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PDL 2836

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2836



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 19 ottobre 2009
 

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 è stata firmata dall'Italia nella stessa data; nonostante che il nostro Paese sia stato uno dei primi firmatari della Convenzione, ad oltre venti anni di distanza non è stato ancora emanato il previsto provvedimento di autorizzazione alla ratifica della stessa.
      La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge e l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, hanno dato attuazione alla maggior parte dei princìpi enunciati dalla Convenzione. Per taluni aspetti la legislazione nazionale è andata oltre e ha superato le previsioni minime stabilite dalla stessa Convenzione ai fini della tutela degli animali da compagnia.
      Tuttavia nell'ordinamento nazionale le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, concernenti il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (taglio della coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti), non sono state previste in alcun atto legislativo, fatte salve le recenti ordinanze contingibili e urgenti a «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani», tra cui l'ultima ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009, vigenti solo per un periodo limitato di tempo e nelle quali non si possono prevedere sanzioni. Il presente intervento legislativo introduce sanzioni penali da irrogare nei confronti degli autori di tali condotte.
      È emersa, inoltre, la necessità di prevedere un adeguato regime sanzionatorio che funga da deterrente per l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio nazionale. Le disposizioni introdotte prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per le fattispecie più gravi, nei casi in cui l'introduzione illecita di animali da compagnia nel territorio nazionale avvenga «reiteratamente o tramite attività organizzate», mentre sono previste sanzioni amministrative nel caso in cui condotte analoghe vengano realizzate in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o senza reiterazione della condotta. Queste norme sono finalizzate a dare piena esecuzione all'articolo 12 della Convenzione, che impegna le Parti contraenti a prevedere l'identificazione permanente degli animali, impegno che può essere adempiuto solo se gli animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale, in particolare cani e gatti, quelli per i quali si verifica il fenomeno dell'importazione illegale, siano identificati e muniti delle certificazioni previste dalla legislazione vigente.
      La necessità di ratificare la Convenzione, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua adozione, scaturisce soprattutto dall'esigenza di prevedere un adeguato regime sanzionatorio per le condotte sopra descritte.

Esame delle disposizioni.

      La Convenzione si compone di ventitré articoli.

      Articolo 1. Riguarda le definizioni: in particolare vengono fornite le definizioni

 

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di «animale da compagnia», ma anche dei termini: «commercio di animali da compagnia», «allevamento e custodia a fini commerciali», «rifugio per animali», «animale randagio».

      Articolo 2. Prevede che le Parti contraenti adottino provvedimenti adeguati per dare effetto alle disposizioni della Convenzione relativamente agli animali da compagnia e agli animali randagi. Ai paragrafi 2 e 3, inoltre, è stabilito che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali da compagnia e delle specie selvatiche, nonché la facoltà di ogni Paese di adottare norme più restrittive. Sulla base di tale articolo sono fatte salve le norme nazionali vigenti in materia di protezione degli animali da compagnia e di lotta contro il randagismo.

      Articolo 3. Detta due princìpi fondamentali per il benessere degli animali: il divieto di causare inutili dolori e sofferenze e quello di abbandonare gli animali da compagnia.

      Articolo 4. Attraverso questo articolo sono stabilite le condizioni minime per il mantenimento di un animale da compagnia e viene stabilito che chiunque lo detenga o abbia accettato di occuparsene è responsabile della salute e del benessere dell'animale stesso, al quale deve assicurare cure e attenzioni adeguate in rapporto ai suoi bisogni etologici sulla base della specie, della razza e dell'età. Viene poi affermato il principio secondo il quale non devono essere tenuti come animali da compagnia gli animali che non siano adatti alla vita in cattività (animali selvatici).

      Articolo 5. Tratta della riproduzione animale, che deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali dei riproduttori e che deve tenere conto dei rischi per la salute e del benessere della madre e della progenie.

      Articolo 6. Stabilisce il limite di sedici anni di età per l'acquisto di un animale da compagnia.

      Articolo 7. Affronta il problema dell'addestramento degli animali da compagnia, stabilendo il principio che l'addestramento deve avvenire con metodi che non ne compromettano la salute e il benessere; vieta inoltre l'utilizzo di mezzi artificiali che causino ferite, dolore o afflizioni inutili. Sulla base di tale principio si considera vietato anche l'uso di collari e di strumenti elettrici per l'addestramento dei cani.

      Articolo 8. Stabilisce che chiunque eserciti un'attività di commercio, allevamento o custodia per fini commerciali oppure gestisca un rifugio per animali da compagnia deve dichiararlo all'autorità competente entro un termine adeguato. La normativa nazionale (articolo 5 del citato accordo del 6 febbraio 2003) prevede in tali casi l'autorizzazione ai sensi del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

      Articolo 9. Regolamenta l'utilizzo degli animali da compagnia per scopi legati alla pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e altre manifestazioni analoghe. Tale utilizzo è consentito esclusivamente nel caso in cui agli animali siano assicurate le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, e purché sia salvaguardato il loro stato di salute e di benessere (anche in questo caso esiste un'apposita disposizione nell'accordo del 6 febbraio 2003). È anche imposto il divieto di somministrazione di sostanze e di trattamenti tali da determinare un innalzamento o una diminuzione delle loro naturali prestazioni (divieto già sanzionato nell'ordinamento italiano dall'articolo 544-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 2004).

      Articolo 10. Dispone il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici, quali il taglio della coda, delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Sono previste eccezioni relativamente agli interventi necessari per ragioni di medicina

 

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veterinaria e per impedire la riproduzione. Gli interventi che provocano dolore devono essere effettuati in anestesia da un medico veterinario; l'articolo prevede la possibilità di esecuzione degli interventi che non necessitano di anestesia anche da parte di persone competenti in conformità con la legislazione nazionale (ma ciò in Italia non è possibile).

      Articolo 11. Stabilisce che solo un veterinario o un'altra persona competente (ma ciò in Italia non è possibile) possa effettuare la soppressione degli animali da compagnia (in Italia vietata, salvo il caso in cui siano dichiarati gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità) e fornisce indicazioni circa i requisiti che i metodi utilizzati devono avere, stabilendo il divieto di utilizzo di taluni metodi.

      Articolo 12. Affronta il problema del randagismo, nel senso che lascia ai Paesi aderenti la facoltà di adottare, attraverso norme nazionali, provvedimenti atti a ridurre il numero degli animali randagi presenti sul territorio. Tuttavia stabilisce che i provvedimenti adottati devono essere tali da non provocare dolori e sofferenze inutili agli animali, in particolare durante gli interventi di cattura e di detenzione, o l'eventuale soppressione. Deve essere sottolineato che in base alla normativa vigente è vietata la soppressione degli animali da compagnia, salvo che nel caso in cui siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. L'uccisione degli animali (tranne i casi consentiti) è reato ai sensi dell'articolo 544-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Inoltre l'articolo in questione prevede l'identificazione permanente dei cani e dei gatti con mezzi adeguati e il più possibile indolori, nonché la registrazione degli animali e del relativo proprietario. Tale disposizione deve leggersi in maniera combinata con la normativa nazionale in materia (legge n. 281 del 1991 e citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 di attuazione dell'accordo del 6 febbraio 2003) che prevede come unico metodo di identificazione dei cani di proprietà il microchip nonché l'istituzione dell'anagrafe canina regionale interconnessa con quella nazionale. L'attuale normativa italiana, invece, non prevede l'obbligo di identificazione dei gatti di proprietà e la relativa anagrafe regionale e nazionale; l'obbligo di identificare con microchip sussiste solo in caso di movimentazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

      Articolo 13. Stabilisce che può essere fatta eccezione al rispetto dei princìpi della Convenzione, relativamente alle operazioni di cattura, mantenimento e uccisione di animali randagi, solo nel caso in cui sia inevitabile nel contesto di piani di controllo delle malattie.

      Articolo 14. Tratta dell'impegno per le Parti contraenti di promuovere programmi di informazione e di educazione rivolti a tutti coloro che hanno rapporto a qualunque titolo con gli animali da compagnia (allevatori, addestratori, detentori eccetera). La formazione dovrà riguardare il corretto rapporto uomo-animale, la gestione, il possesso responsabile e la riproduzione consapevole. Tali attività sono già previste e trovano adeguata copertura finanziaria in disposizioni di legge già in vigore.

      Gli articoli da 15 a 23 si riferiscono agli aspetti di natura giuridico-amministrativa concernenti le consultazioni multilaterali, gli emendamenti, la ratifica, l'entrata in vigore, l'adesione degli Stati non membri, la clausola territoriale, le riserve, la denuncia e le notifiche.
      In particolare, si segnala che la partecipazione alle consultazioni di cui all'articolo 15 sarà assicurata dal rappresentante nazionale che già partecipa alle riunioni del Consiglio d'Europa.
      Il disegno di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 del disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
      L'articolo 3 apporta modifiche al codice penale, in particolare all'articolo 544-bis, eliminando dalla norma che sanziona l'uccisione degli animali le parole: «per

 

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crudeltà», e sostituisce l'articolo 544-ter del medesimo codice penale. La Convenzione, alla quale si intende dare esecuzione con il presente intervento normativo, vieta, come già ricordato, all'articolo 3, di causare inutilmente dolori, sofferenze o afflizioni agli animali da compagnia, oltre a vietare, all'articolo 10, interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici. Per adeguare la normativa interna a tali disposizioni, rendendola rispondente alle attuali istanze culturali nei confronti della sensibilità degli animali, si è sostituito l'articolo 544-ter del codice penale, prevedendo le seguenti modifiche:

          1) eliminazione del riferimento alla crudeltà, elemento previsto nell'attuale formulazione della norma codicistica per la sussistenza del reato;

          2) introduzione di una specifica previsione che sanzioni il taglio o l'amputazione delle coda o delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie e dei denti ovvero gli altri interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale o finalizzati a scopi non terapeutici;

          3) adeguamento dell'entità delle sanzioni per le diverse condotte previste.

      L'opportunità di introdurre tali previsioni nel codice penale attraverso la modifica dell'articolo 544-ter, con la loro conseguente applicazione a tutti gli animali e non solo, quindi, agli animali da compagnia, emerge in primo luogo dall'elevata sensibilità raggiunta nell'attuale contesto sociale nei confronti di ogni specie animale e, inoltre, dalla considerazione che l'ampia definizione contenuta nell'articolo 1 della Convenzione, che definisce «da compagnia» ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per il suo diletto e come compagnia, non avrebbe permesso l'individuazione di una specifica categoria di animale da compagnia, determinazione necessaria nella formulazione di fattispecie incriminatrici penali data la sussistenza, nel nostro ordinamento, dei princìpi costituzionali di determinatezza e di tassatività. Peraltro, il dettato dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, il quale prevede che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale (titolo nel quale è inserito l'articolo 544-ter) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto e di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circensi, di giardini zoologici, nonché nei casi previsti dalle altre leggi speciali in materia di animali, permette di applicare, ove prevista, la legislazione speciale. Il primo comma della nuova formulazione dell'articolo 544-ter prevede l'irrogazione della sanzione penale della reclusione da tre a quindici mesi o della multa da 3.000 a 18.000 euro nei confronti di chiunque, senza necessità, cagioni una lesione a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili, ovvero gli somministri sostanze stupefacenti o vietate, o comunque sottoponga l'animale a trattamenti che procurino un danno alla sua salute (tutte condotte già sanzionate nell'attuale formulazione dell'articolo 544-ter del codice penale). Il secondo comma dell'articolo 544-ter del codice penale prevede l'irrogazione della medesima sanzione penale nei confronti di chiunque sottoponga l'animale a specifici interventi (taglio o amputazione della coda o delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie o dei denti), ovvero a interventi chirurgici finalizzati a scopi non terapeutici o destinati a modificarne l'aspetto, considerando tali condotte come particolari forme di maltrattamento. Il terzo comma della norma codicistica in esame prevede un'aggravante ad effetto speciale, disponendo che la sanzione venga aumentata della metà se dai maltrattamenti derivi la morte dell'animale. Il quarto comma prevede un'ipotesi di esclusione della punibilità che ricorre qualora l'intervento chirurgico sia

 

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eseguito da un medico veterinario o per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale.
      L'articolo 4 del disegno di legge introduce il reato di traffico illecito di animali da compagnia prevedendo le relative sanzioni penali. Quanto alla collocazione sistematica della norma, la disposizione non è stata inserita nel codice penale data la presenza di numerosi rinvii mobili a disposizioni comunitarie che attualmente disciplinano, seppure per finalità sanitarie, le modalità per gli scambi comunitari ed extracomunitari di animali [in relazione agli scambi comunitari: decreto legislativo n. 28 del 1993, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE; decreto legislativo n. 633 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE; citato regolamento (CE) n. 998/2003; decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003; regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004; in relazione alle importazioni di animali da Paesi terzi: decreto legislativo n. 93 del 1993, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE; regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004; decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004]. Il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'irrogazione della sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca nel territorio nazionale cani o gatti (animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003) privi di sistemi di identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Sono state previste sanzioni solo per il traffico illecito di cani e di gatti in quanto è per queste categorie di animali da compagnia che in concreto si rilevano tali condotte. Il comma 2 dispone che la stessa pena si applichi a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, trasporti, ceda o riceva cani o gatti illecitamente introdotti nel territorio nazionale privi di sistemi di identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. È prevista un'aggravante (comma 3) se gli animali illecitamente introdotti siano cuccioli (età inferiore alle otto settimane) o provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione di malattie proprie della specie. Il comma 4 dispone che, nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti nei commi 1 e 2, si applichi l'articolo 544-sexies del codice penale, che prevede la confisca dell'animale (salvo che appartenga a persona estranea al reato), nonché la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza è pronunciata nei confronti di soggetto che svolga tali attività; in caso di recidiva è prevista l'interdizione dall'esercizio delle medesime attività. Gli ultimi due commi dell'articolo in esame prevedono che gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca siano affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto n. 601 del 1931.
      Agli oneri derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, si farà fronte mediante il fondo previsto dall'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, così come incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dal disegno di legge.
      L'articolo 5 stabilisce sanzioni amministrative per chi introduce animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della legislazione vigente. Le condotte sanzionate sono in parte analoghe a quelle previste dall'articolo 4, ma in quanto relative a fattispecie di introduzione di animali da compagnia poste in essere da soggetti che non abbiano approntato allo scopo un'attività organizzata, sono da considerare meno lesive del principio
 

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di offensività e pertanto punibili con sanzioni amministrative. Il comma 1 prevede che sia soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto, chiunque introduca nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale. Il comma 2 prevede che venga irrogata una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto nei confronti di chiunque introduca nel territorio nazionale cani e gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (mancanza di certificazioni sanitarie eccetera); tale seconda ipotesi è stata distinta dalla prima in quanto queste ultime violazioni possono, a determinate condizioni, essere regolarizzate (articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28), dato per il quale è stato previsto che la sanzione venga applicata solo in mancanza di regolarizzazione. La stessa sanzione prevista dal comma 2 si applica a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l'identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata). Si applicherà una sanzione più elevata, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni animale introdotto se i cani e i gatti siano cuccioli o provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
      L'articolo 6 prevede sanzioni amministrative accessorie a carico del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale che commetta più violazioni delle disposizioni dell'articolo 5, al fine di aumentare l'efficacia deterrente della sanzione. Il comma 1 prevede che il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle norme che sanzionano l'introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5), in un periodo di tre anni, sarà soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi; la sanzione sarà applicata nella misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. Il comma 2 prevede che la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione venga irrogata al titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. Tale norma dispone che venga irrogata una sanzione all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione (atti necessari per realizzare scambi intracomunitari di animali). Il comma 3 prevede la sanzione della revoca dell'autorizzazione nel caso di commissione di cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente disegno di legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 1993, nel periodo di tre anni.
      Il procedimento di applicazione di tali sanzioni amministrative è definito all'articolo 7 del disegno di legge, prevedendosi (comma 5) che le autorità competenti a irrogarle siano, negli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 del medesimo articolo 7, al fine di aumentare l'efficacia deterrente delle sanzioni amministrative, preso atto che in concreto le violazioni vengono spesso commesse da stranieri, nei confronti dei quali l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie può essere difficoltosa, prevede che quando l'introduzione illecita di animali da compagnia venga commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applica l'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel quale è stabilito che nel caso in cui il trasgressore non paghi immediatamente la sanzione in misura ridotta, egli dovrà versare all'agente accertatore a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (o nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta);
 

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in mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia adempiuto l'onere del versamento e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il comma 3 disciplina le modalità di custodia, a spese del responsabile, del veicolo per il quale sia stato disposto il fermo e le modalità per il ricovero, sempre a spese del responsabile della violazione, degli animali illecitamente introdotti. Il comma 4 prevede modalità per l'aggiornamento periodico dell'entità delle sanzioni amministrative.
      L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.
      Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 281 del 1991 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, di attuazione dell'accordo del 6 febbraio 2003.
      Dall'attuazione della Convenzione non derivano oneri per la finanza pubblica. Pertanto, non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, è stata firmata dall'Italia nella stessa data, ma, nonostante il nostro Paese sia stato uno dei primi firmatari della Convenzione, ad oltre venti anni di distanza non è stato ancora emanato il previsto provvedimento di ratifica della stessa.
        La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge e l'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno dato attuazione alla maggior parte dei princìpi enunciati dalla Convenzione e, per taluni aspetti, la legislazione nazionale è andata oltre e ha superato le previsioni minime stabilite dalla stessa Convenzione ai fini della tutela degli animali da compagnia.
        Tuttavia, nell'ordinamento nazionale, le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, concernenti il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (taglio della coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti), non sono state previste in alcun atto legislativo, fatte salve le recenti ordinanze contingibili e urgenti a «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani», vigenti solo per un periodo limitato di tempo, le quali non prevedono, tuttavia, le relative sanzioni per tali condotte. Il presente intervento legislativo introduce sanzioni penali da irrogare nei confronti degli autori di tali condotte. È emersa, inoltre, la necessità di prevedere un adeguato regime sanzionatorio che funga da deterrente per l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio nazionale. Le disposizioni introdotte prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per le fattispecie più gravi, nei casi in cui l'introduzione illecita di animali da compagnia sul territorio nazionale avvenga «tramite attività continuative organizzate», mentre sono previste sanzioni amministrative nel caso in cui condotte analoghe vengano realizzate in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o senza reiterazione della condotta. Queste norme sono finalizzate a dare piena esecuzione all'articolo 12 della Convenzione, che impegna le Parti contraenti a prevedere l'identificazione permanente degli animali, impegno che può essere adempiuto solo se gli animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale, in particolare cani e gatti, quelli per i quali si verifica il fenomeno dell'importazione illegale, siano identificati e muniti delle certificazioni previste dalla legislazione vigente. La necessità di ratificare la Convenzione, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua

 

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emanazione, scaturisce soprattutto dall'esigenza di prevedere un adeguato regime sanzionatorio per le condotte sopra descritte.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Come indicato nella lettera A), la nostra normativa in materia ha già attuato la maggior parte dei princìpi enunciati dalla Convenzione. In particolare la legge n. 281 del 1991 ha dettato norme in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, attuando molti dei princìpi contenuti nel capitolo III della Convenzione (articolo 12, riduzione del numero di animali randagi, e articolo 13, eccezione per quanto riguarda la cattura, il mantenimento e l'uccisione per gli animali randagi); accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, con il quale le regioni e il Governo si sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1993; legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; ordinanze contingibili e urgenti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
        Quanto agli scambi comunitari di animali, la materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

            decreto legislativo n. 28 del 1993, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, che detta disposizioni per la movimentazione all'interno della Comunità europea di tutti gli animali vivi;

            decreto legislativo n. 633 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, che detta norme specifiche per talune specie di animali tra i quali cani e gatti;

            regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e, in particolare, l'articolo 5 che dispone che in occasione dei loro movimenti tra Stati membri, cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto, e l'allegato I, parte A, che individua nella più ampia categoria degli animali da compagnia i cani e i gatti;

            decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti;

 

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            regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale.

        In relazione alle importazioni di animali dai Paesi terzi la materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

             decreto legislativo n. 93 del 1993, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

            regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità europea;

            decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge sanziona condotte già vietate ma non sanzionate dalle ordinanze contingibili e urgenti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (divieto di interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi e non eseguiti con modalità certificate da un medico veterinario, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), prevedendo, in particolare, l'applicazione della sanzione penale della reclusione o della multa, attraverso la configurazione di tali condotte come condotta di maltrattamento punita ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, rubricato «maltrattamento di animali».
        Lo stesso disegno di legge prevede un'ulteriore sanzione penale non prevista nella nostra normativa, relativa alla condotta del traffico illegale di animali da compagnia.
        Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per l'introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Tale intervento rispetta i princìpi costituzionali del nostro ordinamento.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Tale intervento rispetta il riparto di competenze esistente nel nostro ordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

 

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Trento e di Bolzano, anche sulla base dei princìpi sanciti dal citato accordo del 6 febbraio 2003.

F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Al momento non vi sono progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga.

G) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con le normative comunitarie.

B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione in merito.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

        Le nuove definizioni del disegno di legge sono quelle previste dalla Convenzione europea oggetto della ratifica, quali quelle di animale da compagnia, commercio di animali da compagnia, allevamento e custodia di animali da compagnia, animale randagio e rifugio per animali.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti e aggiornati.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Attraverso il disegno di legge vengono introdotte nuove ipotesi di reato, viene apportata una modifica all'articolo 544-bis del codice

 

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penale (reato di maltrattamento di animali), è sostituito l'articolo 544-ter del medesimo codice e vengono introdotte nuove sanzioni amministrative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il disegno di legge in esame non ha effetti abrogativi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

        Legge 14 agosto 1991, n. 281: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
        Questa legge enuncia come principio generale che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».
        Attraverso questa legge viene istituita l'anagrafe canina a livello locale e viene disposto l'obbligo di identificazione dei cani mediante tatuaggio. La legge, inoltre, stabilisce il divieto di soppressione e di destinazione dei cani vaganti o abbandonati alla sperimentazione; i cani randagi devono essere ricoverati nei canili e nei rifugi; pertanto, la stessa legge prevede il risanamento dei canili comunali preesistenti e la costruzione di rifugi per cani.
        I cani ospitati nei canili e nei rifugi, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, dopo il trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e il trattamento per altre malattie trasmissibili.
        Ai sensi della citata legge devono essere attuati programmi di prevenzione del randagismo, sia mediante iniziative di carattere culturale - educativo (anche in ambito scolastico) che con il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite.
        I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo; gli enti e le associazioni protezionistici possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie feline che vivono in libertà.
        È istituito un fondo per l'attuazione della legge, finalizzato precipuamente alla lotta al randagismo, che ogni anno viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base all'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, devono, con propria normativa, provvedere a disciplinare quanto disposto dalla stessa legge, con particolare riguardo all'istituzione dell'anagrafe canina, ai criteri di risanamento dei canili comunali e alla costruzione dei rifugi per cani, nonché ai criteri per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

 

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        Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno provveduto all'emanazione delle leggi di attuazione della legge n. 281 del 1991 in tempi diversi e in alcuni casi con molti anni di ritardo; in particolare si sottolinea che le ultime due regioni in ordine cronologico sono state la Sicilia (legge regionale 3 luglio 2000, n. 15) e la Lombardia (legge regionale 20 luglio 2006, n. 16).

        Circolare del Ministero della sanità 14 maggio 2001, n. 5: «Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281».
        Emanata allo scopo di effettuare una valutazione dello stato di attuazione della legge n. 281 del 1991 dopo dieci anni dalla sua data di entrata in vigore, la circolare in questione ribadisce la necessità dell'anagrafe canina, afferma l'opportunità di identificazione dei cani mediante microchip e sottolinea l'importanza delle sterilizzazioni per limitare la proliferazione dei cani randagi. Inoltre chiarisce che nella sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi per cani i comuni devono valutare non solo i costi, ma anche le garanzie di tutela del benessere degli animali; le convenzioni, pertanto, devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali.

        Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003.
        Attraverso tale accordo, che riprende i princìpi enunciati dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, viene affermato il principio che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo stato di benessere. Viene posto l'accento sulla necessità di controllare la riproduzione degli animali da compagnia sia per tutelare il benessere dei riproduttori che per evitare il fenomeno degli abbandoni. L'accordo in questione introduce il microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani e istituisce le banche dati informatizzate regionali e la banca dati nazionale presso l'allora Ministero della salute. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano s'impegnano a concordare le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.
        L'Accordo stabilisce, inoltre, il termine di trenta giorni per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore. Sono, altresì, fornite indicazioni in merito alle attività di commercio, allevamento e addestramento e, in particolare, sono stabiliti i requisiti minimi per le suddette attività.
        L'accordo prevede che il Ministero della salute promuova programmi di informazione e di educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere programmi analoghi di informazione e di educazione.
        Le regioni possono prescrivere che, in occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di altre analoghe manifestazioni, l'organizzatore versi una quota fino al

 

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5 per cento dell'incasso, vincolata all'utilizzo per iniziative svolte in favore del benessere degli animali.
        Infine, mediante questo accordo viene ufficialmente riconosciuta la validità della pet-therapy.

      Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio».
        Gli animali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono cani, gatti e furetti.
        Il regolamento prevede:

            l'identificazione degli animali mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore) o un tatuaggio (fino al 3 luglio 2011);

            il possesso di un passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato di provenienza.

        Gli animali provenienti da Paesi terzi devono essere:

            identificati mediante microchip;

            accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che attesti il rispetto delle norme sanitarie del regolamento in oggetto.

        Legge 20 luglio 2004, n. 189: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».
        Questa legge apporta modifiche al codice penale sostituendo l'articolo 727 e inserendo nel libro II il titolo IX-bis, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».
        In base a tali modifiche sono considerati reati penali:

            l'uccisione degli animali;

            il maltrattamento degli animali;

            l'organizzazione di spettacoli o di manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;

            l'organizzazione non autorizzata di combattimenti tra animali;

            l'allevamento e l'addestramento di animali destinati alla partecipazione ai combattimenti;

            l'organizzazione e l'effettuazione di scommesse sui combattimenti tra animali;

            l'abbandono di animali;

            l'utilizzazione di cani e di gatti per la produzione o per il confezionamento di pelli, pellicce e capi di abbigliamento costituiti

 

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dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l'importazione delle stesse nel territorio nazionale.

        Gli animali sottoposti a sevizie o a maltrattamenti ovvero utilizzati in combattimenti non autorizzati sono, in caso di condanna del proprietario, sempre confiscati.
        Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o ad enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'interno; il Ministero dell'interno ha già iniziato a rilasciare i decreti di riconoscimento per gli enti e le associazioni che, avendo fatto apposita richiesta, sono in possesso dei requisiti prescritti.
        Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge sono destinate alle associazioni o agli enti che hanno in affidamento gli animali sequestrati; in merito a tale aspetto sono in corso le procedure necessarie a far introitare le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie al fine della successiva ripartizione alle suddette associazioni ed enti.

        Ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008: «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani».
        In questa ordinanza vengono affermati, tra l'altro, oltre alle previsioni per contrastare gli episodi di aggressione da parte dei cani, alcuni aspetti di tutela del benessere degli animali particolarmente qualificanti, come il divieto di doping, del taglio delle orecchie, della recisione delle corde vocali e dell'utilizzo dei collari elettrici. L'ordinanza è stata in vigore fino al 27 gennaio 2009, attualmente è in corso di adozione una nuova ordinanza contingibile e urgente.

        Ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008: «Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina».
        Con questa ordinanza si definiscono le modalità tecniche e operative per assicurare l'interoperatività della banca dati nazionale con le anagrafi regionali.
        Questo provvedimento mira a dare un'accelerazione all'implementazione dell'anagrafe nazionale e al raggiungimento degli scopi per i quali è stata istituita e cioè:

            permettere la rapida e sicura rintracciabilità degli animali vaganti sul territorio e muniti di sistema identificativo;

            monitorare le caratteristiche della popolazione canina nazionale esistente e la sua evoluzione nel tempo;

            monitorare l'attività di rilascio dei passaporti per cani, gatti e furetti.

 

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        L'ordinanza presenta diversi aspetti caratterizzanti, tra i quali:

            l'obbligatorietà dell'identificazione mediante microchip, applicato da un veterinario, con contestuale registrazione da parte di quest'ultimo nell'anagrafe canina dei soggetti identificati;

            controllo sull'utilizzo dei microchip attraverso la registrazione dei produttori e dei distributori e la rintracciabilità dei lotti venduti;

            responsabilizzazione dei veterinari pubblici e privati che, nell'espletamento della loro attività professionale, sono tenuti a verificare la presenza del sistema identificativo;

            coinvolgimento della polizia locale, che si deve munire di dispositivi di lettura per verificare l'avvenuta applicazione dei microchip;

            attribuzione ai direttori delle aziende sanitarie locali del compito di provvedere all'attuazione della legge n. 281 del 1991, dell'accordo del 6 febbraio 2003 e della stessa ordinanza.

        Per quanto concerne i movimenti commerciali di cani e di gatti, occorre distinguere tra scambi comunitari e importazioni.

Scambi comunitari

        Le norme che disciplinano la materia sono:

            decreto legislativo n. 28 del 1993 (attuazione delle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE), che concerne la movimentazione di tutti gli animali vivi (norma cosiddetta «orizzontale»); si segnala, in particolare, l'articolo 11 circa i controlli nel luogo di destinazione che tuttavia non possono essere sistematici e discriminatori. Gli adempimenti dei destinatari degli animali sono fissati nei commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo. La prevista registrazione dei destinatari agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari è disciplinata dal decreto del Ministro della sanità 20 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001; la registrazione comporta per i destinatari diversi obblighi elencati nel decreto citato, nel quale vengono anche espressamente richiamate le sanzioni previste nello stesso decreto legislativo n. 28 del 1993. Si evidenziano i commi 6 e 7 dell'articolo 13; in particolare il comma 7 prevede che in casi di irregolarità, concernenti il certificato o i documenti che scortano gli animali, deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione;

            decreto legislativo n. 633 del 1996 (attuazione della direttiva 92/65/CEE), che prevede norme specifiche per talune specie di animali (norma cosiddetta «verticale») tra le quali i cani, i gatti e i furetti; la direttiva 92/65/CEE è stata più volte modificata sia nell'articolato che negli allegati anche da taluni regolamenti comunitari i quali in quanto direttamente applicabili, non sono stati trasposti nel decreto medesimo. Si segnala in proposito, per la materia trattata, la modifica apportata dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 998/2003 all'articolo 10

 

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della direttiva, che disciplina proprio le condizioni sanitarie per gli scambi comunitari di cani, gatti e furetti; pertanto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 633 del 1996 va letto tenuto conto delle specifiche modifiche apportate dal regolamento citato;

            regolamento (CEE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (appare opportuno evidenziare quanto riportato nella parte 3 del certificato sanitario (casella III.9) per le varie violazioni della normativa sanitaria).

        Decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.

Importazioni dai Paesi terzi

        Le norme che disciplinano la materia sono:

            decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea); tale normativa concerne tutti gli animali vivi (norma cosiddetta «orizzontale»). Il decreto legislativo dispone che tutti gli animali vivi prima di essere introdotti nel territorio comunitario da un Paese terzo vengano sottoposti, presso i posti di ispezione frontalieri veterinari, ai controlli documentali di identità fisici (riguardanti anche il benessere) e, se del caso, di laboratorio. In presenza di esiti favorevoli il posto di ispezione frontaliero rilascia l'autorizzazione all'importazione degli animali tramite il rilascio del documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità. Tale documento accompagna gli animali fino al luogo di prima destinazione nel territorio dell'Unione europea;

            decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (norma cosiddetta «verticale»).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 544-bis, le parole: «per crudeltà o» sono soppresse;

          b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

      «Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

 

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      La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
      Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
      La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale».

Art. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).

      1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
      2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
      3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età inferiore a otto settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

 

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      4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 544-sexies del codice penale.
      5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
      6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dalla presente legge.

Art. 5.
(Introduzione illecita di animali da compagnia).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione

 

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vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
      4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età inferiore a otto settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie).

      1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
      2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
      3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle

 

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disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
      4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
      5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art. 7.
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

      1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
      2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione,

 

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ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
      4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
      5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
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