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PDL 1912

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1912



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, ALLASIA, CROSIO, FOLLEGOT, FUGATTI, LAURA MOLTENI, RIVOLTA, STUCCHI, VANALLI

Riorganizzazione delle competenze nel settore spaziale e aerospaziale

Presentata il 17 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il comparto spaziale e aerospaziale ha subìto, nel corso dell'ultimo ventennio, profonde modificazioni a causa di un susseguirsi di eventi internazionali: se in precedenza i programmi spaziali e aerospaziali potevano essere giustificati prevalentemente in termini politici legati alla contrapposizione dei due blocchi, occidentale e orientale, ora, invece, diventa sempre più cogente l'esigenza di giustificare tali programmi in termini strettamente economici in cui l'efficienza e la competitività siano il «leitmotiv».
      Pertanto anche in Italia l'organizzazione del comparto spaziale e aerospaziale non può essere necessariamente quella delineata nel 1988 con la prima legge organica di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), la legge 30 maggio 1988, n. 186.
      Consapevole di questa esigenza di cambiamento, dettata anche dall'integrazione europea e dalla conseguente dinamica industriale, il Parlamento e i Governi che si sono succeduti hanno tentato, invero, la riorganizzazione del comparto, ricorrendo, negli ultimi anni, allo strumento del decreto legislativo. Si è pervenuti così a vari tentativi di razionalizzazione dell'ASI che ha mantenuto negli anni dal 1988 ad oggi il ruolo di coordinamento delle attività spaziali e aerospaziali sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      L'intervento di riordino dell'ASI, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, si è purtroppo rivelato, come era facilmente prevedibile, del tutto carente e inadeguato, in quanto non rappresenta una soluzione organica al sistema aerospaziale del Paese: sono carenti infatti i necessari collegamenti tra i vari soggetti attori e, in particolare, è assente un concreto riferimento al «soggetto impresa» che oggi ha difficoltà a essere competitivo ai livelli europei.
 

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      Il decreto legislativo in vigore risulta pertanto frammentario, rispondendo soltanto a esigenze particolaristiche e risultando del tutto avulso da una prospettiva moderna che sviluppi in modo efficace i rapporti tra pubblico e privato, tra soggetti di ricerca in senso stretto, come università ed enti pubblici, da un lato, e imprese, dall'altro, tenuto conto, peraltro, che le piccole e medie imprese sono spesso soffocate dalle politiche monopolistiche della grande impresa.
      Né, tanto meno, la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, i cui decreti legislativi di attuazione a tutt'oggi non sono ancora stati adottati, appare utile a fornire una soluzione adeguata alla specificità delle attività spaziali e aerospaziali del Paese.
      Fino ad ora, in sostanza, prescindendo anche dalle specifiche carenze organizzative permanentemente intrinseche dell'ASI, non si è tenuto conto del fatto che le attività spaziali e aerospaziali, per la loro peculiarità, abbracciano più domini di competenza di cui soltanto una parte, certamente non irrilevante, ma tuttavia limitata, è rappresentata dal sistema della ricerca.
      Il rilancio delle attività aerospaziali (o più propriamente, delle attività spaziali e aerospaziali, in quanto è rilevante la contiguità tra i due settori) in una più corretta e ampia prospettiva, in cui vi sia una migliore articolazione anche delle fonti di finanziamento non soltanto pubbliche, ma anche private e correlate a business plan in cui si giustificano gli interventi finanziari nel settore, richiede pertanto un approccio multidisciplinare e composito che tenga conto dei molteplici soggetti pubblici e privati in gioco come università, centri di ricerca, industrie manifatturiere e di servizi e utenti finali.
      Oltre alle attività di ricerca fondamentale stanno infatti crescendo sempre più di importanza le attività inerenti a settori maturi per le applicazioni anche di natura commerciale, come quelle afferenti alle telecomunicazioni e alle osservazioni della terra che, se devono veramente assumere un ruolo trainante per l'apparato produttivo ed economico del Paese, necessitano di un coordinamento allargato a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri, cui va demandata la responsabilità della «policy» del Paese nel settore, al pari di quanto accade nei principali Paesi impegnati nell'arena spaziale.
      Tale inversione di tendenza, che comporta dunque il superamento degli angusti confini della vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può garantire, a livello organizzativo, il superamento delle discrasie esistenti nel settore spaziale e aerospaziale nazionale finora monopolio di ristrette e agguerrite «lobby» di potere, da troppo tempo aduse a muoversi al di fuori di ogni reale competitività in un ambito protetto di finanziamenti governativi non strutturali e non collegati a strategie pluriennali di ampio respiro.
      La vigilanza dell'intero settore spaziale e aerospaziale, proprio nella sua più ampia diversificazione di interessi, non può quindi che risiedere nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui va demandata l'alta autorità di controllo e di indirizzo politico.
      È necessario creare le condizioni ottimali per una crescita diffusa sul territorio del settore spaziale e aerospaziale sempre più caratterizzato da un armonico rapporto tra pubblico e privato e tra strutture a livello centrale e periferico, nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali e delle necessarie autonomie gestionali ispirate a criteri di economicità e di efficienza.
      È inderogabile, pertanto, una radicale revisione degli strumenti di governo del settore spaziale e aerospaziale al fine di garantire una reale capacità di coordinamento complessivo idonea a rappresentare le molteplici esigenze del settore che fanno riferimento alle diversificate e multidisciplinari componenti scientifiche, manifatturiere, di servizi e di utenza.
      La presente proposta di legge, recante norme per la riorganizzazione delle competenze nel settore spaziale e aerospaziale, intende dunque intervenire sulle discrasie esistenti nel settore, articolando la riorganizzazione
 

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stessa secondo i due distinti livelli di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo, e operativo, tecnico e gestionale, che tengono conto delle molteplici componenti di ricerca, industriali e applicative operanti nel settore.
      In tale contesto appare più consono al sistema prevedere a livello tecnico e operativo un ente pubblico meramente esecutivo che espleti soltanto compiti tecnici e gestionali sulla base delle direttive impartite a livello strategico.
      Sulla base delle esposte considerazioni di carattere generale, nella presente proposta di legge, il capo I, con l'articolo 1, individua la riorganizzazione delle competenze aerospaziali e spaziali nei due già citati seguenti livelli: indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo, e operativo, tecnico e gestionale.
      Il capo II disciplina l'indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo. L'articolo 2, in particolare, pone in evidenza che l'alta autorità politica competente in materia è il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 3 riguarda più propriamente il livello di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo, che viene assunto dal Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (CIPSA), costituito dai Ministri interessati e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il CIPSA si avvale del supporto di una segreteria tecnica nelle sue azioni complessive di coordinamento.
      Il capo III disciplina il livello operativo, tecnico e gestionale e, in particolare, l'articolo 4 istituisce in conformità ai princìpi e con le modalità previsti dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia italiana per i programmi spaziali e aerospaziali (AIPSA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Gli articoli 5, 6, 7 e 8 concernono, rispettivamente, i compiti, l'organizzazione, gli strumenti operativi e il personale dell'AIPSA.
      L'articolo 9 prevede i finanziamenti destinati al settore, mentre l'articolo 10 reca le norme transitorie e finali con le quali sono definite le modalità di funzionamento iniziale dell'AIPSA.
      Onorevoli colleghi, si auspica un sollecito iter parlamentare della presente proposta di legge, al fine di giungere al riordinamento di un settore, come quello spaziale e aerospaziale che, in assenza di una tempestiva razionalizzazione, rischia di entrare in una crisi programmatica e gestionale provocata anche dal fatto che l'ASI si è dimostrata sin dalla sua istituzione inidonea e incapace a esplicare in modo corretto le funzioni istituzionali di coordinamento del medesimo settore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
STRUMENTI DI GOVERNO DEL SETTORE SPAZIALE E AEROSPAZIALE

Art. 1.
(Riorganizzazione delle competenze spaziali e aerospaziali).

      1. La riorganizzazione delle competenze spaziali e aerospaziali nazionali è articolata nei seguenti livelli:

          a) livello di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo;

          b) livello operativo, tecnico e gestionale.

Capo II
LIVELLO DI INDIRIZZO STRATEGICO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. L'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento delle politiche relative alle attività spaziali e aerospaziali sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'esercizio di tale competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale degli strumenti di governo previsti dalla presente legge.

Art. 3.
(Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali

 

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(CIPSA), con compiti di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo delle attività nazionali e internazionali facenti capo alle amministrazioni dello Stato impegnate nel settore.
      2. Al CIPSA compete l'approvazione del Piano nazionale spaziale e aerospaziale quinquennale recante le indicazioni delle finalità e degli obiettivi programmatici del settore.
      3. Il CIPSA è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
      4. Il CIPSA adotta un regolamento interno per le funzioni di sua competenza e si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale proveniente dalle amministrazioni di cui al comma 3.
      5. Il CIPSA si avvale di una commissione di esperti con funzioni consultive, relative agli aspetti tecnico-scientifici delle attività spaziali e aerospaziali. La commissione di esperti è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, scienziati ed esperti di fama internazionale con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore spaziale e aerospaziale, designati dai Ministri che compongono il CIPSA.

Capo III
LIVELLO OPERATIVO, TECNICO E GESTIONALE

Art. 4.
(Agenzia italiana per i programmi spaziali e aerospaziali).

      1. È istituita, in conformità ai princìpi e con le modalità previsti dal titolo II del

 

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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia italiana per i programmi spaziali e aerospaziali (AIPSA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge.
      2. L'AIPSA, oltre a svolgere funzioni di supporto al CIPSA, cura l'attuazione del Piano nazionale spaziale e aerospaziale quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, coordina e gestisce le attività scientifiche, industriali e applicative di attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali definite dal CIPSA, secondo le seguenti finalità:

          a) valorizzazione della posizione dell'Italia nel processo di integrazione europea;

          b) valorizzazione della posizione dell'Italia nelle cooperazioni bilaterali e multilaterali;

          c) valorizzazione delle capacità industriali anche con riferimento alle piccole e medie imprese;

          d) promozione delle linee di innovazione e di competitività in termini specifici di trasferimenti tecnologici, produzione industriale di brevetti e diritti di proprietà intellettuale;

          e) valorizzazione delle capacità applicative mediante l'individuazione delle utenze diversificate negli ambiti di riferimento.

Art. 5.
(Compiti dell'AIPSA).

      1. L'AIPSA, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, svolge i seguenti compiti:

          a) promozione, coordinamento e gestione delle attività di carattere scientifico;

          b) promozione e gestione dei programmi e dei prodotti tecnologici precompetitivi con definite potenzialità commerciali anche in regime di cofinanziamento;

 

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          c) gestione dei programmi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture spaziali e aerospaziali nazionali e dei programmi di partecipazione internazionale;

          d) gestione dei programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza istituzionale e privata;

          e) promozione dell'utenza e supporto all'utilizzazione dei beni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Art. 6.
(Organizzazione dell'AIPSA).

      1. L'AIPSA ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'AIPSA ha sede in Roma.
      2. Lo statuto dell'AIPSA è approvato con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPSA, in conformità alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della presente legge.
      3. Sono organi dell'AIPSA:

          a) il direttore;

          b) il comitato direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      4. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del comitato direttivo, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPSA, tra personalità di comprovata esperienza nel settore spaziale e aerospaziale.
      5. L'AIPSA è organizzata in funzione del conseguimento delle finalità e dei compiti previsti dagli articoli 4 e 5. Lo statuto dell'AIPSA, di cui al comma 2, disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, la dotazione organica e la

 

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normativa applicabile in materia di personale.

Art. 7.
(Strumenti operativi).

      1. L'AIPSA, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, affida, mediante appositi contratti, ricerche, studi, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali e aerospaziali a enti e a imprese industriali, nonché a università e a enti di ricerca situati nel territorio nazionale.
      2. Ai fini della valorizzazione dei risultati in campo industriale e applicativo nonché della promozione e dello sfruttamento dei brevetti sul mercato dei beni e dei servizi spaziali e aerospaziali, possono essere costituiti, su proposta del CIPSA, consorzi e società con soggetti pubblici e privati situati nel territorio nazionale, ai quali l'AIPSA può partecipare, previa autorizzazione del CIPSA stesso.

Art. 8.
(Personale).

      1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'AIPSA sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro.
      2. L'AIPSA può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 9.
(Finanziamenti).

      1. I finanziamenti delle attività del Piano nazionale spaziale e aerospaziale

 

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quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono costituiti:

          a) dal contributo ordinario a carico dell'apposito Fondo istituito per il finanziamento del Piano nazionale spaziale e aerospaziale quinquennale, con vincolo di destinazione al funzionamento e alla gestione ordinaria dell'AIPSA, la cui copertura è assicurata ai sensi dell'articolo 10, comma 6;

          b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea;

          c) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;

          d) da altri impegni derivanti dal Piano nazionale spaziale e aerospaziale quinquennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

          e) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

          f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, di prodotti industriali e di beni immateriali di interesse spaziale e aerospaziale dell'AIPSA, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;

          g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 10.
(Norme transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi e il direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nominati ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono dichiarati decaduti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario per assicurare le funzioni di ordinaria amministrazione delle attività facenti capo all'ASI alla medesima data di entrata in

 

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vigore, fino alla nomina degli organi dell'AIPSA nel termine di cui al comma 2.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'AIPSA e ad essa sono trasferiti i compiti e le funzioni svolti dall'ASI, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Nello stesso termine si provvede alla nomina degli organi dell'AIPSA. Conseguentemente, il citato decreto legislativo n. 128 del 2003 è abrogato.
      3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, l'AIPSA succede nei rapporti relativi alle attività svolte dall'ASI e ad essa sono trasferiti gli impianti e le strutture dell'ASI stessa.
      4. Entro il termine di cui al comma 2, l'AIPSA provvede, a domanda, all'inquadramento del personale di ruolo dell'ASI in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con contestuale soppressione dei relativi ruoli, nonché all'inquadramento dei vincitori di concorsi già banditi alla stessa data. Il contratto integrativo di lavoro definisce l'equiparazione delle qualifiche e dei profili professionali per il personale proveniente dall'ASI.
      5. L'AIPSA succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo dell'ASI di cui al comma 4, alle condizioni economiche e normative applicate al medesimo personale alla data del trasferimento, fermi restando i diritti e le mansioni anteriormente maturati.
      6. Le risorse di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, nonché le autorizzazioni di spesa nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dei Ministeri componenti il CIPSA e destinati ad attività spaziali e aerospaziali sono utilizzate a copertura del contributo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge.


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