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PDL 2782

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2782



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LORENZIN, ANGELI, BARBIERI, BERGAMINI, BIASOTTI, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CASTIELLO, CAZZOLA, CIRIELLI, COLUCCI, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIVELLA, FUCCI, GIRLANDA, IAPICCA, LO PRESTI, MARANTELLI, MARINELLO, NASTRI, OLIVERIO, ORSINI, PELINO, ANTONIO PEPE, PORCU, PORTA, RAISI, RAO, RAZZI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SILIQUINI, SIMEONI, SPECIALE, STUCCHI, TRAVERSA, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario

Presentata l'8 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole modificare alcune disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335 e, segnatamente, sopprimere il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 e abroga la tabella F che hanno introdotto dei limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario. Nei fatti questa normativa dettata da esigenze di contenimento della spesa pensionistica - ha finito per penalizzare i soggetti economicamente più deboli/ in particolare, le donne che sono le principali utilizzatrici di tale prestazione. Peraltro è opportuno far notare che il nuovo indirizzo del legislatore è quello del completo superamento delle norme concernenti i limiti previgenti in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro: limiti che permangono solo nelle norme citate, che la presente proposta di legge provvede a modificare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 è soppresso;

          b) la tabella F è abrogata.

      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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