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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2854 |
2. La legge n. 11 del 2005, che, innovando l'impianto ormai datato della cosiddetta «legge La Pergola» (legge n. 86 del 1989), disciplina attualmente la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha in alcuni significativi aspetti anticipato le novità introdotte con il Trattato di Lisbona. In particolare, la legge già prevede che le Camere, insieme al Governo, possano attivare la riserva di esame parlamentare. Altri elementi portanti della legge sono stati rappresentati dall'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) chiamato a concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, nonché dalla procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo normativo comunitario.
Risulta tuttavia opportuno ripensare, alla luce dei cambiamenti che saranno apportati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'impianto della disciplina vigente in materia.
Per conseguire questo obiettivo occorrerà ovviamente intervenire anche con le necessarie modifiche dei Regolamenti parlamentari, in particolare, ovviamente, per quel che concerne il potenziamento delle prerogative parlamentari con riferimento al controllo di sussidiarietà.
Allo stesso tempo, però, risulta utile proporre anche modifiche alla legge n. 11 del 2005.
3. A tal fine la proposta di legge interviene in particolare sul potenziamento delle strutture delle amministrazioni ministeriali coinvolte nel processo normativo europeo, nonché dell'istruttoria compiuta dalle stesse su tale aspetto (articoli 1, 4 e 7); sulle modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al Comitato delle regioni (articolo 3); sulle modalità di recepimento del diritto comunitario (articoli 5 e 6).
Inoltre, l'articolo 2 introduce, alla luce del contenuto del Trattato di Lisbona, un nuovo obbligo di comunicazione del Governo alle Camere concernente il processo normativo comunitario.
L'articolo 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, prevede che il CIACE operi in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea. Inoltre, la medesima rappresentanza viene posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il medesimo articolo dispone poi l'istituzione presso ciascuna amministrazione centrale di appositi nuclei comunitari chiamati a supportare, attraverso adeguati livelli di competenza tecnica, la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l'adeguamento allo stesso nell'ordinamento interno. Compito dei nuclei sarà anche quello di predisporre per tutti i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere una relazione tecnica, verificata dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria.
1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e opera in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che è posta alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie»;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Di tale comitato tecnico fanno parte, per ciascun Ministero, i dirigenti dei nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis».
2. Dopo l'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, numero 11), come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Istituzione di nuclei comunitari presso i Ministeri). - 1. Al fine di garantire, in un'ottica organica, la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l'adeguamento allo stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2009, propri nuclei comunitari.
2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
Art. 2-ter- - (Valutazione della compatibilità comunitaria). - 1. I nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.
2. Per i provvedimenti relativi all'attuazione del diritto comunitario la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della potestà normativa da parte del Governo.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria».
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:
«3-bis. Il Governo è altresì tenuto ad attivarsi per acquisire presso la Commissione europea le eventuali deliberazioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento a progetti di atti normativi dell'Unione europea e a trasmettere le stesse alle Camere, tradotte in italiano».
1. All'articolo 6-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;» sono sostituite dalle seguenti: «, designati in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle giunte e alle assemblee legislative regionali;»;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai cui lavori partecipa un rappresentate della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».
1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa e di una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
5-bis. Nella relazione illustrativa di cui al comma 5 il Governo:
a) sintetizza i contenuti del disegno di legge, fornendo per ogni direttiva di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno;
b) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h-bis), con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.zione al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5-ter. Nella nota aggiuntiva di cui al comma 5 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
c) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
d) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno».
1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) quattro allegati nei quali sono rispettivamente elencati:
1) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo,
2) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo;
3) gli atti comunitari da attuare in via regolamentare;
4) gli atti comunitari da attuare in via amministrativa»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 1, lettera h-bis), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria di cui all'articolo 8, comma 5-bis, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto comunitario. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione del diritto comunitario trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni».
1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto comunitario). - 1. Fatti salvi i princìpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge comunitaria annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti comunitari da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi».
1. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, comunitarie e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Per garantire il collegamento con le istituzioni internazionali e comunitarie, nonché con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e con gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, lo Stato favorisce e incentiva le esperienze del proprio personale presso tali istituzioni. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e le agenzie comunitarie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa tra di loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia comunitaria o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni comunitarie e internazionali e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione».
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