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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2078 |
1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità degli interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti incontinenti urinari, fecali e stomizzati.
1. I soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di un intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso la realizzazione di un neostoma cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione, si distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie: nefrostomie, ureterostomie e cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomie intestinali: ileostomie e colostomie;
c) i soggetti portatori di gastrostomie o di digiunostomie a scopo nutrizionale;
d) i soggetti portatori di esofagostomie;
e) i soggetti portatori di tracheostomie.
2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie ano-rettali, consistenti in malformazioni congenite che danno luogo a incontinenza urinaria e fecale, nonché i soggetti adulti che, a causa di una patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica, divengono incontinenti alle urine o alle feci.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge.
1. Le regioni e le aziende sanitari locali (ASL) assicurano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, a titolo completamente gratuito, gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia e invalidità. A tale scopo le ASL utilizzano gli appositi stanziamenti del Servizio sanitario nazionale e dei programmi oncologici a livello nazionale e regionale.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:
a) fornitura di presìdi sanitari contenitivi, in regime di libera scelta, utili per garantire la funzionalità e per migliorare la qualità della vita dei pazienti, anche con riferimento alle relazioni interpersonali e lavorative;
b) interventi di riabilitazione funzionale;
c) interventi di riabilitazione psichica e di sostegno psicologico, in particolare nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;
d) insegnamento ai pazienti delle pratiche d'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori e di umidificatori, nonché del ricambio di pannoloni per la continenza;
e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi sanitari necessari e sulle modalità per ottenerli, in tempi rapidi e a titolo completamente gratuito, dalle ASL competenti;
f) assistenza per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per l'ottenimento dei presìdi di cui alle lettere da a) a e);
g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e dell'incontinenza, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate;
i) in caso di necessità, assistenza socio-sanitaria presso le scuole di ogni ordine e grado in favore di alunni di incontinenti o che necessitano di cateterismo intermittente;
l) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare in favore di soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica.
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, le regioni individuano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari regionali, almeno una struttura per ogni provincia in cui istituire un centro provinciale dell'incontinenza urinaria, fecale e stomale, che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato nella riabilitazione dell'incontinenza urinaria, fecale e stomale.
2. Un medico specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali delle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile o per il riconoscimento dell'invalidità.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:
a) i presìdi sanitari minimi da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e distomie di cui all'articolo 2;
b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai soggetti di cui all'articolo 2;
c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali pubblici per fare fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato il percorso formativo del personale infermieristico specializzato per il trattamento delle patologie di cui alla presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i criteri per la valutazione dell'equipollenza dei titoli universitari conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le ASL e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria, d'intesa con la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO), collaborano con gli assessorati regionali competenti per la salute al fine di promuovere apposite campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma colorettale e dei carcinomi della prostata, della vescica e del collo dell'utero, nonché dell'incontinenza urinaria e fecale, garantendone il coordinamento con le iniziative assunte annualmente in occasione della «Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2006,
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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