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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2552-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2552 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2552 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003»;
preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui la formulazione contenuta nell'articolo 8 dell'Accordo «salvo accordi diversi tra le parti» debba intendersi come rinvio a eventuali intese di settore, da sottoporre comunque a ratifica;
considerato che potrebbe essere inserita nel disegno di legge, analogamente a quanto avvenuto in passato, un'apposita disposizione che, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo in relazione alle operazioni di interscambio di materiali
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge, dopo l'articolo 2, il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni».
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2552, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il provvedimento venga approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2009,
esprime
TESTO | |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quando disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. | |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui |
Identico. |
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a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico.
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