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PDL 2646

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2646



 

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PROPOSTA DI LEGGE


d'iniziativa dei deputati

COSENZA, ANGELI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BRIGUGLIO, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERA, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COLUCCI, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, FAVIA, FRANZOSO, FRASSINETTI, GIBIINO, GIRLANDA, JANNONE, LAMORTE, MARINELLO, GIULIO MARINI, PAGANO, PAGLIA, PUGLIESE, RAISI, RAZZI, LUCIANO ROSSI, RUBEN, SCALERA, SCALIA, SOGLIA, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari nazionali tipici

Presentata il 27 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari è una delle sfide cruciali per garantire la piena tutela della salute del consumatore, che deve essere messo nelle condizioni di godere - attraverso un'etichettatura chiara e completa - di una piena e trasparente informazione sull'origine, sugli ingredienti e sulla filiera produttiva di ciò che mangia. Inoltre essa è centrale per garantire la sopravvivenza e l'avvio di una nuova fase di sviluppo di uno dei settori economicamente più strategici del nostro Paese: l'agroalimentare. L'Italia è un Paese dalle straordinarie tradizioni enogastronomiche e una parte consistente della sua fama viene proprio dalle coltivazioni delle centinaia di prodotti tipici presenti in ogni parte del suo territorio. Si pensi, tanto per fare un esempio, ai tipici prodotti lattiero-caseari
 

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della Campania che sono esportati in tutto il mondo. Purtroppo, nel mondo globalizzato di oggi, a fianco di molti aspetti positivi (la possibilità per persone lontane tra loro di connettersi o lo sviluppo dei commerci), si manifestano anche fenomeni del tutto negativi: uno di questi è la contraffazione che, pur riguardando anche molte altre tipologie di prodotti (dai tessili ai giocattoli), va a colpire con particolare vigore proprio il settore dell'agroalimentare italiano.
      Oggi è sempre più difficile sapere con esattezza ciò che portiamo nelle nostre tavole. Le cronache raccontano di clamorosi episodi, portati alla luce dalle forze dell'ordine, di interi carichi di beni alimentari che sono venduti come provenienti da un certo luogo del nostro Paese, mentre hanno in realtà origine all'estero, anche a decine di migliaia di chilometri lontano dal territorio italiano, dove poi sono giunti dopo lunghi viaggi nei surgelatori. Oppure sono scoperti beni agroalimentari che riportano sulle etichette, così da attrarre nuovi consumatori, luoghi di provenienza di pregio mentre la realtà è che essi sono il frutto di lavorazioni lunghe e complesse che li hanno portati in giro per l'Italia, se non addirittura all'estero prima di rientrare nel nostro Paese. Alcune cifre sono eloquenti: ogni anno, infatti, l'agricoltura italiana perde 2,8 miliardi di euro a causa del crescente assalto dell'agropirateria sui mercati internazionali, che genera un business di 52,6 miliardi di euro, praticamente poco meno della metà del fatturato agroalimentare italiano. Da qui l'esigenza di una difesa che non significa soltanto la tutela di un intero patrimonio culturale e, quindi, dell'immagine stessa dell'Italia e della salute dei consumatori, ma anche la valorizzazione di un settore economico che ha un fatturato al consumo di 8,9 miliardi di euro e un export di 1,8 miliardi di euro.
      Un classico prodotto tipicamente italiano che per decenni ha subìto ingenti danni dalla contraffazione oppure, nel migliore dei casi, dalla malafede di produttori che «giocavano» sull'origine geografica è l'olio di oliva, il quale però ha di recente trovato una tutela maggiore grazie all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 82/2009 della Commissione europea, del 27 gennaio 2009, adottato su impulso del Governo italiano. Quello dell'olio è un esempio positivo da seguire nella ricerca di un intervento a tutela non solo della tradizione e dell'indotto economico generato dall'agroalimentare, soprattutto nel sud Italia, ma anche della piena tutela e del pieno diritto del consumatore a un'informazione completa di ciò che mangia.
      In tale contesto la presente proposta di legge intende estendere alla generalità delle produzioni agroalimentari italiane tutele chiare e precise attraverso due grandi interventi. Il primo intervento, contenuto nell'articolo 1 della presente proposta di legge, è volto a imporre una serie di nuovi obblighi in capo ai produttori di beni agroalimentari. Infatti i primi due commi dell'articolo in questione impongono - fatti salvi tutti gli altri obblighi in materia di etichettatura e di pubblicità dei prodotti alimentari già in vigore da tempo nel nostro ordinamento - che le etichette dei prodotti agroalimentari, ivi compresi quelli che provengono dall'estero a pena di un loro respingimento alle frontiere italiane, riportino, in lingua italiana e con caratteri chiaramente leggibili:

          a) l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata;

          b) la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti, dalla fase di coltivazione a quella di distribuzione in commercio;

          c) qualora si tratti di prodotti agroalimentari trasformati, anche la cronologia completa delle varie fasi di lavorazione degli stessi;

          d) l'elenco completo dei singoli ingredienti in caso di prodotti agroalimentari composti.

      Quanto al comma 3, esso sottolinea come restino in vigore le altre norme oggi già in vigore in materia di etichettatura dei

 

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prodotti agroalimentari purché, ovviamente, esse non siano in contrasto con le nuove previsioni della presente proposta di legge.
      Il comma 4, invece, predispone un severo apparato di sanzioni amministrative per chiunque, in veste di produttore o di commerciante, violi quanto previsto. Per rendere davvero stringente la disciplina che si intende introdurre è inoltre previsto un meccanismo per il quale, in presenza di recidivi per più di tre volte nel violare le nuove disposizioni di cui alla presente proposta di legge, è possibile passare dalle sanzioni amministrative alle sanzioni penali, equiparando la messa in commercio di prodotti non rispettosi delle nuove norme sull'etichettatura alle fattispecie previste dagli articoli 441 e 442 del codice penale (ovvero l'«adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute» e il «commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate»).
      Il secondo intervento previsto dalla presente proposta di legge, infine, è volto a spingere le grandi catene dell'alimentazione e i grandi soggetti attivi nei servizi di ristorazione collettiva a valorizzare, nella loro offerta al pubblico, le produzioni agroalimentari di carattere locale. Per fare ciò, nella consapevolezza che misure del genere richiedono delicate valutazioni contabili, si utilizza lo strumento della delega al Governo così da consentire a quest'ultimo di studiare un sistema che permetta alcune pur limitate agevolazioni fiscali in favore di quei soggetti - proprietari di supermercati, di negozi o di mense - che intendano, pur nella loro ovvia e piena libertà di attuare le scelte commerciali ritenute più opportune, muoversi nel senso indicato. Questo intervento di tipo fiscale, nel favorire la diffusione e la conoscenza di quelli che sono i prodotti derivanti dalle migliori tradizioni agroalimentari dei vari territori italiani, pare suscettibile anche di importanti risvolti ambientali poiché diminuirebbe la quantità, oggi davvero imponente, di prodotti agroalimentari trasportati da una parte all'altra del nostro Paese, con ovvie conseguenze sul piano dell'utilizzo di mezzi di trasporto e quindi sulla produzione di gas inquinanti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Sanzioni).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'etichettatura dei prodotti agroalimentari prodotti o commercializzati sul territorio nazionale deve riportare, in lingua italiana e con caratteri chiaramente leggibili, i seguenti elementi:

          a) l'indicazione del luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata;

          b) la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti, dalla fase di coltivazione a quella di distribuzione in commercio;

          c) qualora si tratti di prodotti agroalimentari trasformati, anche la cronologia completa delle varie fasi di lavorazione degli stessi;

          d) l'elenco completo dei singoli ingredienti in caso di prodotti agroalimentari composti.

      2. Le indicazioni obbligatorie di cui al comma 1 devono essere presenti anche sulle etichette dei prodotti agroalimentari immessi sul mercato italiano dall'estero. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, i prodotti agroalimentari non possono circolare sul territorio nazionale.
      3. Ove non in contrasto con le disposizioni della presente legge, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Restano inoltre in vigore, per quanto riguarda il mercato dell'olio di oliva, le disposizioni sull'etichettatura di cui regolamento (CE) n. 82/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009.
      4. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con

 

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una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 ed euro 5.000. Qualora uno stesso soggetto contravvenga per più di tre volte alle disposizioni del medesimo articolo, si applicano le pene di cui agli articoli 441 e 442 del codice penale.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali).

      1. Lo Stato promuove la valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.
      2. Al fine di tutelare le produzioni agroalimentari tipiche e di favorirne il consumo, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la concessione di un credito di imposta ai soggetti giuridici, attivi nella vendita al consumo di prodotti agroalimentari e nelle attività di ristorazione collettiva pubblica, che accettino di destinare un apposito spazio espositivo alla vendita e al consumo di prodotti agroalimentari legati alle tradizioni alimentari delle regioni e dei territori in cui hanno sede i loro punti vendita.
      3. Nell'attuare la delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il credito di imposta è concesso per un massimo di due periodi di imposta ed è rinnovabile per una sola volta;

          b) i soggetti giuridici che usufruiscono del credito di imposta sono tenuti a renderlo noto ai loro clienti;

          c) qualora pervengano segnalazioni agli organi competenti relative alla mancata destinazione di un adeguato spazio

 

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espositivo ai prodotti agroalimentari tradizionali da parte dei soggetti che usufruiscono del credito di imposta e, a seguito di accertamenti, tale violazione sia verificata, i medesimi soggetti perdono il diritto di godere del credito di imposta e sono tenuti a restituire l'importo del credito di imposta eventualmente già goduto.


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