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PDL 2705

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2705



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di cittadini italiani in servizio di leva nel periodo dal 1985 al 2005, con particolare riferimento alla morte dei signori Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori, Mirco Bergonzini, Emanuele Scieri

Presentata il 22 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta su casi di morte che hanno colpito militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare senza mai, tuttavia, rivolgere adeguate attenzioni a quei casi che hanno riguardato i cittadini deceduti durante il servizio di leva.

      Più volte il Parlamento ha stigmatizzato con fermezza gli atti di violenza che negli anni precedenti la sospensione della leva obbligatoria hanno funestato numerose caserme d'Italia.

      Alcuni di questi cittadini chiamati alle armi per servire il Paese hanno trovato invece la morte in condizioni drammatiche e per motivi ai quali lo Stato non ha mai saputo dare concrete e adeguate risposte. I genitori e i familiari di questi ragazzi attendono ancora con fiducia che si faccia chiarezza sulle cause che li hanno privati per sempre dei loro figli e dei loro affetti.

      La gravità di alcuni di questi casi, tra i quali quelli degli alpini Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori e Mirco Bergonzini e quello del paracadutista Emanuele Scieri, ha violentemente scosso l'opinione pubblica che, a distanza
 

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di oltre dieci anni, ancora si domanda come possano aver trovato la morte dei giovani ragazzi affidati alle cure dello Stato.

      La Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione potrà dunque proseguire proficuamente il lavoro, talvolta frettoloso, degli organi inquirenti e delle autorità militari, al fine di svelare i fatti che hanno consentito di non giungere mai ad accertare le responsabilità di queste tragiche morti. Per questi motivi si ritiene opportuno proporre nella XVI legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dei cittadini italiani in servizio di leva nel periodo dal 1985 al 2005 con particolare riferimento alla morte dei signori Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori, Mirco Bergonzini, Emanuele Scieri.

      In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'ambito di intervento.

      L'articolo 2 ne determina la composizione.

      L'articolo 3 prevede la costituzione di comitati da parte della Commissione.

      L'articolo 4 disciplina le testimonianze.

      L'articolo 5 determina le modalità di richiesta di atti e di documenti.

      L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto.

      L'articolo 7 stabilisce l'organizzazione interna della Commissione e, in particolare, prevede la possibilità di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.

      L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di cittadini italiani in servizio di leva nel periodo dal 1985 al 2005, con particolare riferimento alla morte dei signori Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori, Mirco Bergonzini, Emanuele Scieri, di seguito denominata «Commissione».

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste una

 

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delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

      6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive e per il rinnovo della Commissione ai sensi del comma 2.

Art. 3.
(Comitati).

      1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

 

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Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.

      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

 

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      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmis- sione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

      5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

 

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Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2009 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

 

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Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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