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PDL 2769

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2769



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone

Presentata il 2 ottobre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, all'articolo 5 ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto di indossare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo. È stato vietato esplicitamente anche l'uso di tali accessori o indumenti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione di quelle a
 

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carattere sportivo che richiedono l'impiego dei caschi: un evidente riferimento alle gare automobilistiche e motociclistiche.
      In seguito agli attentati jihadisti che hanno insanguinato la Gran Bretagna il 7 e il 21 luglio 2005, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, un emendamento approvato dal Parlamento ha disposto l'inasprimento delle sanzioni inizialmente previste. Nel corso del dibattito è stato evidenziato come si intendesse, in questo modo, rendere più efficace il divieto introdotto durante i cosiddetti «anni di piombo». Nelle intenzioni dei parlamentari che quell'emendamento presentarono e illustrarono, tenuto conto delle mutate circostanze storiche e di fronte alla sfida rappresentata dal terrorismo jihadista, ai caschi e ai passamontagna avrebbero dovuto essere accomunati anche il burqa afghano, lo chador persiano e i vari indumenti che la tradizione musulmana impone alle donne di utilizzare allo scopo di nascondere più o meno estesamente le proprie fattezze.
      Le disposizioni del citato articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, da ultimo modificate dal menzionato decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono state tuttavia oggetto di un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale, in ragione delle diverse interpretazioni più o meno restrittive che ne sono state date. La presente proposta di legge mira a fare chiarezza sul senso originario delle disposizioni vigenti, tenendo conto dell'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.
      Vengono ovviamente menzionate le eccezioni, facendo riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale e quelle relative agli sport motoristici. Attesa la straordinaria urgenza delle misure proposte, si è prevista altresì la procedura accelerata di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per difficoltoso ogni mezzo che non renda visibile l'intero volto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa.
          2. L'uso di caschi protettivi è consentito solo quando esso è esplicitamente imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di tali caschi.
          3. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
          4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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