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PDL N. 2711

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2711



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Presentata il 23 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di provvedere a un riordino dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia, nonché del personale delle Forze armate è oramai una necessità sentita e riconosciuta da ogni componente politica e fortemente richiesta dagli uomini e dalle donne che servono lo Stato indossando una divisa.
      Con la presente proposta di legge si intende attuare un complessivo riordino delle carriere di tutto il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del personale delle Forze armate, attualmente disciplinati da decreti legislativi adottati nel 1995 e, poi, nel 2000 e nel 2001 e da ultimo, per le sole Forze armate, dal decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.
      Vi è l'impellente necessità di una soluzione esaustiva, adeguata alle problematiche e che risponda in modo soddisfacente alle aspettative delle Forze di polizia e delle Forze armate, verso cui il Parlamento ha un dovere di attenzione che non può essere limitato solo ad alcuni tragici momenti.
      Nella previsione di una reale unificazione del personale delle Forze di polizia con gli appartenenti all'Arma dei carabinieri
 

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e di una quanto mai necessaria smilitarizzazione del personale del Corpo della guardia di finanza, dovrà procedersi senza indugio alla realizzazione di una maggiore distinzione del comparto sicurezza dal comparto difesa.
      Il riordino delle carriere effettuato nel 1995 ha creato non pochi problemi e sperequazioni che permangono anche dopo l'entrata in vigore della legge delega n. 86 del 2001 e dei relativi decreti legislativi. La presente proposta di legge, nella prospettiva indicata, conferisce una delega al Governo per il riordino delle carriere del personale del comparto difesa e del comparto sicurezza e si prefigge lo scopo di rispondere in maniera adeguata alle esigenze del medesimo personale.
      In particolare si prefigge la valorizzazione qualitativa ed economica delle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e dei ruoli corrispondenti.
      L'unificazione proposta si rende necessaria perché attualmente la carriera del poliziotto, del carabiniere, del finanziere e del militare raggiunge la qualifica apicale solo dopo quindici anni, e fa permanere il personale, per altri venticinque anni, nello stesso grado e qualifica e con la stessa retribuzione, demotivandolo.
      È necessario quindi eliminare una simile mortificazione economica e professionale, favorendo una reale apertura di carriera che garantisca un'effettiva progressione nell'ambito del complesso dei ruoli, con particolare riguardo a coloro che, avendo sostenuto selezioni concorsuali e corsi di formazione e di aggiornamento professionali, subirebbero, moralmente, ingiustificabili mortificazioni dal permanere nell'attuale stato.
      La presente proposta di legge, pertanto, è finalizzata a incrementare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni della pubblica sicurezza e della difesa, a valorizzarne il personale anche sotto l'aspetto economico, prevedendo la doverosa perequazione con i trattamenti economici corrisposti agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate degli altri Paesi membri dell'Unione europea, a riconoscere e a valorizzare la cultura e la professionalità come elementi fondanti del processo di formazione e di evoluzione continua e di assunzione di nuove responsabilità, oltre che a riconoscere, sotto gli aspetti della tutela economica, pensionistica e previdenziale, la specificità di funzione, i rischi e la professionalità derivanti dai fondamentali compiti che lo Stato affida alle Forze di polizia e alle Forze armate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, avvalendosi, per la loro predisposizione, del supporto di una commissione di tecnici nominati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, anche sulla base di una pianificazione pluriennale, attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti, prevedendo:

          a) il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

 

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          b) il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze armate e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, a regime, specifici automatismi di avanzamento, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, nelle qualifiche iniziali del ruolo immediatamente successivo a quello di appartenenza, mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuare dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza;

          b) prevedere, in via transitoria, che il personale di cui alla presente legge sia inquadrato nel grado o nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata;

          c) valorizzare, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, il personale che non abbia concluso i corsi di aggiornamento per cause non dipendenti dalla propria volontà;

          d) prevedere, in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, già vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché il personale entrato a far parte del medesimo ruolo per meriti straordinari, sia inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi

 

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corrispondenti, eventualmente previa frequenza di un corso di aggiornamento, facendo salva, in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo, rideterminando opportunamente l'anzianità giuridica dei corsi per vice sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, indetti prima del 14 marzo 2001, a far data dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello per cui si è registrata la vacanza dei posti;

          e) prevedere, in via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, entrato a far parte del ruolo ai sensi dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, sia inquadrato nel ruolo degli ispettori o dei marescialli, i cui appartenenti assumono gli obblighi e le funzioni previsti per il personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo ordinario e sono a questo sovraordinati gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella qualifica, eventualmente previa frequenza di un corso di aggiornamento, facendo salva, in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo;

          f) valorizzare, attraverso opportuni trattamenti economici compensativi, il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, di cui alle lettere d) ed e), che non abbia concluso gli eventuali corsi di aggiornamento per cause non dipendenti dalla propria volontà;

          g) rimodulare il ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento dei commissari e degli ufficiali, articolato in quattro qualifiche o gradi corrispondenti prevedendo:

              1) che l'accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti che rivestono la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente capo e qualifiche o gradi

 

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corrispondenti, in possesso del prescritto titolo di studio, e di un ulteriore sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli subordinati con almeno tre anni di anzianità di servizio effettivo;

              2) che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli subordinati con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, con riserva del 30 per cento dei posti al personale che riveste la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente capo, anche se privo del prescritto titolo di studio;

              3) in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato nel grado o nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;

              4) in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di sostituto commissario o gradi o qualifiche corrispondenti sia inquadrato, eventualmente previa frequenza di un corso di aggiornamento e di formazione professionali, secondo l'ordine di ruolo, nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;

          h) assicurare, in termini di opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno per tutti gli appartenenti ai ruoli di ciascuna Forza di polizia o Forza armata che hanno preso servizio a decorrere dal 1o gennaio 1980, l'equo riallineamento delle posizioni del personale, anche prevedendo l'ampliamento dei ruoli immediatamente superiori;

          i) prevedere, fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera g), le occorrenti disposizioni transitorie finalizzate a individuare ulteriori e differenti percorsi di riqualificazione professionale, anche prevedendo l'inquadramento o l'avanzamento a qualifiche superiori,

 

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basato su criteri oggettivi quali il possesso di requisiti culturali, in particolare universitari, e professionali, tra cui l'anzianità e i titoli di servizio;

          l) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, analoghi a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal quindicesimo anno di servizio effettivamente prestato;

          m) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età o per decesso;

          n) prevedere, per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, a decorrere dal giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per infermità anche quando sia stata presentata la domanda per il transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, affinché possano esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere, dopo l'acquisizione dei pareri o la decorrenza del termine di cui al primo periodo e almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il Governo può comunque procedere all'adozione dei decreti legislativi.

 

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Art. 3.

      1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 1 e con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 2, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
      2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, le amministrazioni competenti delle Forze di polizia sono tenute a bandire i concorsi necessari ad assicurare la copertura di eventuali carenze nei rispettivi organici.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


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