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PDL N. 2736

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2736



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e altre disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

Presentata il 28 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mondo della musica vive oggi un momento di grande disagio, avvertendo più che mai la necessità che vengano stabilite nuove regole per un positivo riordino dell'attività.
      In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, per la loro complessità e per i loro riflessi socio-occupazionali, vivono la maggiore sofferenza.
      A tredici anni di distanza dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha disposto la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, appare assolutamente necessario rivedere il dettato legislativo, in modo tale da adeguare il testo alle mutate condizioni nelle quali le fondazioni si trovano oggi ad operare.
      Questa proposta di revisione è comunque coerente al principio che l'ha ispirata, ossia alla necessità di favorire un equilibrato rapporto tra «pubblico» e «privato», con la volontà di porsi come «terza via» tra il modello istituzionale mitteleuropeo e quello anglo-americano.
      Nel corso di questi ultimi tredici anni, la normativa in vigore ha evidenziato alcuni elementi di criticità che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore. È, infatti, venuto meno quello che era il presupposto base del decreto legislativo n. 367 del 1996: la centralità del finanziamento pubblico che ha seguito l'andamento decrescente del Fondo unico per lo spettacolo, senza che a ciò corrispondesse un'adeguata incentivazione della partecipazione dei privati attraverso la fiscalizzazione del loro contributo. A ciò va aggiunto che la normativa successiva al decreto legislativo n. 367 del 1996 ha fatto cadere alcuni requisiti imprescindibili per la trasformazione degli enti in fondazioni (quali l'apporto dei privati e l'equilibrio economico-finanziario tra «pubblico» e «privato»), provocando forzate trasformazioni.
 

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      La razionalizzazione dell'intervento pubblico e l'incentivazione del finanziamento privato in campo culturale restano ancora al centro di ogni processo riformatore nell'ambito della cultura e dello spettacolo. Questa considerazione porta a introdurre correttivi al decreto legislativo n. 367 del 1996, che permettano un'autentica realizzazione delle finalità a suo tempo auspicate.
      Per raggiungere questo scopo la presente proposta di legge prevede di:

          a) razionalizzare la struttura operativa delle fondazioni lirico-sinfoniche, con interventi sulla governance e sull'assetto gestionale mirati a rendere più agile l'esercizio delle funzioni istituzionali, sia coordinandone l'attività, sia rivalutando i legami con il territorio;

          b) rivedere i criteri di finanziamento valorizzando la progettualità e l'identità delle singole istituzioni;

          c) aggiornare gli ambiti della contrattazione del personale dipendente per meglio svilupparne le potenzialità produttive nell'ottica di un rigoroso controllo di spesa.

      La proposta di legge modifica quindi il decreto legislativo n. 367 del 1996, ricomprendendo nel testo anche alcune disposizioni previste dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006, recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di promuovere il coordinamento delle attività delle fondazioni allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, raggiungere più larghe fasce di pubblico e assicurare economie di gestione. Marginali modifiche sono poi apportate al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, al fine di facilitare la partecipazione delle fondazioni bancarie alle fondazioni musicali.
      Con l'articolo 1 si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 367 del 1996, nella parte in cui detta disposizioni sul contenuto dello statuto delle fondazioni, con la previsione:

          a) di un più alto limite massimo (50 per cento rispetto al 40 per cento) di apporto al patrimonio e di un ridotto limite minimo di apporto annuale (6 per cento rispetto all'8 per cento) da parte dei fondatori privati per le fondazioni «minori», cioè le fondazioni diverse da quelle derivanti dalla trasformazione degli ex enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, più radicate nel territorio e per le quali sembra opportuno dare maggiore spazio alla partecipazione dei privati che, verosimilmente, possono essere invogliati dalla prospettiva di valorizzare i propri interessi locali;

          b) dell'estensione dell'impegno economico assunto all'atto dell'acquisizione della qualifica di fondatore per l'intera durata del mandato del consiglio di amministrazione al quale partecipano con un proprio rappresentante, anziché per il solo primo biennio attualmente previsto, così da stabilizzare le risorse economiche sulle quali la fondazione può contare per il periodo di attività del proprio organo;

          c) di un più stretto legame fra la partecipazione al consiglio di amministrazione e il rispetto degli impegni economici assunti da parte dei fondatori diversi da quelli istituzionali (identificati con la generale categoria degli organismi di diritto pubblico come delineata dalla giurisprudenza - da ultimo, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 27 febbraio 2003, nella causa C-373/00, e Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6449 del 30 ottobre 2006) al fine di evitare che facciano parte del consiglio rappresentanti di fondatori inadempienti, nel contempo favorendo il ricambio dei consiglieri e l'ingresso di rappresentanti di nuovi fondatori.

 

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      Il medesimo articolo 1, poi, aggiunge al comma 4 dell'articolo 10 un periodo che chiarisce l'obbligo (già previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 800 del 1967), per il comune sede della fondazione di mettere a disposizione della stessa, per la sua attività istituzionale, tutti i locali necessari, così da rispondere all'esigenza di disporre di luoghi e di immobili diversi dal teatro principale per le attività di supporto (ad esempio, magazzini e laboratori) e per quelle decentrate.
      Infine, mediante la modifica al comma 5 dell'articolo 10, si prevede la tacita approvazione dello statuto e delle sue modifiche se il Ministro per i beni e le attività culturali resta silente oltre il termine di novanta giorni già stabilito dalla norma, così da evitare il blocco dell'attività della fondazione per un tempo indeterminato.
      L'articolo 2, con l'introduzione dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 367 del 1996, disciplina l'assemblea dei fondatori; si tratta di un nuovo organo non previsto dal medesimo decreto legislativo, ma istituito da alcuni statuti delle fondazioni (ad esempio, dal Teatro alla Scala di Milano); l'assemblea riunisce tutti i fondatori, istituzionali e no, che altrimenti non avrebbero altra occasione per valorizzare la propria partecipazione alla fondazione (oltre la presenza nel consiglio di amministrazione alle restrittive condizioni previste dall'articolo 10, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 367 del 1996); i compiti assegnati all'assemblea sono di natura operativa e concernono i momenti essenziali della vita della fondazione (nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, approvazione dello statuto e degli indirizzi della gestione, attribuzione dell'incarico di controllo contabile interno eccetera), ai quali sono ammessi a partecipare tutti i fondatori, indipendentemente dall'entità del loro apporto che, peraltro, ha rilevanza per la determinazione del «peso» del voto (uno ogni 250.000 euro conferiti); l'attribuzione della facoltà di voto in proporzione all'apporto finanziario opera anche nei confronti dei fondatori istituzionali (cui viene comunque garantito, come è nella disciplina vigente, un rappresentante nel consiglio) che, quindi, sono spinti ad assicurare un apporto adeguato e proporzionale al proprio impegno, mentre oggi tutti i fondatori istituzionali partecipano di diritto al consiglio di amministrazione, con il peso determinante di maggioranza, anche se erogano importi inferiori a quelli degli altri fondatori. Al sindaco del comune ove la fondazione ha sede è attribuita la presidenza dell'assemblea per conservare un ruolo importante alla carica, cui il decreto legislativo n. 367 del 1996 attualmente attribuisce la presidenza della fondazione e del consiglio di amministrazione, che la presente proposta di legge affida ad altre personalità (vedi articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo come sostituiti dalla presente proposta di legge). La regolamentazione della disciplina del voto e delle sedute, oltre che dell'adeguamento dei riferimenti economici, è lasciata allo statuto e, in mancanza, al codice civile.
      Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 367 del 1996, al fine di coordinare le attribuzioni del presidente della fondazione con il nuovo assetto della governance e di regolare anche l'assunzione delle determinazioni d'urgenza (disciplina che oggi manca nel decreto legislativo); come accennato nell'illustrazione delle competenze dell'assemblea dei soci (comma 2, lettera a), dell'articolo 10-bis) è stato previsto che la carica non sia più attribuita automaticamente al sindaco (che ora presiede l'assemblea dei soci), ma, in base a scelta del maggiore contributore, a «personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore di attività della fondazione» al fine di dare incisività e competenza ad uno fra i più importanti organi di gestione della fondazione, scindendo la funzione meramente rappresentativa e di indirizzo «politico» (che resta al sindaco quale presidente dell'assemblea) da quella amministrativo-gestionale. Nello stesso articolo 11, comma 2, si sopprime la figura del vicepresidente.

 

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      L'articolo 4 sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 367 del 1996, rinnovando la disciplina del consiglio di amministrazione che, fermo restando il numero dei suoi membri da sette a nove, compreso il presidente della fondazione, con i già prescritti requisiti di onorabilità e di professionalità (specificamente connessi «al settore di attività della fondazione» per garantire competenza ed efficienza all'organo e alla sua attività), introduce il principio dell'omogenea partecipazione di tutte le categorie rappresentate nell'assemblea dei fondatori (enti pubblici, organismi di diritto pubblico, persone giuridiche private e soggetti privati), nel rispetto delle minoranze, al fine di evitare egemonie o rendite di posizione e di coinvolgere le diverse componenti della fondazione, sempre nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 10. Il consiglio è l'organo di indirizzo gestionale e di vertice, adotta le decisioni più importanti (non solo l'approvazione del bilancio e dei programmi artistici, ma anche - potestà nuove - la destinazione degli apporti alla gestione e l'individuazione delle modalità di sfruttamento del nome) e nomina il direttore generale; è ribadito l'obbligo di pareggio del bilancio con le sanzioni di scioglimento e responsabilità già previste. È confermata la durata quadriennale, ma con limitazione della possibilità di riconferma senza soluzione di continuità ad una sola volta. La partecipazione del direttore generale è prevista senza diritto di voto (oggi il sovrintendente non vota solo per le deliberazioni che riguardano la sua nomina o revoca e l'approvazione dei programmi artistici) per sottolineare la distinzione fra le rispettive attribuzioni e garantire l'oggettività delle valutazioni e delle decisioni.
      L'articolo 5 interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sostituendo la tradizionale figura del sovrintendente con la nuova carica del direttore generale, caratterizzata da spiccate funzionalità gestionale e autonomia, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi decisi dal consiglio di amministrazione; ai vecchi compiti del sovrintendente (predisposizione del bilancio e dei programmi artistici), si aggiunge la formalizzazione degli importanti impegni connessi alla partecipazione alla contrattazione collettiva e aziendale e alla gestione delle relazioni sindacali (non menzionati nel testo vigente dell'articolo 13, seppure di norma espletati dal sovrintendente) e l'innovazione nell'ambito delle potestà di scelta dei collaboratori che non sono individuati preventivamente (come è attualmente, con l'indicazione del direttore artistico o musicale) per lasciare ampia libertà di scelta del settore da potenziare con la collaborazione di una persona specificamente idonea, a seconda delle competenze del direttore generale che se ne avvale e che ne risponde a tutti gli effetti (è stato, tuttavia, introdotto un vincolo generale all'estensione delle collaborazioni, che non potranno impegnare contemporaneamente sia il profilo artistico che quello gestionale o di amministrazione, nel presupposto che le competenze del direttore siano idonee a coprire le esigenze di almeno uno dei settori vitali della fondazione). Circa la durata del mandato è prevista la novità dell'estensione della sua durata a un periodo (da stabilire nello statuto, ma comunque non inferiore a sei mesi) che non coincida con la cessazione del consiglio di amministrazione, come è ora, per garantire la continuità nella gestione e la gradualità nella successione del nuovo direttore generale nel caso di mancata conferma; la durata del mandato dei collaboratori del direttore ha la stessa durata di quest'ultimo; per il direttore è richiesto un contratto di dirigente d'azienda (come per l'attuale sovrintendente) mentre per i collaboratori di quest'ultimo è stata lasciata libertà della forma di assunzione, in relazione alle diverse esigenze e funzioni, con il solo vincolo della durata determinata del rapporto.
      Con l'articolo 6 si sostituisce il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sulla composizione del collegio dei revisori, eliminando alcune imperfezioni del testo vigente in relazione alla potestà di nomina dei componenti effettivi e supplenti del medesimo collegio,
 

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che è riservata ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.
      L'articolo 7, riprendendo e migliorando una disposizione contenuta nel citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006 e, soprattutto, dandole veste normativa primaria (al fine di assicurarne l'operatività e di superare le questioni sollevate in alcuni contenziosi promossi all'indomani della pubblicazione del decreto), istituisce una Conferenza dei presidenti delle fondazioni al fine di coordinare i programmi delle stesse fondazioni, di promuovere la cooperazione nella realizzazione e nella gestione degli spettacoli, di condividere beni e risorse e di delineare linee comuni di programmazione e di contrattazione (sia con gli artisti, mediante la prefissazione di tetti massimi di cachet, sia con il personale, in sede di trattative per i contratti collettivi di comparto, che è possibile affidare all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), secondo quanto stabilito dall'articolo 25-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996, introdotto dall'articolo 14 della presente proposta di legge, allo scopo di evitare sprechi e di conseguire economie di gestione). Il rispetto degli impegni collegialmente assunti in questa sede costituisce un criterio di valutazione in sede di stipula delle convenzioni di finanziamento previste dall'articolo 25-bis, introdotto dal citato articolo 14.
      L'articolo 8 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 367 del 1996, chiarendo meglio i contenuti del diritto esclusivo all'utilizzo da parte della fondazione del proprio nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, anche in relazione alla disciplina generale del diritto d'autore, in parte derogata, sia con riferimento ai poteri decisionali - che è sembrato opportuno riservare al consiglio di amministrazione - sia in relazione ai diritti del personale dipendente - che, per non intralciare l'attuazione dei programmi artistici e degli impegni assunti con i terzi, sono stati limitati a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o aziendali - sia per l'affermazione della proprietà su tutte le realizzazioni eseguite.
      Il medesimo articolo 8, inoltre, provvede ad aggiornare la previsione dell'articolo 15, comma 4, con il richiamo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la legge-quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), per escluderne l'applicabilità.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo la necessità di sentire la regione interessata prima dell'assunzione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali del provvedimento di decadenza ivi previsto, nel rispetto delle prerogative delle regioni e coerentemente con il loro coinvolgimento nelle fondazioni.
      Anche l'articolo 10, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 367 del 1996, è finalizzato a coinvolgere la regione nell'attività di vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.
      L'articolo 11, nel modificare l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996, completa il quadro di coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
      L'articolo 12 ha la funzione di aggiornare il richiamo, contenuto nel vigente articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del lavoro a tempo determinato, non più in vigore e sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del quale si esclude l'applicabilità relativamente agli articoli 4 e 5 sulla limitazione alla proroga dei contratti a tempo determinato e sulla loro trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato (che quindi non opera mai per le fondazioni, come per lungo tempo è stato nei confronti dei vecchi enti lirici); nel medesimo comma 2 dell'articolo 22 si è ritenuto opportuno ribadire l'inapplicabilità al personale dipendente delle norme sul diritto d'autore
 

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(articoli 80, 81, 82, 85 e 85-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633) che riconoscono agli esecutori diritti confliggenti con il diritto allo sfruttamento del nome previsto esclusivamente in capo alla fondazione dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, nella sua nuova formulazione; a ribadire il principio e per completezza sistematica si è ritenuto opportuno aggiungere un periodo al comma 4 dell'articolo 22, con l'espressa esclusione per il personale artistico esecutore di ogni diritto a indennità o compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o aziendale.
      L'articolo 13, poi, introduce nuove disposizioni in materia di benefìci fiscali, razionalizzando e unificando le disposizioni agevolative, oggi contenute in più testi normativi e con disciplina non uniforme in relazione ai soggetti eroganti e al titolo dell'erogazione. Il comma 1 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 367 del 1996 dispone che per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni, da qualunque soggetto effettuate, non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo posto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ne ribadisce l'integrale deducibilità dal reddito, come già disposto, per le società, dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (e dal successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002); il comma 2 sancisce l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi erogati alle fondazioni (al patrimonio o come contributo alla gestione), come previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per tutte le fondazioni e le associazioni riconosciute nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione universitaria e della sanità: l'esperienza dei primi tredici anni di applicazione del decreto legislativo n. 367 del 1996 ha infatti evidenziato la scarsa incisività del sistema di deduzioni e di detrazioni delineato (mediante la sola elevazione dei limiti posti dagli articoli 15 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), che non si è dimostrato sufficiente a incentivare la partecipazione dei soggetti privati alle fondazioni lirico-sinfoniche; pertanto il legislatore, nel settore della cultura come in altri (in particolare, come già ricordato, nei campi della ricerca scientifica e dell'istruzione, oltre che delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha abbandonato il sistema tradizionale del citato testo unico per avviare un nuovo sistema di piena deducibilità delle contribuzioni dei privati all'esercizio di attività di pubblico interesse, quale certamente è quella musicale (ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 800 del 1967: «Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.
      Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze»). La previsione della deducibilità integrale delle erogazioni sancisce, quindi, il punto di arrivo del nuovo corso aperto dalle frammentarie disposizioni normative emanate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 367 del 1996 e ne unifica l'impostazione, eliminando differenze non giustificate (anche in riferimento ai princìpi degli articoli 3 e 53 della Costituzione) nel trattamento fiscale fra fondazioni aventi scopi di interesse pubblico di pari importanza o fra i soggetti eroganti (privati o persone giuridiche). Il comma 2 mantiene la sanzione della revoca del beneficio nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Il comma 3 estende la previsione della tassabilità dei contratti di sponsorizzazione quando il pagamento sia direttamente connesso alla prestazione di un singolo artista, per scoraggiare forme elusive della disposizione vigente (in occasione della partecipazione allo spettacolo di artisti di gran fama, da
 

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soli sufficienti a garantire l'interesse del pubblico e, quindi, a invogliare investimenti pubblicitari, da assoggettare a tassazione come previsto per la sponsorizzazione dello spettacolo determinato) e per promuovere forme di investimento non episodiche rispetto all'attività della fondazione.
      L'articolo 14 contiene un'importante innovazione del sistema di finanziamento delle fondazioni, intesa a superare l'attuale meccanismo del Fondo unico per lo spettacolo, da sempre e da tutti i beneficiari contestato per la rigidità e per la genericità dei suoi criteri nonché per la mancanza di un efficace collegamento con la qualità e con l'importanza degli spettacoli realizzati. L'articolo 14, introducendo l'articolo 25-bis nel decreto legislativo n. 367 del 1996, dispone che il finanziamento dei programmi di produzione artistica approvati sia assicurato da convenzioni ad hoc stipulate fra il Ministro per i beni e le attività culturali e le fondazioni; queste convenzioni, distinte per ciascuna fondazione e connesse ai programmi artistici approvati, sono finalizzate ad adeguare alle singole realtà e necessità le erogazioni dello Stato e, su base consensuale e con propri regolamenti, delle regioni e degli altri enti locali fondatori; per assicurare un'unità di indirizzo ed evitare frammentazioni di interventi e disparità di valutazioni è prevista l'adozione, con regolamento governativo, di criteri di riferimento per la quantificazione e per la durata (su base almeno triennale al fine di consentire l'indispensabile programmazione a lungo respiro delle attività di spettacolo) del finanziamento sulla base di indicazioni di massima dettate dal comma 2, cui si aggiungono criteri specifici intesi - da un lato - a premiare le fondazioni particolarmente «virtuose» nell'adozione degli accorgimenti di risparmio e nella promozione dei giovani artisti e - dall'altro lato - a incentivare la partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della fondazione. Una volta a regime il nuovo sistema non troveranno più applicazione per le fondazioni la legge 30 aprile 1985, n. 163 (sul Fondo unico per lo spettacolo) e i vecchi criteri dettati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996.
      Lo stesso articolo 14, con l'introduzione dell'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 367 del 1996, rimette la ridefinizione delle funzioni delle fondazioni ad apposito decreto ministeriale, indicandone i criteri.
      Il nuovo articolo 25-quater, inoltre, coordina le disposizioni sulla contrattazione collettiva recate dal testo vigente del decreto legislativo n. 367 del 1996 e dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le modifiche apportate con la presente proposta di legge, prevedendo che la contrattazione collettiva nazionale tenga conto prioritariamente delle risorse derivanti dalle convenzioni e che la contrattazione integrativa aziendale tenga conto, oltre che delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale, anche degli apporti alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione, così da incentivare le realtà economiche locali a partecipare alle fondazioni anche con una contribuzione mirata. Si prevede, infine, che le fondazioni possano avvalersi dell'ARAN per la definizione e per la stipulazione del contratto collettivo nazionale, in conformità a quanto già in atto per diversi enti e organismi di pubblico interesse, in considerazione delle particolari competenza e organizzazione dell'istituto e nel rispetto della libertà di determinazione delle fondazioni, quale espressa in sede di Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14-bis.
      Il medesimo articolo 14 istituisce inoltre la banca dati della musica presso la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire un costante monitoraggio dei costi degli allestimenti e di fornire dati concreti e attuali sia per l'attività di coordinamento e di risparmio di spesa della Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14-bis sia per l'attività di controllo da parte del medesimo Ministero.
 

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      L'articolo 15 interviene sulla disciplina delle cosiddette «fondazioni bancarie», per facilitarne la partecipazione, in qualità di soci, alle fondazioni lirico-sinfoniche, come già avviene per molti teatri, nel rispetto delle loro prerogative di autonomia delineate dalla legge istitutiva (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 301 del 29 settembre 2003). Il comma 1 chiarisce che l'assunzione della qualifica di socio fondatore è possibile senza limitazioni, quali organismi di diritto pubblico, e il comma 2 coordina e semplifica l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999 con l'assunzione della qualifica di socio delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia quanto alla classificazione come «settore rilevante» sia quanto alla durata degli effetti della determinazione (non soggetta ai limiti temporali dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, ma sempre revocabile).
      L'articolo 17 detta le opportune disposizioni finali per confermare l'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, e dall'articolo 3-ter, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nelle parti non diversamente disciplinate dalla presente proposta di legge, al fine di evitare vuoti normativi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative. Il comma 2 contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, sugli organi della fondazione, resa necessaria dalla nuova disciplina, e del titolo II della citata legge n. 800 del 1967, già superato dalla riforma del 1996.
      In conclusione si rammenta che l'intervento politico, di cui la presente proposta di legge vuole costituire lo strumento, può solo creare le condizioni migliori affinché si proceda ad attuare la revisione del settore, nella consapevolezza che nessuna legge può comunque sostituirsi alle capacità e alla creatività di coloro che nel teatro operano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Statuto).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Lo statuto deve prevedere, altresì, le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o del 50 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione i fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre a un apporto al patrimonio nella misura prevista dallo statuto, assicurano almeno per l'intera durata del mandato del consiglio un apporto annuo non inferiore all'8 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o al 6 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei membri nominati in rappresentanza dei fondatori appartenenti alle categorie degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo

 

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assicurato per la gestione dell'ente. Per raggiungere l'entità dell'apporto prevista dal secondo periodo, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione»;

          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune nel quale ha sede la fondazione mette a disposizione di questa i teatri e i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale»;

          c) al comma 5, le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per i beni e le attività culturali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine senza che il Ministro si sia pronunciato, le modificazioni si intendono approvate».

Art. 2.
(Assemblea dei fondatori).

      1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Assemblea dei fondatori). - 1. L'assemblea è costituita da tutti i fondatori, pubblici e privati, ed è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede la fondazione.
      2. L'assemblea ha i seguenti compiti:

          a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, scegliendoli fra soggetti designati, anche collettivamente, dai fondatori, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 2, e dallo statuto;

          b) attribuisce la qualità di fondatore a terzi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, e dallo statuto;

          c) delibera le modifiche dello statuto;

 

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          d) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

          e) propone al consiglio di amministrazione l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

          f) attribuisce l'incarico del controllo contabile interno della fondazione, sentito il parere del collegio dei revisori.

      3. A ciascun fondatore spetta un voto per ogni 250.000 euro conferiti o che lo stesso si è impegnato a conferire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e dello statuto. Lo statuto prevede i casi di perdita o di sospensione del diritto di voto e le condizioni per l'adeguamento dell'unità economica di riferimento, indicata nel presente comma, alle mutate condizioni economico-finanziarie del mercato e alla svalutazione intervenuta. Ai fini del raggiungimento dell'unità economica di riferimento per l'acquisizione del diritto di voto, i fondatori privati possono consorziarsi fra loro, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
      4. Lo statuto regola la convocazione e il funzionamento dell'assemblea; in mancanza, si applicano le disposizioni del libro quinto, titolo V, capo V, sezione VI, del codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti e a voto segreto».

Art. 3.
(Presidente e vicepresidente della fondazione).

      1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Presidente). - 1. Il presidente è nominato dal fondatore che ha conferito il maggiore apporto al patrimonio e al finanziamento della fondazione, tra persone di elevato profilo culturale e competenza nel settore di attività della fondazione. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura

 

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l'esecuzione degli atti da esso deliberati; cura, altresì, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei fondatori.
      2. Il presidente assume tutte le determinazioni di ordinaria amministrazione che, in caso di urgenza, non possono essere assunte dagli altri organi, con obbligo di sottoporle alla loro ratifica nella prima seduta utile».

Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).

      1. L'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a nove, compreso il presidente della fondazione.
      2. Lo statuto prevede il numero e i requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti, con riferimento specifico al settore di attività della fondazione, e le modalità di nomina, nel rispetto del principio della partecipazione all'organo di tutte le categorie componenti l'assemblea, anche di quelle minoritarie, in particolare assicurando che le categorie degli enti pubblici, degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati abbiano ciascuna almeno un rappresentante nel consiglio, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3.
      3. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

          a) nomina e revoca il direttore generale, scegliendolo fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale, teatrale o dello spettacolo;

          b) approva il bilancio di esercizio;

          c) approva i programmi dell'attività artistica;

          d) indica la parte degli apporti dei fondatori alla gestione da destinare alla

 

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contrattazione aziendale e la parte da destinare agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;

          e) determina le modalità di esercizio del diritto all'utilizzo del nome ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

          f) esercita ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non è attribuito dalla legge a un altro organo.

      4. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 del presente decreto e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
      5. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati, senza soluzione di continuità, per una sola volta.
      6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con il criterio del voto ponderato, in proporzione all'entità dell'apporto dei fondatori che hanno designato ciascun componente. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano assunte con maggioranze qualificate.
      7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione».

Art. 5.
(Direttore generale).

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Direttore generale). - 1. Il direttore generale ha i seguenti compiti:

          a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'articolo 16;

          b) predispone il bilancio di esercizio, nonché i programmi dell'attività artistica

 

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da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

          c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

          d) sottoscrive i contratti e gli impegni di spesa;

          e) tiene le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, partecipa alla contrattazione collettiva e dirige la contrattazione aziendale;

          f) partecipa, senza diritto di voto, alla Conferenza dei presidenti delle fondazioni, di cui all'articolo 14-bis, e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

      2. Il direttore generale è assunto con contratto di dirigente d'azienda a tempo determinato; la durata del contratto è fissata dallo statuto, che ne prevede la scadenza in data non antecedente al sesto mese successivo alla cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere confermato dal nuovo consiglio.
      3. Il direttore generale può nominare e revocare, riferendone al consiglio di amministrazione, propri diretti collaboratori, decidendo in piena autonomia e assumendosene ogni responsabilità; i diretti collaboratori sono assunti a tempo determinato per la durata del mandato del direttore generale e decadono, comunque, alla sua cessazione.
      4. Lo statuto regola le modalità e la periodicità con le quali il direttore generale riferisce al consiglio di amministrazione sulla propria attività».

Art. 6.
(Collegio dei revisori).

      1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e

 

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delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, e di un supplente; due membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'altro membro effettivo e il supplente sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 7.
(Conferenza dei presidenti delle fondazioni).

      1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - (Conferenza dei presidenti delle fondazioni). - 1. È istituita la Conferenza dei presidenti delle fondazioni, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Conferenza:

          a) coordina i programmi delle fondazioni;

          b) promuove la cooperazione nella realizzazione delle attività istituzionali, nonché la produzione e la gestione comune degli spettacoli;

          c) ricerca i mezzi idonei per garantire la maggiore diffusione degli spettacoli, in Italia e all'estero, e dell'insegnamento della musica a ogni livello;

          d) individua, per un periodo almeno triennale, gli strumenti per contenere il costo dei fattori produttivi e per realizzare economie nella gestione, anche mediante lo scambio di singoli corpi artistici, di personale tecnico specializzato e di materiale scenico e costumistico;

 

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          e) promuove l'acquisto e la condivisione di beni e di servizi comuni e l'innovazione del settore;

          f) determina, con cadenza triennale, i valori massimi dei compensi per le prestazioni artistiche di cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, ideatori-responsabili delle luci e loro assistenti, tenendo conto dei compensi erogati nei teatri d'opera degli Stati membri dell'Unione europea;

          g) favorisce l'offerta dei biglietti a prezzi ridotti e le facilitazioni per le famiglie, i giovani e i disabili;

          h) stabilisce le linee della contrattazione collettiva nazionale, delibera di avvalersi dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 3, e designa uno o più rappresentanti per partecipare alla contrattazione.

      3. Le fondazioni si attengono alle indicazioni e alle prescrizioni dettate dalla Conferenza ai sensi del presente articolo.
      4. Alle riunioni della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali delle fondazioni».

Art. 8.
(Norme in materia di patrimonio e di gestione).

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e degli spettacoli prodotti; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa. Le modalità di esercizio del diritto, determinate dal consiglio di amministrazione, costituiscono indicazione vincolante nei confronti del

 

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personale e non comportano diritto a controprestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e aziendali, anche in deroga alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633. La fondazione è proprietaria di tutte le realizzazioni eseguite su sua commissione ed è titolare del relativo diritto d'autore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto che agiscono nell'ambito delle proprie attività istituzionali non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Art. 9.
(Decadenza da diritti e prerogative).

      1. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita la regione ove la fondazione ha sede».

Art. 10.
(Vigilanza).

      1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono inserite le seguenti: «o della regione ove la fondazione ha sede».

Art. 11.
(Amministrazione straordinaria).

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o della regione ove la fondazione ha sede».

 

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Art. 12.
(Personale).

      1. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Al personale dipendente della fondazione non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, e gli articoli 80, 81, 82, 85 e 85-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni»;

          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale artistico esecutore non spettano indennità o compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o aziendale».

Art. 13.
(Disposizioni tributarie).

      1. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - (Disposizioni tributarie). - 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore delle fondazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera m), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.
      2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato

 

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rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
      3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di convenzioni, riconoscimenti, contrattazione collettiva e banca dati della musica).

      1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 25-bis. - (Convenzioni). - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali stipula convenzioni con le fondazioni per il finanziamento dei programmi di produzione artistica approvati. Il finanziamento dello Stato è riferito ai soli costi connessi alla realizzazione del progetto artistico, con esclusione dei costi fissi di gestione e del personale dipendente, che sono posti a carico della regione e dell'ente locale nel cui territorio ha sede la fondazione.
      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati i criteri di riferimento per la quantificazione e per la durata, almeno triennale, dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto:

          a) dei finanziamenti erogati dal Fondo unico per spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

          b) della qualità, originalità e varietà del progetto artistico, delle prospettive di diffusione e di ripresa degli spettacoli programmati, anche all'estero, e della loro efficacia

 

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promozionale della cultura e della tradizione italiane.

      3. Sono considerati come ulteriori titoli di merito per la quantificazione dei finanziamenti di cui al comma 1:

          a) il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni della Conferenza di cui all'articolo 14-bis e delle economie di spesa concretamente realizzate in loro attuazione;

          b) l'entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione;

          c) lo spazio destinato ai giovani artisti e compositori dell'Unione europea;

          d) il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati in precedenti convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo.

      4. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2, le convenzioni si attengono ai criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche dettati dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2008. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle regioni e dagli altri enti locali in conformità al regolamento adottato dagli organi competenti.
      5. Le disposizioni dell'articolo 24 del presente decreto e della legge 30 aprile 1985, n. 163, cessano di applicarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche a decorrere dal momento della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

      Art. 25-ter. - (Funzioni delle fondazioni). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le funzioni delle fondazioni sono ridefinite secondo criteri riferiti al territorio e al

 

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bacino di utenza, favorendo forme di integrazione utili per garantire, con la razionalizzazione e la maggiore efficacia dell'intervento pubblico, la prestazione di un qualificato servizio socio-culturale esteso alle aree geografiche in cui non hanno sede analoghi soggetti.

      Art. 25-quater. - (Contrattazione collettiva). - 1. La contrattazione collettiva nazionale tiene conto prioritariamente delle risorse derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 25-bis.
      2. La contrattazione integrativa aziendale tiene conto delle risorse specificamente destinate anche dalla contrattazione collettiva nazionale e degli apporti alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione.
      3. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi dell'ARAN per la definizione e per la stipulazione del contratto collettivo nazionale.

      Art. 25-quinquies. - (Banca dati della musica). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, le fondazioni trasmettono, con cadenza annuale, alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne cura la raccolta in un'apposita banca dati della musica lirico-sinfonica, dati concernenti:

          a) i costi del personale dipendente;

          b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, nonché i loro costi;

          c) i costi delle scritture artistico-professionali, ordinate per classi di esperienza e di valore artistico degli scritturati;

          d) i costi derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 13, comma 3;

          e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali;

          f) la disponibilità di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;

 

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          g) l'afflusso di pubblico;

          h) il materiale del quale si intende disporre la distruzione, che non può comunque essere avviata prima di due mesi dalla relativa comunicazione.

      2. Con provvedimento del direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza, sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e le responsabilità connesse allo sviluppo e all'aggiornamento della banca dati della musica lirico-sinfonica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati, ove consentito dalla legge».

      2. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, introdotto dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

      1. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono partecipare, quali organismi fondatori di diritto pubblico, alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
      2. L'impegno economico conseguente alla partecipazione di cui al comma 1, fino al momento in cui permane la qualificazione di organismo fondatore di diritto pubblico, si intende assunto in un settore rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni, e senza il vincolo temporale ivi indicato.

 

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Art. 16.
(Coordinamento formale).

      1. Nel decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «Ministero del tesoro», «Ministro del tesoro» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze», «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministro della giustizia».

Art. 17.
(Disposizioni finali).

      1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, comma 3-bis, e dell'articolo 3-ter, commi 3, 4 e 5, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
      2. L'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni, e il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, sono abrogati.


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