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PDL 2932

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2932



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori di montagna

Presentata il 12 novembre 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Già nella scorsa legislatura regionale, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta venne chiamato ad esprimersi - su proposta dell'allora Giunta regionale - su un'analoga proposta di legge, inviata in Parlamento e decaduta con la fine anticipata della legislatura nazionale.
      La maggioranza regionale, primo firmatario il consigliere Luciano Caveri che di questa materia si è occupato nei diversi ruoli istituzionali ricoperti, propone ora all'attenzione dei colleghi una proposta di legge aggiornata e rivista a beneficio del dibattito sulla revisione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
      È molto tempo che si discute una revisione sostanziale e il dibattito sul futuro della montagna italiana si è incrociato in questi anni con la prospettiva europea e anche con una visione mondiale dei problemi montani, derivante anche dall'Anno internazionale delle montagne 2002 a suo tempo voluto dalle Nazioni Unite anche attraverso il ruolo ancora vivo della FAO.
      Vi sono, nel dibattito da noi proposto, due logiche di cui tenere conto.
      La prima discende dalla vocazione naturale della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza sia per i tratti geografici ben identificabili con l'elevata altimetria e
 

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la presenza delle più maestose montagne d'Europa sia per i tratti culturali che caratterizzano un popolo di montagna fiero della propria appartenenza e delle sue peculiarità, comprese quelle istituzionali discendenti dallo statuto di autonomia come esito contemporaneo di un'antica tradizione di autogoverno.
      La seconda deriva da una scelta precisa che la Valle d'Aosta ha operato: quella di essere stata ed essere protagonista del dibattito politico, tecnico e scientifico sulla montagna nelle diverse sedi in Italia, in Europa e nel mondo.
      Questo avviene oggi anche sul tema della riforma della cosiddetta «legge sulla montagna», che, a ormai quindici anni dalla sua entrata in vigore, necessita di una modernizzazione, considerato che molte sue parti sono rimaste inattuate o risultano superate alla luce del sopravvenuto quadro giuridico e istituzionale, e che la materia, nel suo complesso, è stata oggetto di una complessa evoluzione anche in chiave europea.
      Con la presente proposta di legge, la regione Valle d'Aosta si propone, in particolare, di offrire uno spunto per l'inquadramento dei princìpi cui tutta la futura legislazione in materia di montagna dovrà uniformarsi. Non si tratta pertanto di una proposta di legge abrogativa della legge n. 97 del 1994, bensì di una normativa di principio, dalla quale fare discendere l'ulteriore normativa di dettaglio.
      L'idea cardine della proposta di legge è che i territori di montagna debbano essere intesi non più e non solo come territori svantaggiati, ma come territori che, avendo una capacità intrinseca di influenzare positivamente i territori circostanti, devono essere oggetto di politiche di valorizzazione e sviluppo tanto più necessarie quanto più idonee ad incidere positivamente anche al di fuori delle aree di intervento, in considerazione della loro capacità di favorire, indirettamente, la tutela dell'ambiente e del suolo delle aree circostanti, nonché il loro sviluppo sociale ed economico.
      Particolare attenzione è stata prestata all'introduzione di criteri chiari e univoci sulla base dei quali addivenire ad una nuova classificazione dei territori di montagna.
      Siamo tutti consapevoli della necessità di ridare ossigeno alle aree montane, da tempo interessate da fenomeni di crisi demografica ed economica.
      Per noi valdostani la montagna non è solo luogo di svago e di bellezza naturale. È luogo di vita, di lavoro, di cultura e di aggregazione sociale da difendere e da sostenere.
      Questo nostro impegno si apre, in forma della presente proposta di legge rivolta al popolo italiano, come stimolo a riprendere, come già rilevato, un'attività di normazione che l'improvvisa interruzione della XV legislatura ha fatto decadere, malgrado il prezioso lavoro svolto in questo ambito dal senatore Carlo Perrin, primo firmatario di un disegno di legge che aveva trovato il convinto assenso di entrambi gli schieramenti politici.
      È da quella proposta che riteniamo oggi necessario ripartire per dare al più presto a tutto il Paese il senso di assoluta priorità delle questioni riguardanti la vita e lo sviluppo delle comunità che vivono e operano nelle montagne italiane.
      L'apporto dalla Valle d'Aosta, che già opera attualmente per la sua totale natura montagnosa in questo senso, diventa guida e sostegno per altre realtà in cui il rilievo montuoso non assume un carattere così prevalente.
      La presente proposta di legge incardinandosi sulla citata legge n. 97 del 1994, rispettando il ruolo e le competenze delle regioni e delle province autonome e ponendo indicazioni e azioni innovative urgenti in favore dei territori montani, vuole porre i pilastri per un diverso approccio all'argomento.
      La montagna italiana riguarda oltre il 54 per cento del territorio nazionale e, in particolare, oltre 4.200 comuni interamente o parzialmente montani.
      La popolazione del territorio montano del nostro Paese supera i 10 milioni di abitanti, il 18,5 per cento dell'intera popolazione italiana.
 

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      La montagna italiana non è un'area omogenea: le caratteristiche e le problematiche sono differenziate. Va riconosciuta l'esistenza di una pluralità di aree montane, con caratteristiche demografiche, economiche, culturali e strutturali profondamente diverse e destini potenzialmente divergenti.
      È, pertanto, sbagliato pensare alla montagna come ad un territorio a vocazione esclusivamente agricola o turistica. Soprattutto nelle vallate vi sono infatti distretti produttivi e industriali molto importanti per l'economia del Paese.
      Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte e a volte ridottissime.
      Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate.
      L'età media della popolazione è ormai molto avanzata. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso e di conseguenza poco fruibili.
      Mancano infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di carattere stradale e ferroviario, e anche per quelle immateriali; nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione. Il territorio è estremamente fragile, determinando fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi.
      La montagna contribuisce alla produzione del reddito nazionale per il 16,1 per cento, mentre la sua popolazione corrisponde al 18,5 per cento di quella complessiva del Paese. La montagna contribuisce quindi alla produzione del reddito nazionale in una misura che è solo di poco inferiore alla quota della popolazione che vi risiede.
      È dunque necessario prendere coscienza che, benché la montagna italiana sia stata a lungo abbandonata e pesantemente svantaggiata da molti punti di vista rispetto alle altre aree del Paese, essa contiene risorse e opportunità da riconoscere e valorizzare nell'interesse dell'intero Paese, le quali costituiscono altrettante possibilità di creare un nuovo sviluppo sostenibile e di favorire nuove modalità insediative per la popolazione.
      È fondamentale, a tal fine, superare le condizioni di svantaggio modernizzando i sistemi di comunicazione stradali, ferroviari e telematici, sostenendo le attività produttive e consentendo alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni adeguate e di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.
      Nella montagna italiana sono inoltre concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali irripetibili ed uniche. È necessario garantire la riproducibilità di queste risorse, e ciò deve essere considerato da tutta la società nazionale come un investimento per accrescere la competitività del Paese. Il freno più forte alla crescita della montagna continuano ad essere la carenza e la debolezza dei servizi, il cui maggiore costo incide sugli enti di governo locale e sui cittadini, assieme ai maggiori oneri di produzione per le imprese.
      Un tema sicuramente prioritario è quello della tutela del territorio, su cui in questi anni si è fatto ben poco e si sono moltiplicati gli eventi calamitosi affrontati con la logica dell'emergenza; ed è dalla tutela della messa in sicurezza del territorio, inoltre, che può derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi, ai prodotti tipici, alla fruizione del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole, turistiche, artigianali e commerciali.
      Anche l'agricoltura, attività storica della montagna italiana, ricca di produzioni tipiche e di alta qualità, è in forte difficoltà: stanno crollando i redditi, si smembrano le imprese, calano gli addetti e sempre più viene a mancare un insostituibile presidio ambientale. E il turismo, sempre più confrontato alle conseguenze dei mutamenti climatici, per il quale occorre fare un discorso differenziato da zona a zona, attraversa anch'esso un momento complessivamente sfavorevole dal quale occorre saper uscire rinnovando e qualificando fortemente l'offerta di servizi.
      Tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna, fondata
 

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innanzitutto sul riconoscimento pieno ed effettivo della specificità della montagna stessa da parte dello Stato, nonché sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di Stato, regioni ed enti locali. Purtroppo, negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza sempre più marcata all'abbandono della montagna e a tagli alle già esigue risorse destinate ad essa.
      La presente proposta di legge si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in tre capi.
      Il capo I contiene le disposizioni generali e si compone di un solo articolo.
      L'articolo 1 individua l'oggetto della proposta di legge. Al comma 1 è previsto il riconoscimento della montagna come insieme di territori il cui sviluppo equilibrato e sostenibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali. Lo sviluppo e la tutela della montagna sono perseguiti, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che è tenuto a promuovere, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane. Al comma 3 è previsto l'impegno, da parte dello Stato, di farsi promotore, nelle diverse sedi comunitarie, di azioni volte ad ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, tenuto conto della coesione territoriale e, in particolare, dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
      Il capo II si compone di sette articoli recanti la disciplina relativa alla nuova classificazione dei territori di montagna.
      L'articolo 2 prevede una nuova classificazione dei territori di montagna. L'unità di misura territoriale di riferimento per la classificazione dei territori è il comune. I territori di montagna si distinguono pertanto in comuni di montagna e in comuni di alta montagna, precisando che le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita di questi territori possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento. La formale classificazione dei territori comunali in comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.
      L'articolo 3 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di montagna. Per la classificazione rileva in via prioritaria il criterio altimetrico. Si prevede, pertanto, la classificazione tra i comuni di montagna per i comuni il cui territorio sia posto per almeno il 70 per cento in una fascia altimetrica che, considerata la diversa realtà morfologica dei relativi territori, è stata fissata, per i comuni alpini tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare e, per i comuni non alpini, tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare. Se il territorio situato nelle predette fasce altimetriche è inferiore al 70 per cento, i comuni possono essere classificati tra i comuni di montagna a condizione che rispondano ad ulteriori requisiti. Innanzitutto, sono classificati come montani i comuni con almeno il 60 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f) punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. Sono inoltre classificati come montani i comuni con almeno il 55 per cento del territorio situato nella rispettiva fascia altimetrica che abbiano una bassissima densità demografica ai sensi del medesimo articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Si prevede, infine, la possibilità di ottenere il riconoscimento come comuni di montagna anche per i comuni con parametri prioritari attenuati, ma in ogni caso con almeno il 50 per cento del territorio compreso nelle quote altimetriche di riferimento, purché vi sia la concomitanza con altri fattori di individuazione, quali la densità demografica, la pendenza,
 

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il dislivello, la frammentarietà dei centri abitati, il clima e altri fattori presenti sul territorio, definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 reca i criteri per la classificazione dei comuni italiani tra i comuni di alta montagna. I criteri sono identici a quelli previsti dall'articolo 3 per i comuni di montagna. Cambiano solo le fasce altimetriche. È infatti prevista una fascia altimetrica superiore ai 1.200 metri per i comuni alpini e superiore ai 1.000 metri per i comuni non alpini.
      L'articolo 5 reca disposizioni in ordine al riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna. A tale fine è previsto che ogni singola regione proponga l'individuazione dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna del territorio di propria competenza, trasmettendo le cartografie relative al proprio ambito geografico, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e gli altri dati utili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Qualora nell'individuazione siano considerati solo i parametri prioritari dell'altitudine e della bassa o bassissima densità demografica, la trasmissione dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge; per ottenere il riconoscimento sulla base degli ulteriori criteri fissati con decreto ministeriale, la trasmissione delle cartografie e dei relativi dati dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà al riconoscimento entro quattro mesi dal ricevimento dei dati, inserendo i comuni riconosciuti come comuni di montagna o di alta montagna in un registro appositamente costituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      L'articolo 6 reca disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui comuni, in relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, sono interamente classificati tra i comuni di montagna e iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.
      All'articolo 7 è previsto che, al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possano richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede in tale caso al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo ad iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
      Il capo III si compone di sedici articoli recanti disposizioni generali in ordine agli interventi a sostegno dei territori di montagna.
      All'articolo 9 è previsto un impegno da parte di Stato, regioni ed enti locali territoriali a promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna e di alta montagna, garantendo ai cittadini e alle imprese adeguati livelli di disponibilità dei servizi pubblici e di interesse generale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano la gestione dei servizi in condizioni di efficacia, di efficienza, di economicità e di flessibilità. Il comma 2 pone in capo a tali soggetti l'onere di valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, al fine di determinare la rilevanza economica dei servizi e la loro effettiva incidenza sugli scambi al di fuori del contesto locale. Al comma 3 è previsto, infine, un impegno dello Stato a promuovere il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi
 

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per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane.
      All'articolo 10 sono previste le finalità cui devono mirare le misure di promozione dei territori di montagna e di alta montagna. Oltre al conseguimento della piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale, è previsto che esse siano dirette a favorire l'insediamento residenziale, il ripopolamento del territorio, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo turistico, sociale e culturale, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico, la difesa idrogeologica del territorio, il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale. Al comma 2 si prevede che per il perseguimento di tali obiettivi debba essere favorito lo svolgimento delle pluriattività, quale elemento essenziale per il mantenimento sul territorio di attività e di mestieri che altrimenti non sarebbero remunerativi, e il ricorso a forme di cooperazione, associazione e collaborazione tra privati anche nel mondo imprenditoriale. Al comma 3 si prevede che lo Stato promuova politiche dirette ad ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche e di azioni mirate per le realtà montane, in relazione ai maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, alla loro stagionalità, alla minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento con le zone più antropizzate.
      L'articolo 11 reca disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
      L'articolo 12 tratta dell'organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani, con riferimento alla loro presenza sul territorio. Di rilievo i commi 3 e 4, che dettano princìpi in favore dei lavoratori residenti nei comuni montani.
      Attento esame merita l'articolo 13. Si tratta, infatti, di rendere le zone di montagna attrattive rispetto alle nuove tecnologie quanto lo sono le zone di pianura. In particolare i commi 1 e 2 sono volti a favorire l'interconnessione informatica dei comuni di montagna con le reti di trasmissione dati a banda larga.
      L'articolo 14 si occupa di sanità, sottolineando le facilitazioni volte a favorire la fornitura di servizi sanitari adeguati anche in zone montagnose.
      L'articolo 15 opera nello stesso senso, a proposito della scuola, introducendo le necessarie misure in favore di una flessibilità organizzativa capace di evitare la scomparsa delle scuole di montagna, nonché a favorire lo sviluppo degli sport invernali. Ancora, prevede che in sede contrattuale di comparto siano favorite le misure volte alla stabilizzazione del personale docente che presta e che intende continuare a prestare servizio nelle scuole situate nei comuni di montagna.
      L'articolo 16 è volto a introdurre misure di facilitazione rispetto all'uso di prodotti energetici e dell'acqua in ambiente montano, sempre al fine di evitare lo spopolamento montano e di tenere equamente in conto le difficoltà di insediamento in queste zone.
      L'articolo 17 tratta di gestione del demanio idrico e del prioritario ruolo delle regioni in tale ambito.
      L'articolo 18 è volto a prevedere misure di incentivazione del turismo montano, con particolare riguardo all'attività ricettizia in rifugio montano.
      Gli articoli 19, 20 e 21, fondamentali per il loro contenuto rispetto al significato profondo della proposta di legge, sono orientati a facilitare il mantenimento e lo sviluppo non solo dell'agricoltura e dell'allevamento in territori montani, ma ad attribuire loro una funzione di conservazione del patrimonio forestale e della biodiversità. Importanti sono gli aspetti inerenti alla situazione e all'utilizzo delle terre incolte, tra i quali una particolare normativa riferita ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti.
      Gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera e interregionale, di programmi di sviluppo integrato e di progetti speciali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo equilibrato e sostenibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.
      2. Lo sviluppo e la tutela della montagna sono perseguiti, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che promuove, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane nel rispetto del principio di sussidiarietà.
      3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani nell'Unione europea, nell'ambito della coesione territoriale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.

 

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Capo II
TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 2.
(Classificazione dei territori di montagna).

      1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:

          a) comuni di montagna;

          b) comuni di alta montagna.

      2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.
      3. La classificazione come comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione della montagna.

Art. 3.
(Comuni di montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di montagna i comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

 

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      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di montagna i comuni non alpini situati a una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati sulla base della dislocazione del centro storico e della distanza delle frazioni dal principale centro abitato, al clima, all'assenza di servizi sociali primari e di esercizi ricettivo-commerciali, tenuto anche conto della distanza dai centri che prestano questi servizi, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 35 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di montagna.

Art. 4.
(Comuni di alta montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i comuni alpini situati a una quota alti

 

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metrica superiore ai 1.200 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1.000 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera f), punto iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati sulla base della dislocazione del centro storico e della distanza delle frazioni dal principale centro abitato, al clima, all'assenza di servizi sociali primari e di esercizi ricettivo-commerciali, tenuto anche conto della distanza dai centri che prestano questi servizi, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 35 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di alta montagna.

 

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Art. 5.
(Riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna).

      1. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultano le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.
      2. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 3, comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultano i presupposti per la classificazione.
      3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al riconoscimento dei comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 6.
(Disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i comuni di alta montagna, i comuni della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come comuni di montagna e iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.

 

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Art. 7.
(Zone di alta quota).

      1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo a iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 8.
(Registro dei territori di montagna).

      1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro dei comuni di montagna, dei comuni di alta montagna e delle zone di alta quota.

Capo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 9.
(Servizi pubblici e di interesse generale).

      1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici e di interesse generale, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici

 

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che privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.
      2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici e di interesse generale, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo e ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi e indagini specifiche e verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.
      3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e di servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o di formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, di assistenza o di riabilitazione.

Art. 10.
(Misure di promozione dei comuni di montagna e di alta montagna).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi in favore dei comuni di montagna e di alta montagna volti a:

          a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;

          b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;

          c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;

          d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;

          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e di mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a

 

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quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;

          f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;

          g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

          h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;

          i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale;

          l) promuovere lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico, dei disabili e degli anziani nelle zone montane;

          m) promuovere le costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali.

      2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.
      3. Lo Stato promuove, in favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche specifiche per lo sviluppo e la tutela delle zone di montagna, compresi il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore

 

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redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.
      4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, stipulano convenzioni con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni montani per le finalità di sostegno alla qualità della vita delle popolazioni locali.

Art. 11.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 12.
(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici comunque denominati o strutturati e le agenzie fiscali, tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli uffici al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto l'organizzazione degli uffici.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico quale autorità dei regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

 

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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme parere del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un'apposita nota con la società Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti e, in ogni caso, garantendo la presenza di uno sportello fisso in ogni ambito territoriale corrispondente a non più di due comuni montani.
      3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, promuovono e favoriscono forme di organizzazione del lavoro che agevolano i dipendenti residenti nei comuni montani, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e lo sviluppo del telelavoro, nonché l'adeguata applicazione del principio di pari opportunità e dell'istituto della flessibilità dell'orario.
      4. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici comunque denominati o strutturati o le società a prevalente capitale pubblico agevolano i dipendenti che chiedono di trasferirsi in uffici o in sedi periferiche site in comuni montani, anche attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in particolare se i medesimi dipendenti sono originari del comune di destinazione o della provincia che lo comprende.

Art. 13.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche).

      1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero dello sviluppo economico promuove la fruibilità nelle zone montane del

 

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servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM, delle reti internet a banda larga e delle reti wireless.
      2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi terrestri e da satellite, di telefonia mobile e fissa e di reti internet, che servono i territori montani, sono a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti in favore degli enti gestori al fine di favorire il loro interesse all'installazione dei citati servizi nei comuni montani.
      3. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori, fatta salva la possibilità di prevedere gli incentivi di cui al comma 2.

Art. 14.
(Sanità di montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e per il federalismo, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. A tal fine, negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani.

 

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      3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino a esercitare la professione per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche e con altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati in comuni montani.
      5. I contratti di lavoro nel settore della sanità definiscono apposite misure economiche e altre provvidenze per il personale medico operante in comuni montani.

Art. 15.
(Sistema scolastico in montagna).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo di formazione e istruzione nei comuni montani mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie o la gratuità dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.
      2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore

 

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minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza.
      3. In sede contrattuale di comparto sono favorite le misure volte alla stabilizzazione del personale docente che presta e che intende continuare a prestare servizio nelle scuole situate nei comuni di montagna. Al fine delle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio dei comuni di montagna è valutato in misura doppia.
      4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei propri programmi e in particolare nei comuni con impianti e con attrezzature dedicati, favoriscono la pratica degli sport invernali, delle attività sportive praticate in montagna, dell'escursionismo e dell'alpinismo, anche conciliandola, a mezzo di appositi accordi con le istituzioni scolastiche, con la frequenza delle scuole. Le regioni, d'intesa con i comuni montani e con le comunità montane interessati, agevolano la fornitura delle attrezzature necessarie.

Art. 16.
(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna).

      1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Autoproduzione e benefìci in campo energetico). - 1. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. La stessa Autorità determina la misura percentuale della riduzione».

      2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti, fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico,

 

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non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.
      3. Le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane interessati, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

Art. 17.
(Gestione del demanio idrico).

      1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
      2. I proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
      3. Nelle more della realizzazione di adeguate reti acquedottistiche, la deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche, in particolare per i rifugi di montagna.
      4. Nei comuni montani, la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori agricoli a titolo principale o di gestori di rifugi di montagna, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Art. 18.
(Promozione della montagna italiana).

      1. L'Agenzia nazionale del turismo promuove a livello internazionale la montagna italiana, inserendola nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

 

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Art. 19.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna e impianti produttivi agricoli).

      1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature proprie, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di ricostruzione e manutenzione di muri terrazzati, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 150.000 euro per ciascun anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione o consorzio non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e per le attività di cui al comma 2.

 

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      4. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale e gli enti di dominio collettivo che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività in comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestali e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga, alle disposizioni di legge vigenti e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 200.000 euro per ciascun anno.
      5. Le regioni possono costituire appositi fondi per l'accesso alla proprietà coltivatrice in favore dei giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, per l'acquisto anche in forma cooperativa di fondi destinati alla formazione della stessa.
      6. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'obbligo di formazione e istruzione, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.
      7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Esenzioni nei comuni montani). - 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dell'imposta per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

 

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      8. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e i conseguenti vincoli di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 20.
(Acquisto, affitto ed esproprio di terre incolte per usi agricoli).

      1. Le regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto, per un periodo non inferiore a venti anni, terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli anche attraverso il rifacimento e la conservazione di muri terrazzati o riserve naturali.
      2. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al comma 1, le regioni, le comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, anche procedere a espropriare i terreni necessari, affidandone la gestione a cooperative agricole o a singoli imprenditori operanti nei territori montani.
      3. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui quindicennali alle regioni, alle comunità montane e ai comuni per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni, la formazione di prati e pascoli e il ripristino e la manutenzione di muri terrazzati garantendosi sul valore dei beni stessi. L'onere relativo a tali mutui è assunto con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento.

 

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Art. 21.
(Certificazione di ecocompatibilità).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al comma 1 possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al medesimo comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione.
      3. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni e i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitati dai competenti corpi forestali regionali e provinciali.

Art. 22.
(Cooperazione transfrontaliera e interregionale).

      1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      2. La cooperazione di cui al comma 1 è attuata nelle forme previste dalla Convenzione

 

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di Madrid di cui al medesimo comma 1 e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 23.
(Programmi di sviluppo integrato).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.
      2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:

          a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;

          b) riconoscere in favore dei comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali;

          c) istituire un apposito fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

      3. Ciascuna regione può istituire e regolare con legge, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, un fondo regionale per la montagna.

 

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Art. 24.
(Progetti speciali).

      1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali per la montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati.
      2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale e dei muri terrazzati, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione della rete sentieristica, alla valorizzazione del catasto nazionale dei sentieri e delle alte vie, del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile e religioso, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio montano, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.


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