PDL 2853
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2853
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GARAGNANI
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in materia di organi delle aziende ospedaliero-universitarie
Presentata il 23 ottobre 2009
Onorevoli Colleghi! - La necessaria connessione tra le aziende ospedaliero-universitarie (ovvero le università) e il Servizio sanitario nazionale ha avuto in alcune realtà regionali, come quella dell'Emilia-Romagna ma non solo, effetti distorsivi.
La peculiarità del ruolo dell'università nel rapporto con le strutture sanitarie territoriali, in particolare nella formazione del personale medico e in generale nell'assistenza, è stata spesso svilita dall'eccessiva preponderanza del potere politico regionale.
L'oggettivo condizionamento di nomine e di procedure concorsuali nell'ambito delle strutture sanitarie universitarie collegate alla regione, infatti, finisce, da un lato, per ledere l'autonomia universitaria e, da un'altro lato, per instaurare un rapporto anomalo con la regione che tende a omologare il sistema sanitario penalizzando le punte di eccellenza, avvalendosi delle competenze attribuite per legge nazionale e che dovrebbero essere meglio definite.
In questo quadro la presente proposta di legge mira solamente a riequilibrare e a rafforzare il ruolo dell'università nel rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
A tale fine l'articolo unico della presente proposta di legge reca modifiche al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e, segnatamente, all'articolo 4 che detta disposizioni in materia di nomine dei vertici delle aziende ospedaliero-universitarie, finalizzate a rafforzare il ruolo dei rettori universitari nelle decisioni riguardanti la designazione dei vertici e la scelta dei membri delle aziende ospedaliero-universitarie.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «dal rettore dell'università, sentita la regione»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «tra regione ed università» sono sostituite dalle seguenti: «tra università e regione»;
c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dalla regione d'intesa con il rettore» sono sostituite dalle seguenti: «dal rettore d'intesa con la regione»;
d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È membro di diritto del collegio di direzione il preside della facoltà di medicina e chirurgia».