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PDL N. 2827

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2827



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in materia di integrazione del reddito, recupero dei quartieri degradati, prolungamento della durata dei mutui bancari e sospensione del pagamento delle tasse automobilistiche

Presentata il 19 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 4 dicembre 2008 il Presidente della Repubblica francese Sarkozy ha annunciato un Piano di rilancio dell'economia di 26 miliardi di euro per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto. Le iniziative promosse dal Governo francese nel quadro del piano di rilancio sono state approvate dalle seguenti tre leggi: la «Loi n. 2008-1443 du 30 Décembre 2008 des finances rectíficative pour 2008»; la «Loi n. 2009-122 du 4 Février 2009 des finances rectíficative pour 2009» e la «Loi n. 2009-179 du 17 Février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés». Per fare fronte alla realizzazione di azioni si solidarietà si è agito soprattutto secondo due direttrici: quella del sostegno alla costruzione di alloggi sociali, della promozione dell'accesso facilitato all'acquisto della casa e del sostegno dei redditi più bassi; quella del miglioramento delle strutture di accoglienza per le persone in difficoltà.
      Al fine di sostenere il potere di acquisto delle persone che vivono in condizioni economiche difficili, è stato istituito, eccezionalmente, il premio di solidarietà attiva, del valore di 200 euro. Il premio, in Francia, è stato versato dalle casse degli assegni familiari e dalle casse di mutualità sociale agricola, nel corso del mese di aprile 2009. Destinatari del premio sono le persone che, a partire dal 1o giugno 2009, possono beneficiare del reddito di solidarietà attiva, introdotto dalla «Loi n. 2008-1249 du 1er
 

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Décembre 2008 généralisant le revenue de solídarité active et réformant les polítíques dinsertíon». È previsto il versamento di un solo premio per famiglia.
      Il 4 marzo 2009 il Governo francese ha presentato all'Assemblea nazionale il progetto di legge di finanza di rettifica per il 2009 - atto dell'Assemblea nazionale n. 1494 -, con cui si intendono realizzare le misure eccezionali di solidarietà destinate a completare il Piano di rilancio dell'economia, fra le quali la riduzione di due terzi dell'imposta sul reddito nel 2009 per le famiglie le cui entrate si collocano nella prima fascia di imposizione e l'introduzione di un premio di 150 euro per le famiglie che vivono in condizioni economiche modeste e che beneficiano, per i propri figli, del sussidio di «rientro scolastico». Inoltre sono state annunciate altre misure di giustizia e solidarietà, riguardanti il sostegno all'impiego, fra le quali si prevede l'introduzione di un premio eccezionale di 500 euro che sarà versato dallo Stato ai «salariati precari», cioè a coloro che si registrano presso gli uffici competenti come ricercatori di impiego, avendo già lavorato per un periodo che va da due a tre mesi e che non possono beneficiare dell'assicurazione contro la disoccupazione.
      In considerazione del rallentamento della congiuntura economica, il Governo federale tedesco ha adottato, a partire dall'autunno del 2008, una serie di misure legislative volte a salvaguardare la crescita e l'occupazione. II pacchetto, attuato con la Legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarkets) è volto ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini e delle imprese e a sostenere i redditi delle famiglie che versano in condizioni economiche e sociali disagiate. Tutte le misure adottate nell'ambito della stipula di misure in aiuto all'economia sono successivamente confluite nella Legge per la sicurezza e, la stabilità in Germania (Gesetz zur Sicherung von Beschàftigung und Stabilitàt in Deutschland) del 2 marzo 2009, che prevede sgravi fiscali in favore delle famiglie e più risorse per i figli.
      Il 27 novembre 2008 il Primo Ministro Zapatero ha presentato in Parlamento un complessivo piano spagnolo di stimolo all'economia e all'occupazione, articolato in cinque versanti: appoggio alle famiglie, appoggio alle imprese, sostegno dell'occupazione, misure finanziarie e di bilancio, modernizzazione dell'economia. L'attuazione delle numerose misure presenti nel piano, avviata nei mesi successivi mediante l'adozione di altri provvedimenti urgenti è volta in favore sia degli istituti di credito, che delle imprese economiche ed anche dei singoli cittadini.
      Con riguardo al mondo del lavoro, sono state adottate quattro iniziative principali di aiuto alle persone: aumento delle pensioni minime (decreto reale 2127/2008, del 26 dicembre, sulla rivalutazione delle pensioni erogate dal sistema della sicurezza sociale); aumento del salario minimo interprofessionale per il 2009 (decreto reale 2128/2008, del 26 dicembre, che stabilisce il salario minimo interprofessionale per il 2009); piano di occupazione 2009 in lavori di utilità sociale (Piano de Empleo 2009 en Trabajos de Utilidad Social, rivolto in particolare alle persone disoccupate con più di 25 anni di età); eliminazione del periodo di attesa per l'accesso al sussidio di disoccupazione (decreto-legge 2/2009, del 6 marzo, contenente misure urgenti per il mantenimento e la promozione dell'occupazione e per la protezione delle persone disoccupate).
      Sul versante abitativo si segnalano le seguenti misure: allungamento della durata dei mutui immobiliari senza costi aggiuntivi; moratoria temporale parziale nel pagamento delle rate dei mutui (decreto reale 1975/2008, del 28 novembre, contenente misure urgenti da adottare in materia economica, fiscale, occupazionale e di accesso alla casa); ampliamento dei limiti temporali per la finalizzazione dei conti «risparmio-casa» (decreto reale 1975/2008); anticipo delle detrazioni spettanti per la prima casa attraverso la riduzione delle ritenute IRPF - Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
 

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(decreto reale 1975/2008); Piano statale casa e ristrutturazione 2009-2012 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaciòn 2009-2012) volto ad aiutare i cittadini in situazioni di particolare difficoltà nell'accesso ad una casa popolare, in acquisto o in locazione.
      Anche in Italia si ritiene necessario adottare misure che salvaguardino soprattutto lo stato sociale e che incentivino lo sviluppo economico, con particolare attenzione al settore edilizio, che potrà trarre vantaggio dal recupero di aree urbane degradate sulle quali poter costruire alloggi destinati a persone e famiglie non abbienti. Le famiglie a basso reddito, oltre che usufruire dell'acquisto di alloggi a prezzo ridotto, potranno beneficiare anche dell'assegno integrativo del reddito, misura attuata, con varie e diverse denominazioni, anche in molti altri Paesi membri dell'Unione europea, come incentivo per la ripresa del potere di acquisto dei salari minimi.
      Per coloro i quali si sono rivolti a istituti di credito per la stipulazione di mutui bancari, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze emani un decreto tramite cui si prolungano i tempi di concessione del prestito, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente. Il prolungamento dei tempi farà sì che l'ammontare di ogni singola rata sia ridotto, fornendo un ulteriore slancio per l'economia interna della famiglia o del singolo che ha fatto ricorso a tale forma di prestito.
      Oltre che al settore edilizio, si pongono particolari rilievo e attenzione all'industria automobilistica che, nonostante gli incentivi statali ed europei relativi alla costruzione di veicoli eco-sostenibili, soffre dell'attuale precaria congiuntura economica. Pertanto, la presente proposta di legge, prevede semplici, ma efficaci disposizioni generali in aiuto ai due settori industriali citati, che rappresentano il motore della nostra economia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno integrativo del reddito).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e per gli anni 2010, 2011 e 2012, è istituito un assegno integrativo del reddito destinato alle famiglie, anche monoparentali, in stato di difficoltà finanziaria, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 3 e che rientrano nei limiti di reddito stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.
      2. L'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è determinato ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.
      3. Hanno diritto alla concessione dell'assegno di cui al comma 1 coloro i quali soddisfano i seguenti requisiti:

          a) avere un'età non inferiore a venticinque anni;

          b) avere a carico uno o più figli, o essere in attesa di un figlio;

          c) essere cittadino italiano;

          d) essere in possesso di uno dei seguenti contratti di lavoro: contratto di collaborazione a progetto, contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato.

      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 e gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali. Con il decreto emanato ai sensi del presente comma può essere, altresì, prevista la revisione dell'ammontare dell'assegno.

 

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Art. 2.
(Recupero dei quartieri degradati).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti i presidenti delle giunte regionali, comprese quelle a statuto speciale, predispone un piano di recupero dei quartieri degradati delle aree urbane, destinato alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
      2. Entro il 28 febbraio 2010 i presidenti delle giunte regionali, comprese quelle a statuto speciale, presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i progetti relativi al recupero dei quartieri degradati situati nei territori di rispettiva competenza, contenenti:

          a) la descrizione e l'indicazione della superficie e dell'allocazione dell'area interessata;

          b) il progetto di recupero, in formato cartaceo e digitale;

          c) il preventivo di spesa dei lavori;

          d) l'indicazione delle destinazioni sociali del progetto di recupero.

      3. Almeno il 60 per cento della superficie dell'area interessata dal progetto di recupero di cui al comma 2 del presente articolo deve essere adibita ad alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle famiglie, anche monoparentali, in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, in precarie situazioni economiche. Il prezzo di vendita di tali alloggi è stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo una riduzione del 35 per cento rispetto al reale valore di mercato dei medesimi alloggi.
      4. Entro il 30 giugno 2010 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, approva i progetti di recupero presentati ai sensi del comma 2 e dispone i relativi finanziamenti.

 

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Art. 3.
(Prolungamento della durata dei mutui bancari).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, consultato il direttore della Banca d'Italia, dispone con proprio decreto il prolungamento della durata dei mutui bancari relativi a prestiti erogati dagli istituti di credito su richiesta dei mutuatari e senza oneri aggiuntivi a loro carico.
      2. L'ammontare di ogni singola rata relativa ai mutui prolungati ai sensi del comma 1 è diminuito di una quota pari al 35 per cento della rata iniziale.

Art. 4.
(Incentivi per il settore automobilistico).

      1. Al fine di incentivare il settore automobilistico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone, con proprio decreto, l'esenzione dalle tasse automobilistiche per un anno, a partire dal 1o gennaio 2010.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a tutti gli autoveicoli immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2010.
      3. In caso di acquisto di autoveicoli di categoria «euro 5» o «euro 6», l'esenzione di cui al comma 1 ha validità per due anni, fino al 31 dicembre 2011.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Tabella A
(Articolo 1, commi 1 e 2)

Fascia Reddito annuo netto Numero di figli Assegno integrativo del reddito
I R > euro 8.000 1 o più figli euro 200 mensili
II 8.000 < R > 12.000 1 o più figli euro 180 mensili
III 12.000 < R > 16.000 1 o più figli euro 160 mensili
IV 16.000 < R > 20.000 1 o più figli euro 140 mensili
V 20.000 < R > 24.000 2 o più figli euro 120 mensili
VI 24.000 < R > 28.000 2 o più figli euro 100 mensili
VII 28.000 < R > 32.000 2 o più figli euro 80 mensili


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