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PDL N. 2823

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2823



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in materia di alternanza tra scuola e lavoro

Presentata il 19 ottobre 2009

      

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Onorevoli Colleghi! - In questi anni il processo di autonomia scolastica ha portato la scuola a essere un ente a se stante, con specifiche esigenze e caratteristiche, che rischiano di lasciarla chiusa in se stessa se non verranno adeguatamente supportate da un concreto rapporto con le aziende. Per questo è necessario che il mondo della scuola e il mondo del lavoro non siano più nettamente distinti, come è stato considerato da molte ed errate politiche riguardanti l'istruzione, ma siano gli elementi capaci di comporre un sinolo che permetta il corretto e ampio sviluppo di tutti coloro che sono coinvolti in questo processo, con speciale riguardo agli studenti. In questa nuova unione le imprese e la scuola mettono insieme le proprie culture per creare nuove forme di collaborazione.

      La scuola ha come compito primario quello di fornire ai giovani gli strumenti conoscitivi necessari per potersi orientare nel mondo; oltre a ciò, oggi si chiede che essa sia in grado anche di valorizzare le attitudini di ciascuno, in modo da poterlo adeguatamente e coscienziosamente orientare al lavoro o agli studi universitari. Il dialogo tra il mondo della scuola, quello dell'istruzione superiore e della formazione e quello dell'impresa può essere produttivo solo se al centro dell'interesse delle parti c'è la volontà di far crescere e maturare consapevolmente ogni singola persona. Se la scuola potrà corrispondere alle attese dei giovani e delle famiglie, favorendo l'esistenza di spazi e di condizioni che integrano l'istruzione nell'educazione, allora essa diventerà il luogo in cui chi apprende vede accrescere la coscienza che ha di se stesso e di tutto ciò che lo circonda.
      Il quadro di riferimento istituzionale è stato arricchito negli ultimi anni da due
 

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importanti leggi approvate dal Parlamento: la legge 28 marzo 2003, n. 53, di riforma del sistema educativo, e la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cosiddetta «legge Biagi»), recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, che hanno aperto scenari nuovi alle istituzioni scolastiche e formative. Il sistema scolastico italiano prevede che l'accesso alla formazione professionale, sia essa da svolgere in alternanza lavorativa che formativa, avvenga dopo il completamento della formazione obbligatoria che, in alcuni casi, può comprendere anche una parte dell'istruzione secondaria superiore. In Francia i giovani possono iniziare la formazione professionale a quattordici anni, ma l'assolvimento dell'obbligo scolastico rimane per loro un requisito essenziale per accedere alla formazione in alternanza. In Inghilterra, al contrario, si può parlare di alternanza formativa già negli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, corrispondenti al livello «KS4», in quanto agli alunni è data la possibilità di fare un'esperienza lavorativa per un periodo di due settimane l'anno. Date le finalità di acquisizione di approfondimento di professionalità specifiche, in genere l'accesso alla formazione sul posto di lavoro viene permesso anche a chi ha superato i limiti di età minimi richiesti. Le diversità che si possono riscontrare nei Paesi presi in considerazione, relativamente agli aspetti organizzativi della formazione in alternanza, vengono a ridursi quando si esamina il sistema di valutazione e di certificazione adottato. L'alternanza, formativa o lavorativa, comporta necessariamente che la valutazione avvenga su due piani distinti: quello teorico della formazione che si è svolta in aula e quello pratico dell'attività che è stata portata avanti in un ambiente lavorativo. In entrambi i casi la verifica delle conoscenze acquisite è di tipo continuo e si conclude, in genere, con un esame finale, anche se in alcuni casi, come nel sistema duale tedesco, sono previsti esami intermedi. Per la parte teorica, gli esami finali sono organizzati in forma scritta mentre, per quel che riguarda le competenze lavorative, la valutazione può avvenire o sotto forma di prove pratiche che il candidato deve affrontare e il cui numero varia da Paese a Paese, o con la verifica del lavoro effettivamente svolto.

      Partendo da queste considerazioni, la presente proposta di legge vuole promuovere l'alternanza tra scuola e lavoro in modo da assicurare ai giovani esperienze formative in contesti reali di lavoro nei quali sia garantita loro l'opportunità di sperimentare e di conoscere meglio le proprie vocazioni e attitudini; dal canto suo, l'azienda che prende parte a questo programma, avrà la possibilità di formare gratuitamente personale specializzato che, alla fine della carriera scolastica, potrà decidere di entrare alle dipendenze della medesima azienda.
      Il progetto di alternanza tra scuola e lavoro si realizza all'interno dei percorsi curricolari e collega la formazione in aula con l'esperienza pratica. I percorsi sono progettati, realizzati e valutati sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche che stipulano convenzioni con le imprese, con le associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio e altri organismi pubblici e privati rappresentativi del mondo produttivo (compresi quelli del terzo settore). Le famiglie degli studenti sottoscrivono insieme agli studenti il patto formativo all'inizio del percorso e ne seguono lo sviluppo attraverso il docente referente. Le istituzioni scolastiche valutano gli apprendimenti maturati dagli studenti e attestano le competenze acquisite. Questo percorso innovativo rappresenta una metodologia didattica che sarà utilizzata negli istituti di istruzione superiore di ogni ordine (licei, istituti tecnici, professionali ed artistici), in collaborazione con le imprese, con le associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il percorso in «alternanza» consente l'acquisizione e lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni; chi lo affronta, infatti, alterna periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
 

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L'esperienza maturata direttamente nel contesto lavorativo fa parte integrante del percorso formativo attraverso il quale lo studente raggiunge il profilo educativo culturale e professionale stabilito a livello nazionale.

      Ad oggi, in Italia, soltanto uno studente su cento frequenta la scuola o l'università secondo la particolare metodologia didattica definita «alternanza tra scuola e lavoro». Negli altri Paesi europei gli studenti che hanno la possibilità di alternare momenti di studio e di lavoro sono in media il 20-30 per cento. In questo campo l'Italia deve ancora «entrare in Europa». Se oggi si percepisce come urgente approfondire la collaborazione fra scuola e impresa quale strada principale sul cammino dell'economia della conoscenza, particolare attenzione deve essere dedicata alle modalità e ai mezzi per svilupparla. Per questo devono essere individuati enti che facilitino il rapporto fra scuole e aziende, nonché promosse specifiche figure di tutori in grado di moltiplicare le occasioni e l'efficacia dei percorsi. Gran parte delle risorse finanziarie destinate alla formazione devono essere individuate su progetti che vedano la presenza delle aziende e i progressi nella collaborazione devono essere misurati con l'obiettivo concreto di raggiungere in tempi brevi almeno i livelli europei di partecipazione delle imprese nei percorsi formativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei percorsi formativi di alternanza tra scuola e lavoro).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con cadenza annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, percorsi formativi di alternanza tra scuola e lavoro, di seguito denominati «percorsi».

      2. L'attivazione dei percorsi è svolta in due fasi distinte: a livello nazionale e a livello regionale.

      3. I percorsi sono attuati:

          a) in conformità al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, previsto dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ferma restando la possibilità di un'eventuale revisione di tale sistema al fine di adeguarlo alle nuove necessità derivanti dell'istituzione dei percorsi;

          b) garantendo al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione.

      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, a decorrere dal 1o marzo 2010, una commissione preposta all'esame dei percorsi, alla certificazione dei crediti, nonché ai risultati ottenuti da ciascun istituto scolastico o azienda inseriti nei percorsi.

Art. 2.
(Finalità dei percorsi).

      1. I percorsi sono finalizzati a:

          a) trasformare gli istituiti scolastici e in centri di apprendimento, utilizzando le

 

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metodologie più adeguate per rispondere alla diversità dei gruppi sociali;

          b) promuovere la cooperazione tra istituti scolastici e istituti di formazione, valorizzando nuovi spazi di apprendimento;

          c) incentivare la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei tirocinanti, in particolar modo attraverso il riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio e di formazione;

          d) sviluppare i processi di orientamento scolastico e professionale, mediante l'individuazione delle specifiche necessità di formazione;

          e) incentivare il rapporto tra lavoratori e studenti.

      2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante la realizzazione di stage presso le aziende che favoriscano nei giovani:

          a) l'orientamento ai fini dell'inserimento nei vari ambiti delle attività professionali;

          b) l'apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;

          c) l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi, anche con riferimento alle opportunità esistenti nel settore ambientale e della gestione sostenibile delle risorse;

          d) l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative e organizzative.

Art. 3.
(Caratteristiche dei percorsi).

      1. I percorsi sono definiti in base alle esigenze di ciascuna azienda inserita nei medesimi percorsi e in conformità a quanto stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2.

 

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      2. Ai fini dell'attuazione dei percorsi, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca spetta il compito di:

          a) definire il sistema generale di classificazione delle competenze professionali;

          b) definire i criteri generali uniformi di certificazione delle competenze;

          c) definire i criteri generali uniformi di accertamento dei crediti;

          d) definire gli standard formativi minimi delle competenze;

          e) individuare gli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi.

      3. Ai fini dell'attuazione dei percorsi, alle regioni spetta il compito di:

          a) regolarizzare il sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto;

          b) identificare le competenze richieste dai percorsi;

          c) regolamentare le modalità e le procedure di verifica, di valutazione e di certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi;

          d) definire gli standard di progettazione;

          e) definire i requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi.

Art. 4.
(Inserimento nei percorsi).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, gli studenti frequentanti la prima classe di ogni istituto scolastico secondario di secondo grado sono inseriti nei percorsi attuati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 e sono inseriti nel piano dell'offerta formativa dell'istituto scolastico frequentato.

 

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      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli studenti affetti da gravi disabilità fisiche o mentali.
      3. Gli studenti affetti da disabilità fisiche di tipo grave sono inseriti in percorsi rispondenti alle loro particolari esigenze.
      4. Ciascun istituto scolastico e ciascuna azienda inseriti nei percorsi nominano un tutore all'interno del proprio organico che ha il compito di seguire gli studenti nel corretto svolgimento del rispettivo percorso.
      5. Il tutore nominato ai sensi del comma 4 del presente articolo provvede a redigere ogni anno un rapporto sull'attività svolta, che è trasmesso alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 5.
(Monte ore dei percorsi).

      1. Il periodo lavorativo di ogni studente inserito nei percorsi è pari ad almeno 100 ore, distribuite nell'ultimo trimestre di ogni anno scolastico, da svolgere nelle ore pomeridiane, per un totale di 500 ore nei cinque anni di istruzione secondaria di secondo grado.
      2. Il periodo lavorativo di cui al comma 1 non è retribuito, e vale ai fini dell'aumento dei crediti scolastici necessari per l'esame di maturità.
      3. Il periodo lavorativo dello studente è considerato uno stage e non ha alcun costo aggiuntivo a carico del bilancio dell'azienda, né dello Stato.

Art. 6.
(Incentivi per assunzioni dopo i percorsi).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2010, incentivi fiscali per le aziende che assumono, alla fine dei cinque anni di cui all'articolo

 

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5, comma 1, gli studenti inseriti nei percorsi.
      2. Gli incentivi fiscali di cui al comma 1 possono essere aggiornati, con cadenza triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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