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PDL 2854

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2854



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTIGLIONE

Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonché modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di destinazione temporanea di dipendenti delle amministrazioni pubbliche presso istituzioni europee e internazionali e amministrazioni di Stati esteri

Presentata il 23 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - 1. L'imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fatto il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008, impone a tutti i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea una riflessione sulle modalità di raccordo tra procedure legislative parlamentari interne e processo normativo della medesima Unione. È noto infatti come il Trattato di Lisbona abbia notevolmente rafforzato il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle procedure decisionali dell'Unione europea. In particolare, con il Trattato di Lisbona è stato introdotto nel Trattato sull'Unione europea un nuovo articolo 8C dedicato al ruolo dei Parlamenti, chiamati a contribuire «attivamente al buon funzionamento dell'Unione» attraverso modalità che sono meglio definite da successive novelle al medesimo Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - ex-Trattato istitutivo della Comunità europea - (in particolare gli articoli 48 e 49 del Trattato sull'Unione europea e gli articoli 61C, 69D e 69G del Trattato sul funzionamento dell'Unione). In materia interviene poi anche un apposito protocollo al Trattato. In questo quadro l'intervento più significativo dei Parlamenti nazionali sarà senza dubbio costituito dal ruolo che gli stessi saranno chiamati a svolgere nell'ambito del controllo della corretta applicazione del principio
 

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di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative dell'Unione europea. Infatti ciascun Parlamento nazionale disporrà di due voti (e in caso di Parlamenti bicamerali ciascuna Camera avrà un voto). Qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa dell'Unione europea raggiungano la maggioranza semplice, la proposta viene riesaminata e, attraverso una procedura ad hoc, Consiglio e Parlamento europeo possono decidere, conformandosi ai pareri dei Parlamenti nazionali, di non dare ulteriore seguito alla proposta.
      È evidente che la sfida, per i Parlamenti nazionali sarà quella di individuare le modalità atte a garantire gli opportuni «canali di comunicazione» per un coordinamento delle iniziative da assumere in ordine al controllo di sussidiarietà.

      2. La legge n. 11 del 2005, che, innovando l'impianto ormai datato della cosiddetta «legge La Pergola» (legge n. 86 del 1989), disciplina attualmente la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha in alcuni significativi aspetti anticipato le novità introdotte con il Trattato di Lisbona. In particolare, la legge già prevede che le Camere, insieme al Governo, possano attivare la riserva di esame parlamentare. Altri elementi portanti della legge sono stati rappresentati dall'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) chiamato a concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, nonché dalla procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo normativo comunitario.
      Risulta tuttavia opportuno ripensare, alla luce dei cambiamenti che saranno apportati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'impianto della disciplina vigente in materia.
      Per conseguire questo obiettivo occorrerà ovviamente intervenire anche con le necessarie modifiche dei Regolamenti parlamentari, in particolare, ovviamente, per quel che concerne il potenziamento delle prerogative parlamentari con riferimento al controllo di sussidiarietà.
      Allo stesso tempo, però, risulta utile proporre anche modifiche alla legge n. 11 del 2005.

      3. A tal fine la proposta di legge interviene in particolare sul potenziamento delle strutture delle amministrazioni ministeriali coinvolte nel processo normativo europeo, nonché dell'istruttoria compiuta dalle stesse su tale aspetto (articoli 1, 4 e 7); sulle modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al Comitato delle regioni (articolo 3); sulle modalità di recepimento del diritto comunitario (articoli 5 e 6).
      Inoltre, l'articolo 2 introduce, alla luce del contenuto del Trattato di Lisbona, un nuovo obbligo di comunicazione del Governo alle Camere concernente il processo normativo comunitario.
      L'articolo 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, prevede che il CIACE operi in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea. Inoltre, la medesima rappresentanza viene posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
      Il medesimo articolo dispone poi l'istituzione presso ciascuna amministrazione centrale di appositi nuclei comunitari chiamati a supportare, attraverso adeguati livelli di competenza tecnica, la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l'adeguamento allo stesso nell'ordinamento interno. Compito dei nuclei sarà anche quello di predisporre per tutti i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere una relazione tecnica, verificata dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria.

 

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Anche le Commissioni parlamentari competenti potranno richiedere la relazione per tutti i progetti di legge e gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria. Si tratta di innovazioni che riproducono, con riferimento alla materia comunitaria, il modello attualmente adottato per le relazioni tecniche sui profili finanziari, anch'esse predisposte dagli uffici del bilancio dei singoli Ministeri e quindi verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò a conferma dell'opportunità di attribuire una sempre crescente attenzione alla conformità al diritto comunitario della normazione nazionale.
      L'articolo 2 prevede poi che il Governo sia tenuto ad acquisire dalla Commissione europea le deliberazioni dei Parlamenti di altri Stati membri dell'Unione europea e a trasmetterle alle Camere tradotte in italiano. Si tratta di un obbligo di comunicazione indispensabile, al fine di garantire un esercizio consapevole da parte del Parlamento italiano del controllo di sussidiarietà riconosciuto dal protocollo allegato al Trattato di Lisbona sopra richiamato. Ovviamente a questo obbligo di comunicazione si dovranno accompagnare le necessarie modifiche regolamentari.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 6-bis della legge n. 11 del 2005 in materia di designazione dei rappresentanti italiani in seno al Comitato delle regioni, i cui poteri sono stati potenziati dal Trattato di Lisbona. In attesa che, come previsto da tale Trattato, il Consiglio europeo determini la composizione del Comitato, l'articolo mantiene la ripartizione, tra le autonomie regionali e locali, dei 24 membri titolari e dei 24 membri supplenti attualmente prevista (14 membri titolari e 8 membri supplenti per le regioni e per le province autonome; 3 membri effettivi e 7 membri supplenti designati dalle province e 7 membri effettivi e 9 membri supplenti designati dai comuni). Con riferimento alle regioni e alle province autonome si introduce però la previsione che venga data adeguata rappresentanza sia alle giunte sia alle assemblee legislative regionali. Nella medesima ottica si conferma che la designazione sia effettuata previa intesa in sede di Conferenza unificata, introducendo la previsione della partecipazione in quella sede di un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
      L'articolo 4 modifica il contenuto dei documenti informativi allegati al disegno di legge comunitaria. Infatti, mentre attualmente la legge n. 11 del 2005 prevede la sola relazione illustrativa, che è chiamata a rendere conto anche dello stato di conformità dell'ordinamento interno al dritto comunitario e dell'eventuale procedura di infrazione, nonché delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e dell'elenco degli atti normativi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, l'articolo 4 prevede, insieme alla relazione illustrativa, chiamata a sintetizzare i contenuti del disegno di legge, una nota aggiuntiva aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, che dovrà ricomprendere le altre informazioni attualmente contenute nella relazione illustrativa richiamata.
      L'articolo 5 arricchisce il contenuto della legge comunitaria, prevedendo, in luogo degli attuali allegati A e B, quattro allegati in cui indicare distintamente: gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo, previo parere parlamentare; gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo senza necessità di parere parlamentare; gli atti comunitari da attuare in via regolamentare; gli atti comunitari da attuare in via amministrativa. Di particolare interesse risultano poi le innovazioni introdotte dall'articolo 6 il quale, mediante l'inserimento nella legge n. 11 del 2005 di un nuovo articolo 9-bis, intende definire alcuni princìpi e criteri direttivi di carattere generale cui attenersi in sede di attuazione delle deleghe per il recepimento di direttive comunitarie. In particolare si tratta di princìpi e criteri direttivi che
 

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attualmente vengono compresi nei primi articoli delle leggi comunitarie annuali quali: l'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; la previsione delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti; la copertura finanziaria, ove necessaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito dalla legge n. 183 del 1987.
      Infine, l'articolo 7 incentiva, attraverso la sostituzione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di distacco del personale delle amministrazioni pubbliche italiane presso le istituzioni comunitarie e internazionali nonché presso le amministrazioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e opera in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che è posta alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie»;

          b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Di tale comitato tecnico fanno parte, per ciascun Ministero, i dirigenti dei nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis».

      2. Dopo l'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, numero 11), come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 2-bis. - (Istituzione di nuclei comunitari presso i Ministeri). - 1. Al fine di garantire, in un'ottica organica, la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l'adeguamento allo stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2009, propri nuclei comunitari.
      2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,

 

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ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione. I dirigenti preposti alla direzione dei nuclei partecipano al comitato tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 4.
      3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tale fine a predisporre, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e di aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
      4. Per la costituzione e il funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo le amministrazioni possono avvalersi di stage e di tirocini formativi, previe convenzioni a titolo non oneroso con le università interessate.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.
      6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei comunitari per quanto attiene all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.
      7. I nuclei comunitari di cui al presente articolo, d'intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza, provvedono alla preselezione degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni comunitarie e assicurano il collegamento con
 

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gli esperti medesimi. Gli esperti nazionali cessati dal distacco sono prioritariamente inseriti nei nuclei comunitari. L'aver ricoperto il titolo di esperto nazionale distaccato costituisce titolo preferenziale per la direzione dei nuclei medesimi.

      Art. 2-ter- - (Valutazione della compatibilità comunitaria). - 1. I nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.
      2. Per i provvedimenti relativi all'attuazione del diritto comunitario la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della potestà normativa da parte del Governo.
      3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il Governo è altresì tenuto ad attivarsi per acquisire presso la Commissione europea le eventuali deliberazioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento a progetti di atti normativi dell'Unione europea e a trasmettere le stesse alle Camere, tradotte in italiano».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 6-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), le parole: «. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;» sono sostituite dalle seguenti: «, designati in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle giunte e alle assemblee legislative regionali;»;

          b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai cui lavori partecipa un rappresentate della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

      1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa e di una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
      5-bis. Nella relazione illustrativa di cui al comma 5 il Governo:

          a) sintetizza i contenuti del disegno di legge, fornendo per ogni direttiva di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno;

          b) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h-bis), con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.zione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

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      5-ter. Nella nota aggiuntiva di cui al comma 5 il Governo:

          a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          c) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

          d) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno».

Art. 5.

      1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) quattro allegati nei quali sono rispettivamente elencati:

              1) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo,

 

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da esercitare previa trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

              2) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo;

              3) gli atti comunitari da attuare in via regolamentare;

              4) gli atti comunitari da attuare in via amministrativa»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 1, lettera h-bis), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria di cui all'articolo 8, comma 5-bis, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto comunitario. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione del diritto comunitario trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto comunitario). - 1. Fatti salvi i princìpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge comunitaria annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti comunitari da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei

 

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decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio

 

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patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le

 

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competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi».

Art. 7.

      1. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, comunitarie e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Per garantire il collegamento con le istituzioni internazionali e comunitarie, nonché con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e con gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, lo Stato favorisce e incentiva le esperienze del proprio personale presso tali istituzioni. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

          a) la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e le agenzie comunitarie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

          b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

          c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea

 

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e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa tra di loro:

          a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia comunitaria o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

          b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie;

          c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni comunitarie e internazionali e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie.

      3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
      4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione».


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