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PDL 2833

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2833



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari regionali

Presentata il 19 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le frodi alimentari sono purtroppo un «campo di guerra» senza tregua tra i produttori che non rispettano legge e i Nuclei antisofisticazione e sanità (NAS) dell'Arma dei carabinieri. Oggi, per la preparazione di prodotti alimentari, possiamo disporre di tecnologie molto avanzate per migliorarne le caratteristiche, e ciò è positivo; purtroppo, però, spesso si ricorre a metodi raffinati per commettere delle frodi. È una continua battaglia tra i NAS e l'aggiornamento della normativa vigente in materia, da una parte, e persone senza scrupoli dall'altra; una battaglia difficile e molto sofisticata, combattuta con l'utilizzo di complessi metodi analitici. Inoltre, non sempre ciò che viene confezionato con tecniche tradizionali o antiquate è effettivamente più genuino e migliore, come, invece, si vorrebbe far credere. Pertanto, ai fini di una piena e trasparente informazione sull'origine, sugli ingredienti e sulla filiera produttiva di ciò che si mangia, nonché per la promozione e per l'avvio di una nuova fase di sviluppo di uno dei settori economicamente più strategici del nostro Paese è necessario salvaguardare il settore agroalimentare da tali comportamenti illegali, nocivi sia per le imprese che per i consumatori. Sovente le cronache raccontano di clamorosi episodi, portati alla luce dalle Forze dell'ordine, relativi a interi carichi di beni alimentari venduti come prodotti tipicamente nazionali, mentre, in realtà, essi sono manufatti provenienti dall'estero e pertanto realizzati senza alcun rispetto delle norme di produzione vigenti in Italia.
      Alcune cifre sono eloquenti: ogni anno l'agricoltura italiana perde 2,8 miliardi di euro a causa della crescente presenza di
 

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questi manufatti esteri sui mercati internazionali, che genera un business di 52,6 miliardi di euro, poco meno della metà del fatturato agroalimentare italiano. Da qui l'esigenza di una difesa che non significa soltanto la tutela di un intero patrimonio culturale e, quindi, dell'immagine stessa dell'Italia e della salute dei consumatori, ma anche la valorizzazione di un settore economico che ha un fatturato al consumo di 8,9 miliardi di euro e un export di 1,8 miliardi di euro. Esempio calzante a tale riguardo è quello dell'olio di oliva, che di recente ha trovato una tutela maggiore grazie all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 82/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, adottato su impulso del Governo italiano. Quello dell'olio di oliva è un esempio positivo da seguire nella ricerca di un intervento a tutela soprattutto della tradizione e dell'indotto economico generato dal settore agroalimentare.
      In tale contesto la presente proposta di legge intende estendere alla generalità delle produzioni agroalimentari italiane tutele chiare e precise attraverso la previsione di nuovi obblighi, secondo i quali nelle etichette dei prodotti agroalimentari nazionali devono essere riportati in lingua italiana e con caratteri chiaramente leggibili i seguenti elementi: l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata; la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti, dalla fase di coltivazione a quella di distribuzione in commercio; qualora si tratti di prodotti agroalimentari trasformati, anche la cronologia completa delle varie fasi di lavorazione degli stessi; l'elenco completo dei singoli ingredienti in caso di prodotti agroalimentari composti.
      L'articolo 3, in particolare, prevede un apparato di sanzioni amministrative per chiunque, in veste di produttore o di commerciante, violi quanto previsto. L'articolo 4 è volto a incentivare le grandi catene dell'alimentazione e i soggetti attivi nei servizi di ristorazione collettiva a valorizzare, nella loro offerta al pubblico, le produzioni agroalimentari di carattere locale. Per fare ciò si utilizza lo strumento della delega al Governo, così da consentire a quest'ultimo di stabilire un sistema che preveda alcune, seppur limitate, agevolazioni fiscali in favore di quei soggetti che intendano, pur nella loro ovvia e piena libertà di attuare le scelte commerciali ritenute più opportune, privilegiare l'offerta dei prodotti agroalimentari locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è fatto obbligo, a ogni produttore di prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale, di provvedere alla revisione delle etichette dei medesimi prodotti in base alle seguenti indicazioni:

          a) indicare il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata;

          b) indicare la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti, dalla fase di coltivazione a quella di distribuzione in commercio. In caso di prodotti agroalimentari trasformati, indicare, altresì, anche la cronologia dettagliata delle varie fasi della loro lavorazione.

          c) indicare l'elenco completo dei singoli ingredienti utilizzati in caso di prodotti composti.

      2. Le indicazioni obbligatorie di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana e con caratteri chiaramente leggibili.
      3. Le indicazioni obbligatorie di cui al comma 1 devono essere riportate anche sulle etichette dei prodotti agroalimentari destinati ai mercati esteri. In tale caso la lingua utilizzata è quella del Paese di destinazione.

Art. 2.

      1. Per il mercato dell'olio di oliva si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 82/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009.

 

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Art. 3.

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
      2. Qualora lo stesso soggetto violi per più di tre volte le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, si applicano le pene previste dagli articoli 441 e 442 del codice penale.

Art. 4.

      1. Lo Stato promuove la valorizzazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari regionali, favorendone il consumo e la commercializzazione sul territorio nazionale, in particolare in ambito locale.
      2. A tutela dei prodotti agroalimentari regionali di cui al comma 1 e al fine di favorire il loro consumo, il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti giuridici attivi nella vendita di prodotti agroalimentari regionali tipici dei rispettivi territori, nonché per gli esercenti attività di ristorazione pubblica che destinano appositi spazi all'esposizione e alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti dal territorio regionale in cui ha sede l'esercizio.
      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto è concessa per un massimo di due anni, senza possibilità di rinnovo;

          b) gli esercenti attività di ristorazione di cui al comma 2 perdono il diritto alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto qualora sia verificata la mancata destinazione di un apposito spazio all'esposizione

 

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e alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti dal territorio regionale in cui ha sede l'esercizio.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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