è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le norme sul bilancio si conformano alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
      8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa dell'ente sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente, con le modalità previste dall'articolo 1
 

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della legge 21 marzo 1958, n 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite dal nucleo di valutazione interno istituito ai sensi del comma 6 del presente articolo, incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e sull'efficienza delle attività svolte dall'ente.

Art. 4.
(Patrimonio dell'ente).

      1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è pari almeno a 10 milioni di euro.
      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ente ai sensi dell'articolo 2, comma 3 determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la composizione del patrimonio iniziale dell'ente.
      3. L'ente può assumere esclusivamente personale di professionalità adeguatamente qualificata.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, in ordine alle attività dell'ente diverse da quelle commerciali e alle assegnazioni di beni e di personale ad esse afferenti.
      5. L'ente stipula convenzioni con i consorzi agrari provinciali per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 5.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge si provvede con regolamenti adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con altri provvedimenti del medesimo Ministro.


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