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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1990-1989-2264-A |
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge costituzionale n. 1990 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;
considerato che risulta in fase di predisposizione da parte del Governo il disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali;
rilevata l'opportunità di rinviare il dibattito sulla proposta di legge in attesa della presentazione del citato disegno di legge, anche ai fini di una riflessione più organica alla luce del nuovo sistema delle autonomie locali;
esprime
TESTO | |
La Commissione propone la reiezione della proposta di legge. | |
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni». | |
1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: | |
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». | |
2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: | |
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione». | |
1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa. | |
2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse. | |
Pag. 5 | |
1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa. | |
2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse. | |
3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa. | |
1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse. | |
2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse. | |
3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa. | |
1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse. | |
1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato. | |
Pag. 6 | |
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato. | |
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti. |
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