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PDL 1990-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1990-1989-2264-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1990, d'iniziativa dei deputati

DONADI, DI PIETRO, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MURA, MONAI, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province

Presentata il 5 dicembre 2008

(Relatore: BRUNO)


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), l'8 ottobre 2009, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge costituzionale n. 1990. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge costituzionale nn. 1989 e 2264 si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1989, d'iniziativa dei deputati

CASINI, CESA, VIETTI, VOLONTÈ, MANNINO, TASSONE, ADORNATO, BOSI, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, CERA, CICCANTI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, DE POLI, DELFINO, DIONISI, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, GALLETTI, LIBÈ, NARO, OCCHIUTO, OPPI, PEZZOTTA, PISACANE, POLI, RAO, ROMANO, RUGGERI, RUVOLO, TABACCI, FEDERICO TESTA, ZINZI

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

Presentata il 5 dicembre 2008

n. 2264, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile

Presentata il 9 marzo 2009
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge costituzionale n. 1990 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;

            considerato che risulta in fase di predisposizione da parte del Governo il disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali;

            rilevata l'opportunità di rinviare il dibattito sulla proposta di legge in attesa della presentazione del citato disegno di legge, anche ai fini di una riflessione più organica alla luce del nuovo sistema delle autonomie locali;

      esprime

PARERE CONTRARIO
 

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TESTO
della proposta di legge costituzionale n. 1990
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione).
      La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.
      1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).
      1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
      2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).
      1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.
      2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
      1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.
      2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.
      3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).
      1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.
      2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.
      3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
      1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
Art. 7.
(Abrogazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione).
      1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

Pag. 6
Art. 8.
(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione).
      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
Art. 9.
(Norme di attuazione).
      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti.


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