|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2711 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, avvalendosi, per la loro predisposizione, del supporto di una commissione di tecnici nominati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, anche sulla base di una pianificazione pluriennale, attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti, prevedendo:
a) il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
b) il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze armate e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, a regime, specifici automatismi di avanzamento, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, nelle qualifiche iniziali del ruolo immediatamente successivo a quello di appartenenza, mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuare dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza;
b) prevedere, in via transitoria, che il personale di cui alla presente legge sia inquadrato nel grado o nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata;
c) valorizzare, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, il personale che non abbia concluso i corsi di aggiornamento per cause non dipendenti dalla propria volontà;
d) prevedere, in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, già vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché il personale entrato a far parte del medesimo ruolo per meriti straordinari, sia inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi
e) prevedere, in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, entrato a far parte del ruolo ai sensi dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, sia inquadrato nel ruolo degli ispettori o dei marescialli, i cui appartenenti assumono gli obblighi e le funzioni previsti per il personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo ordinario e sono a questo sovraordinati gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella qualifica, eventualmente previa frequenza di un corso di aggiornamento, facendo salva, in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo;
f) valorizzare, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, di cui alle lettere d) ed e), che non abbia concluso gli eventuali corsi di aggiornamento per cause non dipendenti dalla propria volontà;
g) rimodulare il ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento dei commissari e degli ufficiali, articolato in quattro qualifiche o gradi corrispondenti prevedendo:
1) che l'accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti che rivestono la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente capo e qualifiche o gradi
2) che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli subordinati con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, con riserva del 30 per cento dei posti al personale che riveste la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente capo, anche se privo del prescritto titolo di studio;
3) in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato nel grado o nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
4) in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di sostituto commissario o gradi o qualifiche corrispondenti sia inquadrato, eventualmente previa frequenza di un corso di aggiornamento e di formazione professionali, secondo l'ordine di ruolo, nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
h) assicurare, in termini di opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno per tutti gli appartenenti ai ruoli di ciascuna Forza di polizia o Forza armata che hanno preso servizio a decorrere dal 1o gennaio 1980, l'equo riallineamento delle posizioni del personale, anche prevedendo l'ampliamento dei ruoli immediatamente superiori;
i) prevedere, fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera g), le occorrenti disposizioni transitorie finalizzate a individuare ulteriori e differenti percorsi di riqualificazione professionale, anche prevedendo l'inquadramento o l'avanzamento a qualifiche superiori,
l) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, analoghi a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal quindicesimo anno di servizio effettivamente prestato;
m) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età o per decesso;
n) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per infermità anche quando sia stata presentata la domanda per il transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, affinché possano esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere, dopo l'acquisizione dei pareri o la decorrenza del termine di cui al primo periodo e almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il Governo può comunque procedere all'adozione dei decreti legislativi.
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 1 e con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 2, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, le amministrazioni competenti delle Forze di polizia sono tenute a bandire i concorsi necessari ad assicurare la copertura di eventuali carenze nei rispettivi organici.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
|