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PDL N. 2591

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2591



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Modifica all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati

Presentata l'8 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 venne dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione degli atti processuali si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
      Il legislatore, al fine di colmare il vuoto legislativo verificatosi a seguito della sentenza n. 477 del 2002 adottata dalla Corte costituzionale, con l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha introdotto il terzo comma dell'articolo 149 del codice di procedura civile, che recita: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».
      Tale norma - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 - è entrata in vigore il 1o marzo 2006 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.
      Precedentemente, con la legge 21 gennaio 1994, n. 53, era stata introdotta nel nostro ordinamento la facoltà per gli avvocati, previa autorizzazione dell'ordine professionale di appartenenza, di notificare direttamente gli atti processuali.
 

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      L'articolo 3 della stessa legge n. 53 del 1994 sancisce che la notifica dell'atto processuale effettuata in proprio dall'avvocato si perfeziona anche per il notificante con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.
      Tale norma determina un'evidente disparità di trattamento tra la sorte che viene assegnata dalla notifica effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario - laddove per il notificante la notifica si ritiene perfezionata al deposito dell'atto presso l'ufficio notifiche - e quella che viene conferita alla notifica effettuata direttamente dall'avvocato.
      In tale caso, atteso che l'atto processuale viene depositato presso un ufficio pubblico, è a tale momento che va conferita rilevanza ai fini del perfezionarsi della notifica per il notificante.
      La modifica legislativa proposta si rende necessaria e urgente atteso che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con sentenza n. 1018 depositata il 10 aprile 2009, ha ritenuto inapplicabile per le notificazioni effettuate in proprio dai legali il principio per cui basta la consegna dell'atto al soggetto incaricato della notificazione per ritenere perfezionata la stessa per il mittente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è sostituito dal seguente:

      «3. Il perfezionamento della notificazione, per il soggetto notificante, si verifica al momento della consegna del plico presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. La presente disposizione ha effetto dal 1o marzo 2006».


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