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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2858 |
1) la direzione generale della sanità militare;
2) l'Ufficio generale della sanità militare dello stato maggiore della difesa;
3) il dipartimento di sanità del comando logistico dell'esercito;
4) l'ispettorato di sanità della MM;
5) il servizio sanitario del comando logistico dell'AM;
6) l'ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico;
7) la direzione di sanità dell'Arma dei carabinieri;
8) la scuola di sanità e veterinaria militare e ogni componente di formazione sanitaria presente nelle accademie e negli istituti di formazione;
9) il centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'esercito e ogni componente di ricerca sanitaria presente nelle Forze armate;
10) il centro di prevenzione e controllo delle malattie;
11) il comitato per la ricerca sanitaria interforze;
12) il comitato per la formazione sanitaria interforze;
13) ogni altro comitato e gruppo di lavoro costituito anche in fase sperimentale attinente il comparto sanitario militare.
Con la soppressione di tali enti, molti medici e infermieri verrebbero recuperati a svolgere le funzioni prioritarie per cui sono stati formati, ossia la salvaguardia della salute del personale.
Alle dipendenze del Comando di vertice sono costituiti tre centri interdipartimentali, per la formazione, per la ricerca e per la sicurezza sanitaria. È altresì costituito un reparto sanitario di intervento rapido, quale unità sanitaria mobile per emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale; questa nuova articolazione permetterà la contestuale soppressione degli istituti di formazione e ricerca di Forza armata, con conseguenti economie di scala, nell'ordine della soppressione di almeno due strutture organizzative per Forza armata.
L'articolazione a livello di Forza armata comprende: una direzione sanitaria presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, alle dipendenze del relativo Capo di stato maggiore ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività del Servizio sanitario militare presso la Forza armata o l'Arma dei carabinieri.
Da ciascuna direzione sanitaria di Forza armata dipendono gli eventuali centri ospedalieri, gli organi sanitari di grande unità, i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata, anche ai fini dell'accertamento di specifiche idoneità, le infermerie di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate, che forniscono l'assistenza sanitaria primaria in patria e all'estero.
Con riguardo al personale sanitario, il principio e criterio direttivo della delega è quello relativo al riordino dei ruoli, mediante il mantenimento dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario nell'attuale configurazione. A questi Corpi viene affiancata, a livello di Forza armata, ed eventualmente anche di Arma dei carabinieri, l'istituzione del Corpo infermieristico e tecnico, in conformità a quanto già presente nella quasi totalità degli Stati aderenti all'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO), in adesione ai princìpi di valorizzazione e di responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo di tale personale stabiliti con le leggi n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006, nei limiti delle attuali consistenze organiche degli ufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo.
La disciplina relativa ai nuovi ruoli dovrà contemplare le modalità di trasferimento del personale e definire le consistenze organiche dei singoli gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, in armonia con quanto previsto, rispettivamente, per i ruoli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri dai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 298 del 2000, tenendo conto del trasferimento del personale sottufficiale di cui al decreto legislativo n. 196 del 1995. Ferma restando l'opportunità di continuare ad avvalersi del suddetto personale, è stato ritenuto necessario prevedere
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze del personale e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, uno o più decreti legislativi per il riordino del Servizio sanitario militare, di seguito denominato «Servizio», in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Servizio rappresenta il complesso delle funzioni e delle attività sanitarie volte a garantire la tutela della salute del personale del Ministero della difesa in patria e nelle missioni umanitarie all'estero, su mandato del Governo;
b) il servizio opera nei seguenti ambiti di attività:
1) promozione, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, anche in quiescenza, nonché attività medico-legale;
2) formazione, qualificazione e aggiornamento professionali del personale sanitario militare e civile dell'Amministrazione della difesa, anche mediante convenzioni con le università degli studi italiane ed estere, con istituti a carattere scientifico, con il Servizio sanitario nazionale e con i servizi sanitari regionali;
3) accertamento e controllo dell'idoneità psico-fisica al servizio del personale militare, anche ai fini del reclutamento, e del personale civile dell'Amministrazione della difesa;
4) tutela della sicurezza sul lavoro e della salute del personale militare e
5) studio, ricerca, sperimentazione e sviluppo nei settori sanitari di specifico interesse militare;
6) concorso all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e missioni umanitarie all'estero in adempimento delle direttive impartite dal Governo e alle disposizioni di legge;
7) attività relative all'igiene degli alimenti, alla medicina veterinaria e alla farmacovigilanza in ambito militare;
c) le attività di cui alla lettera b) possono essere disposte anche in favore di altri soggetti in adempimento di specifiche direttive impartite dal Governo;
d) l'organizzazione del Servizio è disciplinata in modo da salvaguardare in via prioritaria le esigenze operative delle Forze armate, tenendo conto delle specificità di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, secondo criteri di appropriatezza, di efficienza e di economicità e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
e) le strutture del Servizio sono suddivise in organi interforze e in strutture di Forza armata;
f) gli organi interforze sono costituiti dal Comando di vertice sanitario militare, di seguito denominato «Comando», che assolve funzioni di direzione sanitaria, tecnica, logistica e amministrativa, nonché di pianificazione e di coordinamento delle attività sanitarie militari. L'istituzione del Comando prevede le contestuali soppressione e riallocazione delle funzioni della direzione generale della sanità militare, dell'Ufficio generale della sanità militare dello stato maggiore della difesa e di ogni altro organismo esistente anche a titolo sperimentale nell'ambito dell'area centrale dell'Amministrazione della difesa, dei quali assume le competenze stabilite con decreto del Ministro della difesa. Dal Comando, retto da un ufficiale
1) il centro interdipartimentale di formazione sanitaria militare, deputato alla formazione di base, avanzata e continua del personale sanitario militare e civile in sostituzione degli organismi e dei comitati di formazione sanitaria di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, e interforze, che sono soppressi. Il personale in servizio e in addestramento del Centro può essere dislocato presso strutture universitarie italiane ed estere sulla base di appositi accordi convenzionali. Il personale sanitario e di supporto sanitario militare deve essere in possesso degli stessi titoli di studio ed è sottoposto alla stessa disciplina formativa del personale del Servizio sanitario nazionale;
2) il centro interdipartimentale studi e ricerca sanitari, deputato all'attività di ricerca sanitaria interforze e all'analisi, gestione e trattamento dei dati sanitari in sostituzione degli organismi di Forza armata e interforze deputati alla ricerca e allo studio, che sono soppressi;
3) il centro interdipartimentale di sicurezza sanitaria, deputato alle attività di promozione, di prevenzione e di sicurezza della salute del personale, comprese le attività trasfusionali, ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sostituzione degli organi centrali interforze e di Forza armata relativi al servizio trasfusionale militare e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono soppressi;
4) la commissione superiore di medicina legale, deputata alle attività di contenzioso sanitario, in sostituzione delle commissioni di seconda istanza, della commissione medica centrale della marina militare, del collegio medico-legale del Ministero della difesa di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 913, e delle commissioni mediche presso la Corte dei conti, che sono soppressi;
5) il dipartimento sanitario mobile, unità sanitaria mobile deputata all'intervento
6) il policlinico militare di Roma, ristrutturato come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico;
7) il presidio socio-sanitario - Hospice di Anzio, a gestione infermieristica, deputato alle attività socio-sanitarie in favore del personale militare in quiescenza e del personale militare in servizio con patologie cronico-degenerative dipendenti da causa di servizio;
g) le strutture di Forza armata sono costituite da una direzione sanitaria presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, alle dipendenze del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per gli aspetti tecnico-funzionali, le Direzioni sanitarie sono poste alle dipendenze del Comando, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività degli organi del Servizio presso la Forza armata e l'Arma dei carabinieri. Contestualmente sono soppresse le strutture sanitarie di vertice sanitario e veterinario di Forza armata esistenti nell'ambito delle aree centrale e territoriali dell'Amministrazione della difesa. Da ciascuna direzione sanitaria dipendono, secondo gli ordinamenti di Forza armata:
1) i centri ospedalieri militari;
2) gli organi sanitari di grande unità;
3) i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata, anche ai fini della selezione e dell'accertamento di specifiche idoneità operative;
4) le infermiere di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate;
h) presso gli organi interforze e le strutture di Forza armata, di cui alle lettere f) e g), le modalità organizzative garantiscono le adeguate rappresentatività
i) per gli aspetti funzionali e di coordinamento delle attività di produzione di farmaci e di materiale sanitario per il Servizio, lo stabilimento chimico-farmaceutico militare è posto alle dipendenze del Comando. In seguito ad apposita direttiva impartita dal Governo può essere disposta la produzione di farmaci non commerciali di rilevanza sociale;
l) fermi restando i volumi organici del personale dei ruoli normali e speciale del Corpo sanitario del personale delle Forze armate stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonché i volumi organici del personale non direttivo delle categorie sanitarie di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono stabilite le modalità di transito del personale sanitario nei seguenti Corpi:
1) Corpo sanitario di Forza armata, suddiviso in ruoli distinti per il personale medico, odontoiatra, chimico-farmacista ed eventuali ulteriori professioni stabilite con decreto del Ministro della difesa, prevedendo la contestuale unificazione dei ruoli normali e speciale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) Corpo infermieristico e tecnico di Forza armata, per il personale infermieristico, ostetrico, della riabilitazione, tecnico-sanitario e della prevenzione di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, suddiviso nel ruolo infermieristico, per il personale infermieristico, infermieristico-pediatrico e ostetrico, in possesso della laurea L/SNT1 in scienze infermieristiche e ostetriche, e nel ruolo tecnico-sanitario per le restanti professioni, in possesso delle lauree L/SNT2 in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, L/SNT 3 in scienze delle professioni sanitarie tecniche o, L/SNT4 in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione,
3) Corpo psicologi di Forza armata, per il personale psicologo in possesso di laurea specialistica e triennale;
4) Corpo veterinario dell'esercito, per il personale veterinario;
m) in particolare, i decreti legislativi di istituzione dei Corpi di cui alla lettera l):
1) stabiliscono le modalità di trasferimento del personale nei ruoli unificati, i requisiti, i titoli di studio e le modalità di reclutamento, le consistenze organiche dei singoli gradi, le permanenze e le modalità di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, fatti salvi i vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale;
2) prevedono che la progressione di carriera e l'appartenenza ai diversi Corpi sono legate al titolo di formazione posseduto. Per il personale del ruolo medico il titolo di specializzazione è indispensabile per l'accesso al grado dirigenziale. Per il personale infermieristico il titolo di laurea specialista è indispensabile per il passaggio agli incarichi direttivi previsti per gli ufficiali superiori e per gli ufficiali generali. L'assolvimento degli incarichi dirigenziali a elevata connotazione tecnica, anche di natura gestionale, in ogni caso, non può
3) in fase transitoria, per l'alimentazione iniziale del Corpo infermieristico e tecnico sono banditi concorsi straordinari interni, con articolazione dei gradi di accesso differenziati in relazione al possesso dei titoli di formazione universitaria previsti dalla legge 1o febbraio 2006, n. 43. Il personale militare in possesso del titolo formativo triennale delle professioni sanitarie è inquadrato, su base volontaria e se idoneo allo specifico profilo, a domanda, nel grado apicale del personale non direttivo, anche se appartenente al ruolo dei sergenti o dei volontari in servizio permanente. Il personale militare in possesso dei titoli di formazione avanzata di master universitario sanitario può partecipare ai concorsi straordinari iniziali per la nomina al grado di sottotenente dello specifico Corpo; il personale militare in possesso del titolo di laurea specialistica in scienze infermieristiche o ostetriche può avere accesso ai concorsi straordinari iniziali per la nomina al grado di maggiore dello specifico Corpo;
4) la disciplina transitoria per pervenire ai nuovi assetti ordinamentali e le modalità di avanzamento del personale devono salvaguardare i profili di carriera incentivando l'operatività del Servizio;
n) ai fini dei rapporti con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché con ordini e con associazioni professionali, il Comando si relaziona a tali soggetti con modalità analoghe a quelle dei servizi sanitari regionali;
o) ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con le regioni, le strutture sanitarie accreditabili, le tipologie delle prestazioni erogabili e le categorie dei destinatari sono individuate, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8-quinquies, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; il
p) allo scopo di garantire una costante pratica professionale, il personale del Servizio ha la facoltà di svolgere attività libero-professionale fuori dall'orario di servizio, previa autorizzazione del Comando, in conformità alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo alla durata complessiva delle ore di lavoro. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di stipulazione di rapporti convenzionali di tale personale con strutture pubbliche o private;
q) il personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è componente del Comitato di verifica per le cause di servizio ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, è distaccato fuori ruolo o inviato in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il periodo di designazione, cessando contestualmente dalle cariche militari;
r) il personale delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo è assegnato agli enti competenti con le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui al medesimo articolo;
s) con distinti decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono individuate le strutture ordinative centrali e, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata, le strutture ordinative di Forza armata del Servizio. Le attività afferenti a tali strutture possono essere esercitate, sulla base e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche con il concorso del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nonché del Corpo militare del Sovrano militare ordine di Malta, quali corpi ausiliari delle Forze armate;
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle modalità previsti dal medesimo comma 1.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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