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PDL 2816

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2816



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifica dell'articolo 72 della Costituzione, per la semplificazione del procedimento legislativo

Presentata il 19 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La crescente debolezza dell'apparato politico italiano è dovuta in gran parte all'alto grado di inefficienza del sistema istituzionale, caratterizzato da un'insostenibile dilatazione dei tempi decisionali nei confronti dei progetti di legge presentati alle Camere. La procedura secondo la quale, tranne che per casi eccezionali, l'Assemblea deve esaminare un progetto di legge già modificato e approvato dalle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia provoca un notevole allungamento dei tempi di approvazione, senza l'apporto di una maggiore garanzia del procedimento legislativo.
      Pertanto, fra le soluzioni ipotizzate per snellire tale iter, si è presa in considerazione la riforma dell'articolo 72 della Costituzione, che delinea l'organizzazione del processo legislativo e in particolare la ripartizione dei compiti fra Commissioni parlamentari e Assemblea. Esso affida all'Assemblea il compito di decidere, di norma, sull'intero corpo della legge, dopo l'intervento delle Commissioni alle quali sempre più spesso è riservato solo lo spazio per un'istruttoria sommaria.
      In base a quanto stabilito, ciascun deputato o senatore dovrebbe obbligatoriamente partecipare a tutti i lavori dell'Assemblea, seguendo l'intera discussione di ogni provvedimento normativo, studiandone con cura i testi pervenuti dalle Commissioni e tutti gli emendamenti presentati, che talvolta superano la cifra di
 

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mille, per poi pronunciarsi su ciascuno di essi con la necessaria consapevolezza. Tale iter è il frutto di un'epoca in cui compito primario del legislatore era dare le regole atte alla costruzione di una nuova società, democratica e consapevole delle proprie scelte. Oggi i progetti di legge che vengono discussi in Assemblea hanno un alto contenuto tecnico e di specializzazione settoriale che rende i testi così complessi da ritenere improbabile che ciascun parlamentare possa avere una competenza specifica su ogni argomento. In tale modo la presenza in Aula finisce per trasformarsi, per la gran parte dei parlamentari, in un fastidioso obbligo reso necessario dall'eventuale verifica del numero legale o, comunque, dall'esigenza di far registrare la propria presenza o il proprio voto. Agli occhi del singolo cittadino, non competente in merito, tale pratica non fa altro che diffondere quel sentimento di «anti-politica», causa della delegittimazione delle istituzioni.
      Per questo, con il presente progetto di legge costituzionale si propone la modifica dell'articolo 72 della Costituzione, al fine di garantire le maggiori celerità ed efficacia delle procedure parlamentari. A tale scopo si prevede di affidare alle Commissioni parlamentari permanenti l'esame completo dei progetti di legge, lasciando all'Assemblea il voto finale. Tuttavia, proprio per salvaguardare le prerogative riconosciute a ciascun parlamentare e per mantenere un livello di garanzie equiparabile a quello oggi esistente, si lascia sempre aperta la possibilità che l'Assemblea possa essere chiamata a svolgere interamente l'esame dei progetti di legge, quando lo chieda un numero determinato di parlamentari.
      Nel primo comma del novellato articolo 72 della Costituzione, con l'inserimento dell'inciso «quando espressamente richiesto», si rende evidente che non sempre l'Assemblea è chiamata a votare i progetti di legge approvandoli articolo per articolo e con votazione finale.
      Con il terzo comma si prevede che l'esame dei progetti di legge venga effettuato da Commissioni parlamentari, la cui composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari. Resta prerogativa sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Si rinvia poi al Regolamento di ciascuna Camera, analogamente a quanto accade già oggi, per individuare i casi nei quali anche l'approvazione finale è rimessa a tali Commissioni (riunite in sede legislativa, o deliberante, secondo la terminologia utilizzata al Senato della Repubblica).
      Analogamente a quanto previsto dal quarto comma vigente, si prevede che, per alcuni progetti di legge particolarmente rilevanti, resti obbligatoria la procedura di esame e di approvazione diretta da parte di ciascuna Camera. Rispetto alla normativa vigente, si è deciso di non inserire, fra i progetti di legge per i quali è obbligatorio l'esame completo dell'Assemblea, quelli di delegazione legislativa.
      I progetti di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, dopo l'esame in Commissione, saranno sempre sottoposti a ciascuna Camera per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
      Dato che l'esame delle Commissioni parlamentari acquisterà sempre una maggiore importanza nell'esame dei progetti di legge, si prevede che le deliberazioni delle Commissioni sui progetti di legge non siano valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni progetto di legge, presentato ad una Camera, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e, ove previsto, dalla Camera stessa, ed è approvato articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      I progetti di legge sono assegnati per l'esame a Commissioni, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Spetta alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse Commissioni.
      In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della Commissione richiede che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
      La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale nonché per i trattati internazionali che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini o sulle attribuzioni degli organi costituzionali. I progetti di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, dopo l'esame da parte della Commissione, sono sempre sottoposti alla Camera per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

 

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      Le deliberazioni assunte dalle Commissioni ai sensi del presente articolo non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni».

Art. 2.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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