Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2748

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2748



 

Pag. 1


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, ANGELI, BARBIERI, CARLUCCI, CATONE, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIRLANDA, LAMORTE, LORENZIN, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI

Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato

Presentata il 29 settembre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nella riforma della disciplina riguardante la docenza universitaria, che ormai si auspica da più parti, un ruolo di cruciale importanza è svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari.
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, la possibilità - per i professori ordinari che prestano servizio presso le università libere riconosciute dallo Stato - di chiedere la prosecuzione del servizio in posizione di «fuori ruolo» per ulteriori tre anni, liberando il bilancio dello Stato dal pagamento di prestazioni previdenziali e pensionistiche.
      La norma proposta chiarisce che i professori universitari conservano le «prerogative accademiche» che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato solo il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle trattenute contributive e previdenziali.
      Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni contenute nella proposta di legge fanno conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa e, pertanto, incidono favorevolmente sul bilancio dello Stato.
      Conseguentemente la norma non richiede alcuna copertura finanziaria per le ragioni seguenti:

          a) essa stabilisce che ai professori universitari «fuori ruolo» venga erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute

 

Pag. 2

contributive e previdenziali. Le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori «fuori ruolo» beneficerebbero a livello economico unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, mentre continuerebbero a prestare la loro opera presso le rispettive università per ulteriori tre anni;

          b) il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, sarebbe erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di «fuori ruolo», dalle università private e non dallo Stato. Sarebbe questo un risparmio di spesa oggettivo per l'erario.

      In conclusione, con l'approvazione della presente proposta di legge, che si compone di un articolo unico, si consentirebbe ai professori ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività, al servizio dell'università.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su