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PDL 2734

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2734



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni

Presentata il 28 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La lingua dei segni è usata in misura considerevole da parte dei non udenti, in alcuni contesti sociali, mentre il suo impiego è molto più limitato nelle famiglie e nella scuola.
      Forti pregiudizi rimangono tuttora nei confronti della gestualità, non ancora accolta come valore integrativo nella comunicazione con le persone non udenti, poiché essa è ritenuta dannosa al fine dell'acquisizione di un sufficiente livello di apprendimento del linguaggio parlato.
      Le strutture sociali non si pongono l'obiettivo di far apprendere la lingua dei segni; gli unici enti che provvedono alla sua diffusione sono l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
      Questa lingua è, in certi casi, rifiutata dalle famiglie che hanno un figlio non udente (ad eccezione di quelle i cui genitori sono non udenti) e dalle classi della scuola pubblica nelle quali è inserito l'alunno sordo. Ciò crea rilevanti difficoltà ai non udenti che ci sono in Italia, i quali subiscono pesanti limitazioni nelle forme comunicative.
      Non si tratta di contrapporre il linguaggio orale alla lingua dei segni, bensì di integrare le diverse possibilità per portare la persona sorda a inserirsi meglio nella società, ad avere sicurezza in se stessa, a sentirsi partecipe delle varie situazioni sociali.
      Il permanente interesse per la lingua dei segni è testimoniato anche da una ricca letteratura pubblicata negli ultimi anni in questa materia. Questo fatto induce a ritenere quanto sia divenuto improrogabile procedere a stabilizzare e a standardizzare la lingua dei segni italiana, da considerare lingua a tutti gli effetti e non soltanto un linguaggio mimico-gestuale.
 

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Essa possiede una propria morfologia, sintattica e lessicale, e può considerarsi la lingua naturale delle persone sorde perché, grazie alle sue modalità espressive di tipo visivo-gestuale, può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini non udenti con le stesse tappe del linguaggio parlato.
      Anche se il linguaggio verbale possiede caratteristiche che lo rendono preferibile ad altre forme della comunicazione, l'idea che esso soltanto sia una vera lingua non è fondata, tanto più che gli elementi che definiscono una lingua, ossia il sistema di segni comuni sia a colui che li emette sia a colui che li riceve, possono trovarsi pure in sistemi simbolici differenti da quello orale.
      È da notare che il procedere della ricerca socio-linguistica e la determinazione dei non udenti a comunicare con la propria lingua sono i fattori che hanno determinato il progressivo impiego della comunicazione visivo-gestuale in ambito europeo.
      Le ricerche compiute nei decenni scorsi dai linguisti hanno portato a scoprire le regole grammaticali e morfosintattiche di tale forma di comunicazione. Tale questione è stata approfondita negli specifici centri di ricerca sorti in vari Paesi europei.
      La lingua dei segni rappresenta una forma di integrazione dei non udenti nella società degli udenti, a condizioni per loro eque.
      L'articolo 3 della Costituzione obbliga a intervenire per superare o ridurre i problemi delle persone gravate da svantaggi.
      La presente proposta di legge pertanto, all'articolo 1, prevede il riconoscimento della lingua italiana dei segni quale lingua propria della comunità dei sordi e come lingua di una minoranza linguistica degna della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione.
      All'articolo 2 essa stabilisce che tale lingua è usata nel corso dei procedimenti giudiziari e in tutti i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni, centrali e locali.
      La proposta di legge intende, inoltre, agevolare la frequenza universitaria ai non udenti e l'utilizzo del mezzo televisivo.
      All'articolo 3, infine, è previsto che il Governo emani il regolamento di attuazione della legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 settembre 1992.
      2. L'uso della lingua italiana dei segni gode delle garanzie e delle misure conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. È consentito e promosso l'uso della lingua italiana dei segni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali.
      2. È assicurata la presenza di un interprete della lingua italiana dei segni nelle università.
      3. Sono potenziate le trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni ed è promossa la realizzazione di trasmissioni direttamente gestite da sordi.

Art. 3.

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.


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