Frontespizio Pareri Progetto di Legge Allegato

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PDL 2260-A

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2260-2646-2743-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

(Relatore: BECCALOSSI)

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Presentata il 4 marzo 2009


NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 5 novembre 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2260. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2646 e 2743 si vedano i rispettivi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2646, d'iniziativa dei deputati

COSENZA, ANGELI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BRIGUGLIO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERA, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, FAVIA, FRANZOSO, FRASSINETTI, GIBIINO, GIRLANDA, JANNONE, LAMORTE, MARINELLO, GIULIO MARINI, PAGANO, PAGLIA, PUGLIESE, RAISI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, RUBEN, SBAI, SCALERA, SCALIA, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari nazionali tipici

Presentata il 27 luglio 2009

e

n. 2743

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 1331)

d'iniziativa dei senatori

SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI, SANCIU

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 settembre 2009
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo ed abb., recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»,

            considerato che:

                il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare ed è pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

                con riferimento a specifiche disposizioni vengono in rilievo una pluralità di materie riconducibili, in parte, alla competenza esclusiva dello Stato e, in parte, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

                l'articolo 7-octies, relativo al contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari, riproduce quanto già previsto nel decreto ministeriale 15 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2001, n. 31;

                l'articolo 7-decies modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

                rilevato che non sussistono aspetti di rilievo per quanto attiene ai profili di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

        all'articolo 7-octies, si valuti l'opportunità dell'intervento con norma di legge, considerato che la disciplina è già integralmente contenuta in un decreto ministeriale;

        all'articolo 7- decies, appare opportuna l'introduzione di una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

            rilevato che all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;

            ricordato che attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;

            rilevato che la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa;

            ritenuto pertanto che non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;

            rilevato che al comma 6-bis si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;

            ritenuto che la disposizione di cui al comma 6-bis non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;

            rilevato che all'articolo 7 si prevede una depenalizzazione di alcuni reati relativi alla produzione ed al commercio dei mangimi, precisando comunque che qualora il fatto integri un reato sia applicabile la norma penale;

            sottolineata comunque l'esigenza di valutare attentamente che le condotte relative a illeciti depenalizzati non siano di gravità tale da porre in grave pericolo la salute umana;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

            all'articolo 6 siano soppressi i commi 6 e 6-bis.

 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb., recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                l'allungamento di un anno del termine di perenzione dei residui passivi relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti, previsto dal comma 1 dell'articolo 1-ter, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare complessivo della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, determinare rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica privi di compensazione;

                le deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1-ter in materia di cessione dei crediti renderebbero impossibile la verifica da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale situazione debitoria dell'agricoltore, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;

                l'esclusione dei crediti ceduti dalla compensazione con i debiti previdenziali, prevista dal comma 2 dell'articolo 1-ter, comporterebbe un peggioramento delle entrate dell'INPS, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

                l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori, prevista al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter, comporta una rinuncia a maggior gettito;

                le disposizioni dell'articolo 1-quater sono suscettibili di determinare nuovi oneri privi di copertura finanziaria;

                la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-bis mediante la riduzione del contingente annuo di 250.000 tonnellate di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come la copertura degli oneri recati dagli articoli 2-ter e 7-ter mediante la riduzione del limite di spesa del comma 5-bis del citato articolo 22-bis, potrebbe comportare un impatto negativo sui saldi di

 

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finanza pubblica in considerazione delle legittime aspettative dei beneficiari alla conferma delle agevolazioni in questione;

                la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-quater risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile. Inoltre, le misure ivi previste contrastano con la normativa comunitaria, considerato che il credito d'imposta per macchinari agricoli si dovrebbe applicare agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria e non, come invece previsto dall'articolo 2-quater, agli investimenti effettuati su tutto il territorio nazionale;

                l'articolo 3-quater, prevedendo un'agevolazione tariffaria per impianti alimentati da fonti rinnovabili è suscettibile di determinare un incremento delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

                le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo S.p.a. a rinegoziare un più ampio numero di mutui è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

                l'articolo 4-ter, escludendo l'obbligo per gli imprenditori agricoli di effettuare determinati controlli sanitari, riduce conseguentemente i proventi derivanti dalla riscossione delle relative tariffe, che sono in parte destinati alla copertura delle spese sostenute dalle ASL, e in parte affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato;

                l'abrogazione dell'articolo unico della legge n. 774 del 1981, prevista dall'articolo 4-quater è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato;

                l'assegnazione a finalità di spesa di sanzioni riscosse, prevista dall'articolo 5-bis, comma 1, è suscettibile di determinare un peggioramento del saldi di finanza pubblica;

                dal gettito delle tariffe di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis non possono derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come invece previsto dal comma 4 del medesimo articolo, con la conseguente impossibilità di determinare le modalità di finanziamento di tali attività;

                l'articolo 5-bis, al comma 5, estende l'ambito della disciplina applicativa in tema di pignoramenti delle contabilità speciali a favore del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e potrebbe non risultare neutrale rispetto agli equilibri di finanza pubblica;

                riguardo all'articolo 6, comma 6-bis, si osserva come la prevista integrazione, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, delle sezioni di polizia giudiziaria con personale di analoga qualifica appartenente ai corpi forestali regionali e provinciali potrebbe avere effetti sull'inquadramento del personale in quanto, ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale le sezioni di polizia giudiziaria sono infatti composte solo da

 

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appartenenti al comparto sicurezza, mentre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi possono essere solamente applicati;

                l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011 per far fronte agli oneri recati dall'articolo 6, comma 8-bis e 8-ter. Inoltre, prevedere l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non appare corretto sino all'approvazione della legge finanziaria 2010;

                le disposizioni di cui all'articolo 7-quater che estendono l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura e simili è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla norma in esame. Inoltre, l'utilizzo delle risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria per far fronte agli oneri recati dall'articolo 7-quater è suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla medesima tabella C;

                le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies determinano minori entrate contributive non quantificate né coperte in relazione alla modifica dei profili temporali di incasso degli indebiti;

                la possibilità di regolarizzare i debiti contributivi nei confronti dell'INPS da parte delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7-quinquies è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa;

                riguardo all'articolo 7-sexies si rileva come non siano valutabili i relativi effetti complessivi sul gettito tributario;

                l'articolo 7-undecies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;

                la copertura finanziaria relativa alla disposizione dell'articolo 7-quaterdecies prevede la riduzione di un'autorizzazione di spesa che reca le necessarie disponibilità per l'anno 2010; tuttavia, dalla disposizione non è dato desumere se le agevolazioni previdenziali relative alla spesa che viene ridotta abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari;

            riservandosi ulteriori approfondimenti in occasione dell'espressione del parere all'Assemblea, anche alla luce degli eventuali ulteriori elementi di valutazione che il Governo riterrà di fornire,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1;

 

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            all'articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «non devono»;

            sopprimere l'articolo 1-quater;

            all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1-sexies, sopprimere le parole: « e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica»;

                b) dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente: «1-sexies.1 Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese»;

                c) al comma 1-octies, sostituire le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;

            sopprimere l'articolo 2-quater;

            all'articolo 4, comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, sostituire le parole: «senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

                b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

                c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente: "6. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

            all'articolo 4, comma 1, lettera l), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo sostituire le parole: «senza oneri per lo Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

                b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            sopprimere l'articolo 4-bis;

            sopprimere l'articolo 4-quater;

            all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 1;

            all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 4;

 

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            all'articolo 6, sopprimere i commi 8-bis e 8-ter;

            sopprimere l'articolo 7-quater;

            sopprimere l'articolo 7-quinquies;

        e con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2;

            sopprimere l'articolo 2-bis;

            sopprimere l'articolo 2-ter;

            sopprimere l'articolo 3-quater;

            sopprimere l'articolo 4-ter;

            all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 5;

            all'articolo 6, sopprimere il comma 6-bis;

            sopprimere l'articolo 7-ter;

            sopprimere l'articolo 7-sexies;

            sopprimere l'articolo 7-undecies;

            sopprimere l'articolo 7-quaterdecies.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, approvata dal Senato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-ter, il quale prevede, tra l'altro, la non applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, comportando conseguentemente la completa esclusione degli atti e documenti indicati sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione, provveda la Commissione di merito a modificare

 

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la disposizione, nel senso di inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico, e di consentire, su base volontaria, la registrazione dei medesimi atti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, qualora essa sia richiesta per motivi anche di carattere civilistico, assoggettando in tal caso la formalità ad imposta in misura fissa;

            2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2-quater, il quale prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, provveda la Commissione di merito a coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui al richiamato articolo 1, comma 1075, della legge n. 296, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale;

            3) con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta, provveda la Commissione di merito ad indicare direttamente la misura del credito d'imposta, senza rinviare al decreto ministeriale;

        e con la seguente osservazione:

            con riferimento al comma 3 dell'articolo 2-quater, il quale prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per «l'attivazione del presente articolo», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere tale formulazione, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo ed abbinate, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dall'esame e dall'approvazione degli emendamenti da parte della XIII Commissione;

 

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            valutato positivamente, in termini generali, il testo esaminato, il quale contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008;

            ritenuto, peraltro, che, la disciplina contenuta nell'articolo 3-ter, in tema di «Utilizzo degli effluenti per uso energetico», presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nella stretta competenza della VIII Commissione;

            rilevato, in particolare, che il citato articolo 3-ter prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e giudicato necessario che tale intervento di modifica della disciplina normativa vigente sia ricondotto all'interno di una compiuta e complessiva discussione della delega legislativa in materia ambientale prevista dall'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

            ritenuto, infine, che il tenore letterale e il contenuto sostanziale delle citate disposizioni di cui all'articolo 3-ter non sembrano assicurare la necessaria compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3-ter.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare» (C. 2260 Governo e abb.),

            considerato che l'articolo 7-duodecies del nuovo testo prevede la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare, relativamente alla circolazione di macchine agricole, lo

 

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sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358;

            rilevato che tale disposizione estenderebbe la disciplina dettata dal regolamento di delegificazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 a soggetti diversi da quelli previsti nel regolamento, limitatamente a quanto concerne le macchine agricole, con l'effetto di determinare una frammentazione di tale disciplina;

            rilevato altresì che la disciplina relativa allo sportello telematico dell'automobilista è finalizzata a semplificare le procedure di motorizzazione contestualmente con quelle di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, mentre le macchine agricole non sono soggette ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            l'articolo 7-duodecies sia soppresso.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

             esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abbinate), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            rilevato che il progetto è finalizzato, nel suo complesso, a favorire il rilancio del settore agroalimentare con un'attenzione particolare ad implementare il contrasto delle frodi;

            apprezzato in particolare l'articolo 6 che, recependo un testo già approvato dal Senato della Repubblica, reca una serie di disposizioni concernenti l'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari finalizzate, pur nel solco della compatibilità con le disposizioni comunitarie, ad assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, già approvata dal Senato;

            considerato positivamente che il provvedimento intenda contribuire, in particolare, a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore, nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura;

            considerato che l'articolo 7-ter introduce una misura condivisibile, individuando tuttavia al comma 3 una fonte di copertura che grava sulle risorse destinate alle finalità di incentivazione delle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale;

            preso atto, in particolare, che l'articolo 7-quinquies contiene norme in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si raccomanda di valutare con attenzione le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-quinquies, verificando in particolare che i profili legati alla sostenibilità finanziaria non compromettano l'applicazione delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo, C.  2646 Cosenza e C.  2743, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»;

            valutato positivamente, in termini generali, il testo esaminato, il quale contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008;

            viste le disposizioni recate dall'articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall'articolo 2-ter (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall'articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli) e dall'articolo 3-bis, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;

            rilevato che l'articolo 1-ter prevede, al comma 3, l'esclusione di alcune fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica in caso di denominazione protetta previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081 del 1992 e ricordato peraltro che tale disposizione è stata inserita, nel corso dell'esame presso il Senato, nel testo del decreto-legge n. 135 del 2009;

            rilevato, inoltre, che l'articolo 3-ter in tema di «Utilizzo degli effluenti per uso energetico» prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che il tenore letterale e il contenuto sostanziale di tali disposizioni non sembrano assicurare la necessaria compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

            visto altresì quanto disposto dall'articolo 6 circa l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza e tenuto conto del fatto che, ai sensi della direttiva 98/34/CE il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, tuttora in corso;

            ricordato che la disposizione di cui all'articolo 6 potrebbe risultare compatibile con la direttiva 2000/13/CE qualora si precisi meglio che la stessa si applica solo ad alcuni prodotti alimentari e si specifichi che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sarà prevista per i soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore;

 

Pag. 15

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1-ter;

            b) valuti la Commissione di merito - in analogia con quanto disposto dal comma 1-septies dell'articolo 2 riguardo all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di istituzione del sistema nazionale di qualità integrata - l'opportunità di attivare una procedura di notifica alla Commissione europea con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria delle disposizioni recate dall'articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall'articolo 2-ter (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall'articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli), nonché dall'articolo 3-bis, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-ter, specificando che i processi o metodi ivi richiamati debbano risultare comunque compatibili con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 al fine di chiarire che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare, nonché di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera;

            considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e

 

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produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni; rilevato peraltro che gli specifici profili di intervento introdotti dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «sostegno alla innovazione per i settori produttivi», «produzione nazionale dell'energia» e «alimentazione»;

            evidenziate le previsioni di tutela delle competenze regionali, quali il rispetto della programmazione regionale nel quadro delle iniziative che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 del testo; la definizione dei requisiti della Produzione integrata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2; la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale rimesso alle regioni ai sensi dell'articolo 4; l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione dei parametri dell'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 6,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

 

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TESTO
del disegno di legge n. 2260
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

Art. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

      1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».

 
 

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590).
 

      1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 8, primo comma, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta»;

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            b) all'articolo 27, primo comma, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta».

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta).

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

      1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico.

      «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».

 
 

      1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.

        1-ter. È istituito il sistema di qualità nazionale «Sistema di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente a una disciplina di produzione denominata «produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base a uno specifico piano di controllo, è demandata a organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.

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        1-quater. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
        1-quinquies. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
        1-sexies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e le province autonome, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
            a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;
 

          b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;

 

          c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;

 

          d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

 

      1-septies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

        1-octies. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

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        1-novies. All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).
 

      1. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

        2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.
        3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 91 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e, quanto a 31 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

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Art. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).
 

      1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

      2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili mediante un piano di rientro pluriennale, finalizzato alla riduzione dell'esposizione nei confronti delle banche.
        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui al comma 2. In particolare, sono stabiliti le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
        4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

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Art. 3.
(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).

      Soppresso

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-ter è abrogato.

      2. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

 

      «6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;

 

          b) il punto 7 è abrogato;

 

          c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

 

      «8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009».

 

      3. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».

 
      4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al punto 6 della tabella 3, allegata alla presente legge, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».

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Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).
 

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotti, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree.

 

Art. 3-ter.
(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

      1. Al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007».

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).
 

      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e Lisbona» sono sostituite dalle seguenti: «, Lisbona e Varsavia»;


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            b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 

      «4. La definizione di cui al comma 2, o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;

 

          c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

 

      «Art. 2-bis. - (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). - 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio, la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard definiti dall'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

        2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto nazionale di statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono un protocollo di intesa pluriennale, da approvare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353»;
            d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 

      «Art. 3. - (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di


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  programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale, a livello aziendale e territoriale, delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
        3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato è messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale»;
 

          e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

              1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;


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                2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 

      «2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale»;

 

              3) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco»;

 

          f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Forme di sostituzione e gestione del bosco»;

 

              2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

      «1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché sia garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco»;

 

              3) al comma 3, le parole: «consorzi forestali o altre forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali»;

 

          g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

      «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti


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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005». tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005»;

              2) al comma 2, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti» e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;

              3) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

 

          h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

              1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

              2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

      «2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile»;

 

          i) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

 

      «Art. 8-bis. - (Materiale forestale di riproduzione). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto


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  con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        2. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente:
        "6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
        3. Per l'iscrizione dei cloni forestali nel registro nazionale dei materiali di base è competente la commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei cloni forestali nel registro nazionale dei materiali di base.
        5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10

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  novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato principale d'identità clonale, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
        6. All'allegato I annesso al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, dopo le parole: "Cedrus libani A. Richard" è inserito il seguente capoverso:
        "Celtis australis L.".
        7. Nell'allegato VII annesso al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, parte C, al punto 2.a), la parola: "Piantoni" è sostituita dalla seguente: "Astoni";
            l) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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Art. 4-bis.
(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).
 

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

      «3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Art. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

      «3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

      2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, e successive modificazioni, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989,» sono inserite le seguenti: «nonché i controlli eseguiti congiuntamente all'AGEA e all'Agecontrol Spa».

      2. Identico.


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Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).
 

      1. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

        2. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono commisurate al costo effettivo del servizio.
        3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale,».
        4. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.


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        2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista all'articolo 13»;
 

          b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

        2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;
 

          c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 33. - 1. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

        2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
        3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente

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  legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
 

          d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

        2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
        3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».
 

      5. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

 

      «Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

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        3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
        4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
 

          b) l'articolo 54 è abrogato.

 

      6. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 8. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

        2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.
        3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
 

          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».

 

      7. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 4. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».


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Art. 6.
(Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).

Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

      1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

      2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.       2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
      3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
      3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.       4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

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        5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
        6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
        7. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.
      4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.       8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.       9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
        10. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

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Art. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

Art. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

      1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

 
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.  
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 66.000 euro.  
      4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».  

      2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività


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per un periodo da tre giorni a tre mesi.  
      2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».
 
 

Art. 7-bis.
(Riserva di posteggi per gli imprenditori agricoli nei mercati al dettaglio).
 

      1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni, ove ne sia fatta richiesta, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

 

Art. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).
 

      1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2010».

        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

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  di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
 

Art. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).
 

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;

 

          b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».

 

Art. 7-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 8-bis.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
 

      1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

 

      «Art. 8-bis.1. - (Comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura). - 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi di bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti».


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Art. 7-sexies.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).
 

      1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi

  freschi a pasta filata sono quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge.
        2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
        3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto dell'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1996.
 

Art. 7-septies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).
 

      1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 aprile 1974, n. 138, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».

        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 aprile 1974, n. 138, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

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Art. 7-octies.
(Modifica all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di termini per la conclusione dei procedimenti concernenti le istanze per l'esercizio dell'attività agricola).
 

      1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

 

Art. 7-novies.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).
 

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:

 

      «2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali».

 

Art. 7-decies.
(Qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto).
 

      1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.


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Art. 7-undecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).
 

      1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP) e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana DOP» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993.

        2. Il sistema di identificazione di cui al comma 1 consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

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Allegato
(Articolo 7-sexies, comma 1)

        1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.
        2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998.
        3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.


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