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PDL 2860

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2860



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANCUSO

Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore degli invalidi totali

Presentata il 27 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio a quella che potremmo definire una svista del legislatore, riportando nel giusto una disparità di trattamento nei confronti degli invalidi civili. Allo stato, infatti, la legislazione vigente (articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 febbraio 1980, n. 33) prevede che per avere diritto all'assegno di inabilità gli invalidi parziali (dal 74 per cento al 99 per cento), oltre agli altri requisiti richiesti, devono calcolare il reddito personale annuo e non anche quello del coniuge; diversamente gli invalidi totali (cioè coloro che soffrono un'invalidità del 100 per cento) per avere diritto alla pensione di inabilità vedono cumularsi il loro reddito annuo con quello del coniuge. In altre parole, la regola del reddito personale esiste solo per gli invalidi parziali. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), consapevole della grave iniquità, ha, in verità, provveduto a correggere la lacuna normativa affermando che «in tema di pensioni di invalidità civile il requisito reddituale va riscontrato tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale» (così la direzione centrale dell'INPS, con messaggio n. 9879 del 17 aprile 2007, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1992); una soluzione di buon senso ma contra legem, esposta a facili attacchi e a un numero notevole di ricorsi. Di qui la necessità di risolvere una volta per tutte la questione sancendo con legge la medesima regola del non cumulo reddituale sia per gli invalidi civili parziali sia per gli invalidi civili totali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al quinto comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza di cui al periodo precedente, i limiti di reddito per il diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».


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