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PDL 2745

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2745



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRIGANDÌ, STEFANI, ALLASIA, COMAROLI, MACCANTI, VANALLI

Modifiche agli articoli 129, 411, 415-bis, 420, 425, 484, 531, 578 e 606 e introduzione dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale, in materia di declaratoria di estinzione del reato, di preavviso per la domanda di applicazione della pena su richiesta e di contumacia dell'imputato

Presentata il 29 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 411 del codice di procedura penale concerne gli altri casi di archiviazione che vanno ad aggiungersi all'ipotesi di infondatezza della notitia criminis, che consistono nella sussistenza di una causa di improcedibilità dell'azione o di estinzione del reato o nell'insussistenza di una valenza penalistica.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 129 del codice di procedura penale, riguardante l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. L'articolo stabilisce che in ogni stato e grado del processo il giudice che riconosca l'esistenza di una causa di non punibilità (ad esempio, il fatto non sussiste, non costituisce reato, è estinto, l'imputato non lo ha commesso o manca una condizione di procedibilità) deve immediatamente dichiararlo con sentenza. Il comma 2 stabilisce che, qualora ricorra una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronunci sentenza di assoluzione o di improcedibilità. La modifica è diretta a inserire anche la prescrizione tra le cause che devono determinare il giudice a pronunciare sentenza
 

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di proscioglimento, che in tali casi tuttavia potrà essere solo di assoluzione (e non più di improcedibilità).
      L'articolo 2 introduce il comma 1-bis del citato articolo 411 per prevedere che, qualora ricorra una causa di estinzione del reato e dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, debba necessariamente essere indicata tale causa nel dispositivo dell'archiviazione allo scopo di far risultare chiaramente il motivo della decisione.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 415-bis del codice di procedura penale in materia di avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. La norma persegue una duplice finalità, in quanto da un lato stabilisce una più decisa tutela del diritto alla difesa dell'indagato, mentre dall'altro lato inserisce il parametro della completezza delle indagini preliminari e una maggiore «efficienza del processo», evitando che l'azione penale venga attivata in modo infondato. Al fine di rendere maggiormente effettiva tale garanzia difensiva, il nuovo comma 3-bis prevede che tale avviso, qualora il pubblico ministero intenda formulare richiesta di patteggiamento, debba contenere la specifica quantificazione della pena proposta e che trovano applicazione le disposizioni in materia di patteggiamento, qualora l'indagato intenda prestare il proprio consenso.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 420 del codice di procedura penale in merito alla costituzione delle parti. Siamo nell'ambito dell'udienza preliminare, cui ora si applicano le previsioni garantistiche un tempo riservate solo all'udienza dibattimentale. In primo luogo, il giudice deve verificare l'instaurazione del contraddittorio, ovvero che vi sia la regolare costituzione delle parti con l'effettiva partecipazione dell'accusa e della difesa. L'imputato può essere presente, assente o contumace, e il suo difensore può essere presente o assente. La nuova previsione introdotta dalla presente proposta di legge si riferisce all'ipotesi in cui l'imputato irreperibile sia stato dichiarato contumace - ovvero consapevolmente, volontariamente e ingiustificatamente non sia comparso all'inizio dell'udienza - e non sia rappresentato da un procuratore speciale o da un difensore di fiducia. In tale caso si prevede che il processo debba essere definito con giudizio abbreviato al precipuo scopo di snellire e di semplificare l'iter procedurale.
      L'articolo 5 interviene sull'articolo 425 del codice di procedura penale (relativo alla sentenza di non luogo a procedere) prevedendo l'abrogazione del comma 2, il quale stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, tiene conto delle circostanze attenuanti.

      L'articolo 6 introduce il comma 2-ter dell'articolo 484 del codice di procedura penale relativo alla costituzione delle parti. Siamo nella fase degli atti introduttivi dell'udienza dibattimentale, in cui il presidente dà avvio alla sua effettiva celebrazione attraverso la verifica della regolarità del contraddittorio, ovvero la regolare costituzione dell'ufficio di difesa, designando, in sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio assente, un difensore di ufficio in modo tale che costui possa subito comunque interloquire. Per quanto attiene ai restanti profili del contraddittorio si applicano le stesse regole vigenti per l'udienza preliminare; in particolare l'imputato è considerato presente se effettivamente compare all'udienza ed è altresì considerato presente se si allontana dopo essere comparso; è considerato assente se non è comparso, ma se chiede o se consente che il processo sia celebrato in sua mancanza; è considerato contumace se volontariamente non compare. Secondo il nuovo comma 2-ter, se l'imputato dichiarato irreperibile è contumace e non ha un procuratore speciale o un difensore di fiducia, il processo dovrà essere definito allo stato degli atti utilizzabili contenuti nel fascicolo del dibattimento e prodotti dalle parti presenti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 441, comma 5 (che prevede che il giudice assume d'ufficio gli elementi decisionali se non può decidere allo stato degli atti). Tale previsione ha una chiara finalità di semplificazione del procedimento.
 

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      Gli articoli 7 e 8 sono tra loro correlati e sono diretti, in particolare, a distinguere tra sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'articolo 531 quando il reato è estinto, e sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi del nuovo articolo 531-bis del codice di procedura penale quando il reato è estinto per prescrizione che, in tale evenienza, comporta un proscioglimento con formula piena.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 578 del codice di procedura penale riguardante la decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Secondo l'attuale formulazione, quando viene pronunciata sentenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento nei confronti della parte civile e il reato è estinto per amnistia o per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano l'azione civile. Tale previsione rimane valida per l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, mentre, qualora il reato sia estinto per prescrizione, è prevista la rimessione delle parti davanti al giudice civile.
      L'articolo 10 interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale che, dopo aver elencato i cinque tassativi vizi di legittimità per il ricorso in cassazione (straripamento di attribuzioni, error in judicando, error in procedendo, violazione del diritto alla controprova, vizio di motivazione) stabilisce l'inammissibilità del ricorso fondato su altre censure, diverse da quelle consentite per legge, ovvero non proposte in appello. Il nuovo comma 3-bis prevede invece che, qualora venga proposto ricorso, ma il reato risulti estinto per prescrizione, sia pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera a), che riguarda il provvedimento impugnato e implica l'accoglimento del ricorso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 129 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «per cause diverse dalla prescrizione»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è prescritto, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione con la formula prescritta».

Art. 2.

      1. All'articolo 411 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il giudice dispone l'archiviazione indicandone la causa nel dispositivo».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. L'avviso, qualora il pubblico ministero intenda formulare la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, deve contenere la specifica quantificazione

 

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della pena proposta. Se la persona sottoposta alle indagini intende prestare il consenso, si applicano le disposizioni degli articoli 444, 445, 446, comma 3, e 447».

Art. 4.

      1. All'articolo 420 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Qualora l'imputato irreperibile sia stato dichiarato contumace e non sia rappresentato da un procuratore speciale ovvero da un difensore di fiducia, ed esclusione delle ipotesi previste dall'articolo 425, il processo è definito mediante giudizio abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 441, 441-bis, 442 e 443».

Art. 5.

      1. Il comma 2 dell'articolo 425 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

      1. All'articolo 484 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. Qualora l'imputato irreperibile sia stato dichiarato contumace e non sia rappresentato da un procuratore speciale ovvero da un difensore di fiducia, il processo è definito allo stato degli atti utilizzabili contenuti nel fascicolo del dibattimento e prodotti dalle parti presenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 441, comma 5».

Art. 7.

      1. All'articolo 531 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «se il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «per causa diversa dalla prescrizione»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «diversa dalla prescrizione».

 

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Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 531 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 531-bis. - (Assoluzione per prescrizione del reato). - 1. Il giudice, se il reato è estinto per prescrizione, pronuncia sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, comma 1».

Art. 9.

      1. All'articolo 578 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «o per prescrizione» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e il reato è estinto per prescrizione, il giudice di appello e la corte di cassazione, dopo aver provveduto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 531-bis e degli articoli 606, comma 3-bis, e 620, comma 1, lettera a), rimettono le parti davanti al giudice civile».

Art. 10.

      1. All'articolo 606 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Se il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, ma il reato risulta estinto per prescrizione, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera a)».


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