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PDL 2803

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2803



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di riserve di posti per i volontari di truppa delle Forze armate nonché di reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 14 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevede una riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate che, in relazione alle carriere iniziali nel Corpo forestale dello Stato, è pari al 45 per cento dei posti messi a concorso. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ha successivamente introdotto, limitatamente a un periodo di tempo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2020, un regime di quote riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale cessati senza demerito dal servizio, che fa espresso riferimento soltanto al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Per quanto nel medesimo articolo il successivo comma 4 abbia esplicitamente inserito anche il Corpo forestale dello Stato tra le destinazioni dei militari volontari in ferma annuale cessati dal servizio, prevedendo per essi una quota pari al 55 per cento dei posti messi a bando per i ruoli agenti ed assistenti, in sede attuativa si sono apparentemente verificate delle distorsioni. In particolare, da tempo non risultano più indetti concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale dello Stato che siano aperti ai volontari militari cessati dal servizio al termine di un periodo di ferma prefissata di un anno. Con la presente iniziativa legislativa si mira a rendere effettivamente fruibile anche per i giovani volontari militari in ferma prefissata di un anno
 

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la prospettiva dell'accesso alle carriere iniziali nel Corpo forestale dello Stato. Si interviene a questo scopo sia riformulando il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in modo tale da ricomprendere nell'elenco dei Corpi armati dello Stato obbligati a riservare dei posti ai volontari in ferma prefissata di un anno anche il Corpo forestale dello Stato, sia modificando il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che attualmente contiene il regime di quote destinato a riprendere efficacia il 1o gennaio 2021, per ricomprendere tra i beneficiari del regime di riserve di posti ogni tipologia di personale militare in servizio volontario: da quelli in ferma prefissata di un anno a quelli in ferma prefissata quadriennale, passando per coloro che hanno sperimentato la ferma breve triennale.
      Si ritiene che disporre accessi agevolati nel Corpo forestale dello Stato a vantaggio dei volontari in ferma prefissata di un anno possa incentivare i reclutamenti nelle Forze armate anche nelle regioni del nord Italia e garantire così al Corpo forestale dello Stato un più vasto bacino di persone incorporabili. Attesa la rilevanza dell'interesse tutelato, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215).

      1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata di un anno, in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale sono così determinate:

          a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

          b) Corpo della guardia di finanza: 70 per cento;

          c) Corpo militare della Croce Rossa: 100 per cento;

          d) Polizia di Stato: 45 per cento;

          e) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

          f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

          g) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

      1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

      «1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve la riserva del 10 per cento dei posti per il Corpo forestale dello

 

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Stato di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 20 per cento dei posti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo militare della Croce Rossa e del Corpo forestale dello Stato, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere».


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