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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2779 |
1. Il cittadino italiano vittima di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone compiuti in Italia, ovvero il cittadino italiano residente in Italia e vittima, all'estero, dei medesimi delitti, ha diritto alla concessione di un indennizzo, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
2. Hanno altresì diritto all'indennizzo di cui al comma 1, in caso di morte della vittima del reato:
a) il coniuge non legalmente separato o il convivente da almeno tre anni, o il coniuge separato nel caso in cui al momento del decesso della vittima era titolare di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento;
b) i figli;
c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), i genitori.
3. Nel caso di cui al comma 2:
a) se concorrono il coniuge o il convivente e un figlio, l'importo dell'indennizzo è suddiviso in parti uguali tra il coniuge o il convivente e il figlio; qualora il numero dei figli sia superiore a uno, l'importo dell'indennizzo è suddiviso per un terzo in favore del coniuge o del convivente e per i rimanenti due terzi, in parti uguali, in favore dei figli;
b) qualora i beneficiari siano soltanto i figli, l'importo dell'indennizzo è suddiviso tra loro in parti uguali;
c) qualora i beneficiari siano i genitori, l'importo dell'indennizzo è suddiviso tra loro in parti uguali.
1. L'indennizzo non spetta quando la vittima o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno conseguito un risarcimento dal reo o da terzi per il medesimo fatto.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'indennizzo quando risulta con sentenza definitiva che essi:
a) sono autori del reato;
b) hanno contribuito con la loro condotta, direttamente o indirettamente, alla commissione del reato o all'aggravamento delle sue conseguenze.
3. Nel caso in cui il beneficiario di cui all'articolo 1 abbia conseguito l'indennizzo e, successivamente, risulti accertata una delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, egli è tenuto alla restituzione dell'intera somma corrisposta maggiorata degli interessi legali.
1. L'indennizzo è cumulabile con i trattamenti pensionistici previsti dalla legislazione vigente.
1. L'importo dell'indennizzo è determinato con le seguenti modalità:
a) in caso di invalidità temporanea, l'importo è pari, per ciascun giorno di durata dell'invalidità, al doppio del reddito giornaliero risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata dalla vittima del reato nell'anno precedente a quello in cui è accaduto il fatto;
b) in caso di invalidità permanente, l'importo è calcolato sulla base del reddito mensile risultante dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata dalla vittima del reato nell'anno precedente a quello in cui è accaduto il fatto, con i seguenti criteri:
1) invalidità permanente parziale: da quaranta a sessanta mensilità in proporzione alla gravità dell'invalidità;
2) invalidità permanente totale: ottanta mensilità;
c) in caso di morte, l'importo è pari a cento mensilità del reddito di cui alla lettera b).
2. Nel caso in cui la vittima del reato non percepisca alcun reddito al momento del fatto l'importo dell'indennizzo è calcolato sulla base della retribuzione media mensile degli impiegati risultante dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale che abbiano provocato danni di tipo psichico necessitanti di adeguate terapie, le spese dei relativi trattamenti sono poste a carico dello Stato, fermo restando il diritto all'indennizzo.
4. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, per le spese funebri è erogato un contributo statale nella misura massima di 4.000 euro.
1. La domanda di indennizzo è presentata dall'avente diritto o da un suo procuratore speciale alla direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio entro due anni dalla data del deposito del decreto o della sentenza indicati al comma 2, lettera b).
a) gli eventuali certificati di invalidità o di morte;
b) copia del decreto o della sentenza di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero copia del decreto di archiviazione di cui all'articolo 409, comma 1, del medesimo codice;
c) copia della dichiarazione dei redditi della vittima del reato di cui all'articolo 4, comma 1;
d) una dichiarazione attestante che non spettano al richiedente, per il medesimo evento, indennizzi derivanti da contratti assicurativi.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze chiede alle autorità di pubblica sicurezza, al pubblico ministero e all'autorità giudiziaria competenti le informazioni necessarie ai fini della concessione dell'indennizzo e può disporre gli accertamenti medico-sanitari necessari per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennizzo.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì richiedere alle pubbliche amministrazioni e ad ogni altro soggetto pubblico o privato informazioni sulla professione e sulla situazione finanziaria e fiscale dell'autore del reato e della vittima, a condizione che tali informazioni siano necessarie per la concessione dell'indennizzo ovvero per le eventuali azioni di surrogazione. Le informazioni raccolte sono riservate e il loro uso è ammesso solo per i fini previsti dal presente comma.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sul diritto all'indennizzo e ne determina l'importo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
1. Prima della conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, la vittima del reato o, in caso di morte di questa, i beneficiari indicati nell'articolo 1, comma 2, qualora si trovino in situazione di documentato disagio economico, possono richiedere l'erogazione di una provvisionale sull'indennizzo.
2. Alla domanda di concessione della provvisionale sono allegati l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti richiedenti la provvisionale ovvero ogni altro documento idoneo a documentare la situazione di disagio economico dei soggetti richiedenti la provvisionale.
3. L'importo della provvisionale non può superare l'80 per cento dell'importo dell'indennizzo, calcolato ai sensi dell'articolo 4.
1. Contro la decisione del Ministero dell'economia e delle finanze sulla domanda di indennizzo o di erogazione della provvisionale è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
1. Lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario dell'indennizzo relativamente al risarcimento del danno derivante dal reato per il quale è stato erogato l'indennizzo medesimo.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al recupero totale o parziale degli importi erogati ai sensi della presente legge, qualora alla conclusione del procedimento penale risulti che il reato non sussiste, o che l'entità delle lesioni subite è inferiore a quanto dichiarato. L'indennizzo è ridotto in proporzione al danno come accertato all'esito del processo.
1. L'autorità di pubblica sicurezza e il pubblico ministero che procedono per un delitto contro la persona o commesso mediante violenza alle persone informano la vittima del reato del diritto di chiedere l'indennizzo previsto dalla presente legge.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, nell'udienza preliminare e all'inizio del dibattimento, il giudice informa le parti civili del diritto di chiedere l'indennizzo previsto dalla presente legge.
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La disposizione del comma 4-bis si applica anche nel caso in cui i reati ivi indicati siano stati commessi all'estero in danno di un cittadino italiano residente in Italia. In tale caso, l'istanza è presentata al presidente del tribunale competente per il luogo di residenza del
1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica in relazione ai reati commessi entro i due anni antecedenti alla sua entrata in vigore.
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