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PDL 2733

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2733



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Benefìci in favore del personale ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e per i superstiti dei caduti per la medesima causa

Presentata il 28 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame mira ad estendere le disposizioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a tutti coloro che sono rimasti vittime o che hanno riportato ferite nell'assolvimento delle loro funzioni a causa di azioni criminose e ai loro superstiti. La legge attualmente in vigore riguarda una cerchia di persone relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime e i superstiti di attività criminose che presentano caratteristiche ben precise, tali da consentire di distinguere facilmente l'atto terroristico da altri atti criminali, quali quelli della criminalità organizzata, o da altri atti penalmente perseguibili. Tuttavia il ripetersi di numerosi episodi di cronaca, che ogni giorno registrano la perdita di vite umane durante l'adempimento del proprio dovere a causa di una microcriminalità sempre più diffusa, rendono necessario un ulteriore intervento normativo. Per vittime del dovere, si intendono le persone decedute o che abbiano subìto invalidità per effetto di ferite e lesioni riportate in attività di servizio. Per superstiti delle vittime del dovere si intendono (articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302): coniuge superstite e figli, se a carico; figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle, se conviventi a carico; soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
 

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l'evento, nonché conviventi more uxorio. La ratio di tale iniziativa legislativa è quella di migliorare la normativa attuale attraverso l'affermazione dell'uguaglianza dei trattamenti con le stesse modalità delle norme previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 466 del 1980 e legge n. 302 del 1990). Il nostro Paese ha, infatti, da troppo tempo contratto un debito verso i familiari di tutti coloro che, con la loro abnegazione, hanno sacrificato la propria vita in nome dell'Italia e dei suoi cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

      «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme dovute ai beneficiari sono compensate con quelle già percepite».


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