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PDL N. 1991-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1991-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Presentato il 5 dicembre 2008

(Relatore: ROSSO)


NOTA: La XIII Commissione (Agricoltura), il 12 novembre 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1991 Governo, recante «Nuova disciplina del commercio interno del riso»;

            tenuto conto che le disposizioni da esso recate incidono sulle materie «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ed «agricoltura», di competenza residuale delle regioni;

            rilevato peraltro che le disposizioni del testo in esame sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            richiamato il comma 3 dell'articolo 4 che stabilisce che gli allegati annessi alla legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la congruità dell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che, da una parte, disciplina in allegato disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia ad un decreto ministeriale per le relative modifiche.

        

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo del provvedimento in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 6 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del provvedimento in esame sono punite

 

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con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

                il richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede l'applicazione di una serie di sanzioni pecuniarie amministrative senza determinare direttamente le condotte sanzionate ma rinviando, a sua volta, alla violazione di numerose altre disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

                il doppio rinvio, dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, e dal predetto articolo 18 alle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 109, potrebbe rendere in concreto non agevole stabilire se la violazione di una disposizione del provvedimento in esame costituisca una condotta sanzionata e, in caso affermativo, quale sanzione sia applicabile;

                appare maggiormente conforme ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie riformulare l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevedendo una analitica disciplina sanzionatoria che stabilisca, per ciascuna condotta ivi specificata, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia riformulato l'articolo 6 come indicato in premessa.

        

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1991, recante nuova disciplina del commercio interno del riso;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

 

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maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

        Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 2.

        

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo C. 1991 Governo, recante «Nuova disciplina del commercio interno del riso»;

            visto l'articolo 4 del provvedimento, che vieta, al comma 1, di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato I e che detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l'etichettatura del prodotto;

            ricordato che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, sono disciplinati dalle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;

            ricordati altresì gli articoli 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e gli articoli 4 e 19 del decreto legislativo n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati, i quali prevedono specifiche procedure di notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della compatibilità comunitaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, l'opportunità di attivare, tramite notifica preventiva alla Commissione europea, le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria.

        

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1991, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante la nuova disciplina del commercio interno del riso;

 

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            considerato che, in relazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, il testo in esame, modificando la normativa vigente in materia di criteri di riconoscimento delle diverse varietà di riso e di etichettatura delle stesse, contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale, nonché interviene sulla materia alimentazione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 3 in ordine alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, nonché in relazione all'articolo 4, recante norme a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso in consumo;

            2) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari richiamati dal provvedimento in esame.
 

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TESTO

del disegno di legge

    
TESTO

della Commissione

Art. 1.
(Definizioni).

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

      Identico.

          a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

 

          b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

 

          c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

 

          d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

 

          e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

 

          f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

 

          g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

 

          h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio

 
 

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che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;  

          i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

 

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.

      1. Identico.

      2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.       2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

      1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

      Identico.

          a) riso tondo ovvero a grani tondi;

 

          b) riso medio ovvero a grani medi;

 

          c) riso lungo ovvero a grani lunghi;

 

          d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

 

      2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui

 
 

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all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:  

          a) la lolla sia stata interamente asportata;

 

          b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subìto.

 

      3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.

 
      4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.  
      5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.  
      6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.  
      7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.  
      8. L'indicazione «sottotipo» è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in
 

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modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.  

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

      1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

      1. Identico.

        2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
      2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.       3. Identico.
      3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.       4. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 5.
(Utilizzo di marchi collettivi).

Art. 5.
(Utilizzo di marchi collettivi).

      1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

      Identico.

Art. 6.
(Sanzioni).

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni ammi

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione ammini

 

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nistrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. strativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

Art. 7.
(Revisione delle analisi).

Art. 7.
(Revisione delle analisi).

      1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

      1. Identico.

          a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

 

          b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

 

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Periodo transitorio).

Art. 8.
(Periodo transitorio).

      1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

      Identico.

      2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

 

Art. 9.
(Norme finali).

Art. 9.
(Norme finali).

      1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

      1. Identico.

      2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.       2. Soppresso.

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Pag. 12-13

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)


ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)

        Identico.

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Pag. 14-15

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 2)


ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 3)

        Identico.

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Pag. 16-17

ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 2)

Metodi di analisi

        UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

        UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

        Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).

        Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester.


ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 3)

Metodi di analisi

        Identico.

        Identico.

        Identico.

        Identico.

        UNI 11302 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

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Pag. 18-19

ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)


ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)

            Identico.


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