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PDL 2655

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2655



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, BARBATO, BORGHESI, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, EVANGELISTI, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese, nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese

Presentata il 29 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'innovazione e la ricerca sono ormai universalmente riconosciute come la forza trainante della crescita economica che aggiunge valore alla nostra economia, consentendoci di migliorare la qualità del lavoro e della vita.
      Il continuo mutamento delle richieste del mercato e la sempre più pressante competizione internazionale costringono le piccole e medie imprese del nostro Paese a sviluppare strategie di innovazione continua, necessarie per poter emergere e garantire nel tempo il proprio posizionamento competitivo.
      Più elevati sono il livello qualitativo e il contenuto innovativo dei prodotti e dei servizi delle imprese, maggiore è la capacità di poter accogliere le sfide internazionali e di migliorare le prospettive di crescita.
      Innovare significa principalmente modificare uno stato di cose, introducendo un processo di miglioramento continuo attraverso l'iniezione di nuove idee, metodi e tecnologie. Il tema della competitività, del resto, è uno dei temi cruciali del dibattito di politica industriale in Italia.
      Negli anni passati la competitività del nostro Paese è stata supportata da politiche fiscali e monetarie che, purtroppo, non si sono rivelate idonee ad affrontare le difficoltà derivanti dalle attuali costrizioni della finanza pubblica, che hanno progressivamente
 

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aggravato la capacità di investimento delle piccole e medie imprese.
      Per tali ragioni, l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge stabilisce che, al fine di favorire lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico. L'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

          a) degli studi di fattibilità;

          b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;

          c) della direzione dei lavori.

      Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al successivo articolo 4, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

          a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

          b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

          c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

      Il credito d'imposta è, inoltre, riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Il beneficio si applica agli investimenti effettuati successivamente all'entrata in vigore della legge.
      L'articolo 2 prevede, al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'investimento complessivo sostenuto. Per investimenti in laboratori di ricerca industriale la presente proposta di legge intende:

          a) i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

          b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

          c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

          d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti di know-how e di diritti di licenza;

          e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

          f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

      L'articolo 2 prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e in materia di sviluppo e sia determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta. Infine l'articolo prevede che le disposizioni

 

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in esso contenute si applichino agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 3 prevede che, allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università (COM(2006)208 e COM(2009)158), il Governo sia delegato ad adottare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione di azioni volte a promuovere le modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese;

          b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

          c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e di formazione;

          d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;

          e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;

          f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgono un ruolo di raccordo tra le stesse università e la realtà imprenditoriale.

      I decreti legislativi in commento sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Si prevede inoltre che, decorso tale termine, i decreti legislativi possano essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ulteriori disposizioni correttive e integrative di tali decreti legislativi possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre con riferimento al comma 3, si segnala che, in data 2 aprile 2009, la Commissione europea ha presentato una comunicazione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'Unione europea su dialogo università - imprese (COM(2009)158).
      Dal febbraio 2008, lo sviluppo di partenariati strutturati tra le università e le imprese è promosso da un forum costituito in accordo con le indicazioni espresse nel 2006 dalla Commissione europea con la comunicazione sulla modernizzazione delle università. La Commissione europea intende approfondire il dialogo tra le imprese e le università, individuando alcuni temi fondamentali come i partenariati per lo sviluppo regionale e i partenariati con le piccole e medie imprese; la diversificazione dei metodi di apprendimento e il ravvicinamento tra i diversi tipi di insegnamento superiore; l'assicurazione della qualità come strumento di sostegno della cooperazione tra

 

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le università e le imprese; l'apertura ai partecipanti esterni all'Unione europea.
      L'articolo 4 reca la copertura finanziaria prevedendo che per gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 si provveda mediante le maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento di un punto percentuale dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per il settore energetico, da una limitazione della deducibilità degli interessi passivi ai fini dell'IRES per banche e per compagnie di assicurazione e da una limitazione del margine di svalutazione dei crediti e degli accantonamenti rischi sui crediti.
      L'articolo 5, infine, contiene la clausola di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Investimenti per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.
      2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

          a) degli studi di fattibilità;

          b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;

          c) della direzione dei lavori.

      3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

          a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

          b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

 

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          c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

          d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

      4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).

      1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4.
      2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

          a) i costi sostenuti, a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

 

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          b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

          c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

          d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;

          e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

          f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

      1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più

 

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decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;

          b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

          c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;

          d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;

          e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;

          f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo

 

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è corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
      4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

          a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

              2) all'articolo 82:

                  2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

                  2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

          b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'articolo 6:

                  1.1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

 

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                  1.2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

              2) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

          c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

              2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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