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PDL N. 1098

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1098



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Disposizioni in materia di termini per gli adempimenti fiscali e contributivi

Presentata il 21 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», si è inteso disciplinare e razionalizzare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
      La lettera e lo spirito della citata legge si propongono come obiettivo primario non solo quello di rendere comprensibili e trasparenti gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione, ma anche di eliminare, per quanto possibile, ovvero di attenuare i disagi e le difficoltà che si manifestano nell'espletamento e nella osservanza degli adempimenti fiscali e contributivi.
      Talune persistenti situazioni di disagio possono facilmente rimuoversi, eliminando dal calendario fiscale, posticipandole, le attività ricadenti nell'arco temporale tra il 1o e il 31 agosto.
      Con la «tregua estiva» disciplinata dal comma 1 dell'articolo unico della presente proposta di legge si intende altresì omologare l'espletamento della obbiedenza fiscale e contributiva alla sospensione dei termini processuali prevista per il periodo tra il 1o agosto e il 15 settembre dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
      Con il comma 2 si prevede la maggiorazione dello 0,5 per cento, a titolo di mora, per il ritardato pagamento dei tributi e dei contributi dovuti dai contribuenti che si avvalgono della proroga, al fine di evitare che l'erario ovvero gli istituti previdenziali subiscano perdite per il ritardo con il quale conseguono gli importi loro dovuti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti tenuti a provvedere ad adempimenti fiscali e contributivi e alla corresponsione dei relativi importi all'erario o a enti previdenziali entro termini la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 1o e il 31 agosto possono provvedervi nel periodo compreso tra il 1o e il 10 settembre.
      2. Gli importi dovuti dai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 sono maggiorati dello 0,5 per cento.


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