Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2673

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2673



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMAPRUTTI, GRASSI, LEHNER, ANTONIO MARTINO, MARIO PEPE (PDL), RAISI, SBAI, TIDEI, TRAVERSA

Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni in materia di destinazione dei magistrati ordinari a incarichi diversi da quelli giudiziari nonché in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari

Presentata il 3 agosto 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, alla cui stesura ha collaborato l'Unione delle camere penali, si intende stabilire che l'esercizio delle funzioni giudiziarie ha carattere esclusivo. La peculiarità della funzione giudiziaria non deve consentire situazioni di impropria presenza di magistrati nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato, nelle istituzioni del potere legislativo, nelle autorità amministrative indipendenti, nelle rappresentanze nazionali presso organismi internazionali o comunque all'estero che non siano propriamente inerenti all'esercizio di una funzione giudiziaria e neppure all'interno di altri organi costituzionali di garanzia (quale è la Corte costituzionale), che devono essere caratterizzati dalla neutralità e dall'estraneità rispetto a tutti i poteri dello Stato.
      Va anche regolamentata, tenuto conto del principio dell'esclusività delle funzioni giudiziarie, la materia degli incarichi extragiudiziari, che consente, oggi, ai magistrati ordinari la possibilità di esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie in
 

Pag. 2

regime di part time. Gli incarichi extragiudiziari dovranno essere circoscritti al solo contributo nella didattica e nella formazione in ossequio al valore della circolazione del sapere sulla base delle diverse esperienze professionali e di conoscenza.
      La presente proposta di legge, pertanto, partendo da queste considerazioni, vuole limitare la destinazione di magistrati a incarichi diversi da quelli giudiziari ai soli casi in cui la legge espressamente prevede, in ragione della particolarità dell'incarico, che questo debba necessariamente, nei limiti di seguito stabiliti, essere svolto da magistrati ordinari (articoli 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; articoli 6, comma 2, e 17-ter decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante norme sull'istituzione della Scuola superiore della magistratura; articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia), ovvero nei casi in cui in forza di accordi internazionali - particolarmente nell'ambito dell'Unione europea - l'incarico abbia specificatamente funzioni giudiziarie e sia espressamente richiesto che debba essere svolto da magistrati ordinari (si pensi ai
magistrati di collegamento previsti dall'azione comune GAI 96/277/1996 del Consiglio del 22 aprile 1996, in materia di scambio di magistrati di collegamento per la cooperazione giudiziaria nell'ambito comunitario).
      Peraltro, anche riguardo alle disposizioni citate, occorre intervenire al fine di ridurre, per un verso, il numero dei magistrati destinati a svolgere le funzioni in esse previste e, per altro verso, di introdurre la presenza di figure professionali provenienti da diverse esperienze professionali e culturali (università, avvocatura dello Stato, avvocatura) in misura più o meno paritaria rispetto alla presenza dei magistrati.
      Rimane in vigore l'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia pure modificato, con la possibilità di affidare in situazioni particolari incarichi speciali, non previsti dalla legge o da regolamenti, a magistrati ordinari. Si pensi, in particolare, agli incarichi di consigliere presso la Presidenza della Repubblica.
      Il numero dei magistrati da destinare eventualmente a incarichi speciali è fissato in otto, un numero che appare del tutto sufficiente ad affrontare qualsiasi situazione particolare.
      In forza delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge il numero di magistrati destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari si riduce a meno di venti unità, compresi quelli che saranno destinati presso istituzioni giudiziarie internazionali (a fronte delle attuali duecentoventotto).
      Va aggiunto che, nel numero stabilito non è stato tenuto conto dei magistrati collocati fuori ruolo perché componenti del Consiglio superiore della magistratura (sedici), di quelli attualmente in aspettativa per mandato parlamentare (dodici), regionale, provinciale e comunale (quattro), di quello in aspettativa per le elezioni europee (uno), e di quelli in aspettativa per motivi diversi (sette).
      Alla luce di tali cifre più di duecento magistrati potranno, già all'entrata in vigore della legge, essere riassegnati alle funzioni giudiziarie.
      Altra importante questione che deve essere risolta è quella del trattamento economico dei magistrati fuori ruolo.
      Oggi si è di fronte ad una vera e propria «giungla» di retribuzioni e di emolumenti accessori che creano enormi disparità di trattamento non solo tra coloro che sono chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie e che sono collocati fuori ruolo della magistratura e i loro colleghi che continuano a svolgere le ordinarie funzioni giudiziarie, ma tra gli stessi magistrati collocati fuori ruolo a seconda dell'organismo o dell'istituzione nella quale sono chiamati a svolgere tali funzioni.
 

Pag. 3


      Le retribuzioni e gli emolumenti accessori (oltre al trattamento economico proprio che essi continuano a mantenere) possono variare, oggi, da circa 50.000 euro (per gli assistenti dei giudici della Corte costituzionale) a 100.000 euro circa e fino a oltre 300.000 euro per i più gratificati destinati ai diversi Ministeri.
      A fronte di una tale situazione sembra congruo che sia fissato per legge un criterio unico che preveda, in dipendenza della natura e dell'importanza dell'incarico, un trattamento economico aggiuntivo non inferiore al 20 per cento e non superiore al 60 per cento della retribuzione fondamentale propria del magistrato destinatario del provvedimento.
      La presente proposta di legge intende anche disciplinare la partecipazione dei magistrati ordinari alla vita politica del Paese a tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giudiziaria.
      Sono previste, conseguentemente, disposizioni che disciplinano l'eleggibilità dei magistrati ordinari in servizio in tutte le cariche elettive dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché la partecipazione alle rispettive istituzioni di governo.
      Le scelte operate vanno nel senso di prevedere che debba intercorrere un lasso di tempo di sei mesi tra la cessazione dal servizio del magistrato e la sua candidatura a una delle cariche indicate (salvo il caso di elezioni suppletive o di anticipata fine della legislatura o della consiliatura) al fine di contrastare forme di uso strumentale della funzione posto che, con la candidatura, con l'elezione o con l'assunzione di una carica di governo, il magistrato ha fatto una pubblica scelta di tipo politico incompatibile istituzionalmente con l'autonomia, con l'indipendenza e con l'imparzialità dello stesso anche sotto il profilo «dell'apparenza».
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

      1. L'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «Art. 196. - (Collocamento fuori ruolo) - 1. I magistrati ordinari non possono essere destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari se non nei casi e nei limiti in cui la legge o gli accordi internazionali stabiliscono espressamente che tali incarichi devono essere assegnati esclusivamente a magistrati ordinari in servizio.
      2. I magistrati ordinari di cui al comma 1 sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'espletamento degli incarichi di cui al medesimo comma 1.
      3. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o, d'ufficio, a seguito della scadenza dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro della giustizia.
      4. La destinazione a incarichi diversi da quelli giudiziari è sempre autorizzata con delibera del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia. Il relativo provvedimento è adottato con decreto dello stesso Ministro.
      5. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può superare gli anni otto anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è stabilita da specifiche disposizioni di legge o di accordi internazionali».

 

Pag. 5

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

      1. L'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 210. - (Collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali). - 1. Sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di giustizia, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi essi devono sospendere il servizio giudiziario per un periodo superiore a due mesi.
      2. I magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi del comma 1 non possono, in ogni caso, superare il numero di otto.
      3. Al cessare dell'incarico il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato a uno degli uffici giudiziari disponibili con delibera del Consiglio superiore della magistratura.
      4. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 196».

Art. 3.
(Pubblicità degli incarichi).

      1. Il Ministero della giustizia rende noto, mediante inserimento in un'apposita sezione del proprio sito internet e mediante relazione scritta alle Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l'elenco degli incarichi conferiti ai magistrati ordinari ai sensi degli articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1940, n. 12, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
      2. Nell'elenco di cui al comma 1, che deve essere tenuto costantemente e che

 

Pag. 6

deve essere tempestivamente aggiornato, sono indicati, per ciascun incarico la natura, l'eventuale compenso percepito, e gli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo quadriennio.

Art. 4.
(Incarichi extragiudiziari).

      1. I magistrati ordinari in servizio non possono essere autorizzati a svolgere incarichi extragiudiziari che hanno ad oggetto attività diverse da quelle di natura didattica.
      2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari non può in alcun modo comportare l'esonero in tutto o in parte dalle ordinarie funzioni giudiziarie.

Art. 5.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195).

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente di prima fascia, in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non magistrato, che la dirige, da quindici dirigenti di seconda fascia, in servizio, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, non magistrati, tra i quali è nominato un vice segretario generale, che coadiuva e che sostituisce il segretario generale in caso

 

Pag. 7

di impedimento, e dai funzionari addetti e ausiliari di cui al comma 4 del presente articolo.
      2. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.
      3. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
      4. Il personale di cui al comma 3 è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il medesimo Consiglio superiore della magistratura.
      5. Fino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 4, alle necessità del personale destinato a tale ruolo nonché di altro personale provvede il Ministro della giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del medesimo Consiglio superiore della magistratura.
      6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei dirigenti di segreteria sono definite mediante regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura»;

          b) il comma 3 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

      «3. All'interno dell'ufficio studi può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio superiore della magistratura, sulla

 

Pag. 8

base di un'apposita determinazione del comitato di presidenza, nell'ambito dell'organico di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7».

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311).

      1. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Organico dell'ispettorato generale). - 1. L'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro della giustizia ed è costituito:

          a) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

          b) da un avvocato dello Stato con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

          c) da un magistrato di Corte di cassazione, da un avvocato dello Stato e da un avvocato, con le funzioni di ispettori generali capi;

          d) da due magistrati di corte di appello, da un avvocato dello Stato e da un avvocato, con le funzioni di ispettori generali;

          e) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.

      2. L'incarico presso l'ispettorato generale ha la durata di anni quattro non prorogabili.
      3. Per tutta la durata dell'incarico i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato sono collocati fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; gli avvocati sono sospesi dall'esercizio dell'attività professionale».

 

Pag. 9

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

      1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui cinque scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro fra professori universitari, anche in quiescenza, e tre fra avvocati che hanno esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di quattro magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di tre professori universitari e di tre avvocati»;

          b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

      «Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i dirigenti di prima fascia, in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      2. Il segretario generale dura in carica cinque anni. L'attribuzione dell'incarico non comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.
      3. L'incarico di segretario generale, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

 

Pag. 10

Art. 8.
(Eleggibilità dei magistrati ordinari).

      1. Non sono eleggibili alle cariche di componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alle cariche di componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché alle cariche di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco coloro che rivestono la qualità di magistrati ordinari, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa, fino a sei mesi prima della scadenza naturale della legislatura o della consiliatura ovvero all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai magistrati ordinari che assumono o che intendono assumere cariche nel governo dello Stato e delle regioni nonché di assessore provinciale e comunale.

Art. 9.
(Trattamento economico).

      1. Il trattamento economico dei magistrati ordinari destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari ai sensi della presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 4, è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.
      2. Il trattamento economico aggiuntivo onnicomprensivo stabilito ai sensi del comma 1 non può comunque essere inferiore al 20 per cento e superiore al 60 per cento del trattamento economico goduto e mantenuto dal magistrato.

Art. 10.
(Abrogazione).

      1. Il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è abrogato.

 

Pag. 11

Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su