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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2861 |
1. Nell'ambito delle Forze armate è istituita la riserva di completamento (RDC), finalizzata a integrare le attività delle medesime Forze armate nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331.
1. Sono iscritti nella RDC, a domanda, i soggetti riconosciuti idonei alla leva ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e che hanno adempiuto sotto le armi gli obblighi di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964. In particolare possono presentare domanda di iscrizione nella RDC i seguenti soggetti:
a) gli ufficiali ausiliari in congedo, di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
b) gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;
c) i sottufficiali collocati nella riserva ai sensi dell'articolo 48 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) i volontari collocati nella riserva ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
e) i militari di truppa tenuti agli obblighi di servizio in congedo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere iscritti nella RDC a condizione che dopo la cessazione del servizio attivo abbiano conservato la cittadinanza italiana, non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi con sentenza passata in giudicato, conservino l'idoneità al servizio attivo e non abbiano superato l'età prevista dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e l'età prevista dalla riserva di complemento per gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari e i militari di truppa.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nella RDC entro dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda, si applica la regola del silenzio-assenso.
4. Il personale della RDC richiamato in servizio è assegnato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici.
5. Sono costituiti presso i singoli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate unità di formazione al reclutamento e all'addestramento del personale della RDC.
1. Il richiamo in servizio del personale della RDC è obbligatorio qualora si verifichino le circostanze indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. Il richiamo in servizio del personale della RDC avviene su base volontaria nei casi di pubblica calamità e in casi di straordinarie necessità ed urgenza.
1. Il richiamo obbligatorio del personale della RDC, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non può superare i dodici mesi ed è prorogabile, per la medesima durata, esclusivamente qualora sia stato effettuato a causa di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua
1. Il personale effettivo della RDC, con esclusione degli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è richiamato annualmente, su base volontaria, per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo corrispondente alle armi e alle specialità di appartenenza.
2. Gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, nonché gli ufficiali ausiliari in congedo, di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno i titoli professionali richiesti dal citato testo unico di cui al regio decreto n. 819 del 1932, sono richiamati annualmente, su base volontaria, per svolgere cicli di addestramento tecnico-professionale corrispondente alle esigenze delle forze di appartenenza.
3. I cicli annuali di addestramento di cui ai commi 1 e 2 hanno una durata complessiva di trenta giorni, da completare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. I cicli annuali di addestramento di cui al comma 3 sono suddivisibili, d'intesa con il personale interessato, in due fasi, ciascuna della durata di quindici giorni.
1. Il personale della RDC è assegnato agli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate a completamento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.
1. L'organico numerico complessivo della RDC è complementare all'organico complessivo delle Forze armate, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. L'organico numerico complessivo della RDC può essere supplementare a quello complessivo delle Forze armate, in ragione di particolari situazioni da fronteggiare in materia di sicurezza dello Stato e di tutela del benessere pubblico, nelle circostanze di grave calamità e in altri casi di straordinarie necessità ed urgenza, decretate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
1. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 1, l'entità complessiva della RDC complementare all'organico delle Forze armate è annualmente stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio.
2. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 2, l'entità complessiva della RDC supplementare all'organico delle Forze armate è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
1. Il Ministro della difesa provvede ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la graduale costituzione della RDC, sulla base dei seguenti princìpi:
a) definizione della procedura per stabilire, annualmente, le entità numeriche di personale della RDC per ogni singola Forza armata ai fini dell'adozione dei provvedimenti annuali o straordinari di cui all'articolo 8;
b) definizione del piano annuale dei cicli di addestramento del personale della RDC, di cui all'articolo 5, prevedendo, in particolare, le norme per gli accertamenti psico-fisici necessari per la verifica dell'idoneità al servizio militare incondizionato dei singoli effettivi;
c) previsione, a discrezione dei comandi, della costituzione di unità di formazione autonoma di personale esclusivamente riservista, che si affianchi all'addestramento del personale in servizio permanente dei singoli enti, distaccamenti e reparti;
d) predisposizione del piano logistico per la distribuzione al personale effettivo della RDC dei corredi e degli equipaggiamenti,
e) determinazione del trattamento giuridico spettante al personale effettivo della RDC durante le diverse situazioni di impiego, prevedendo in particolare:
1) sviluppi di carriera, correlati a compiti e incarichi da assegnare durante i periodi di richiamo;
2) incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti e collaboratori in ragione dei richiami in servizio attivo;
3) agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e lavoratori autonomi, effettivi della RDC, in caso di richiamo in servizio.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi del comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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