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PDL 2690

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2690



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGANDÌ

Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione

Presentata il 15 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Fin dai primordi della civiltà l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è stato, nell'esercizio dell'arte medica, una costante; dopo millenni, nel periodo rinascimentale, gli studi anatomici hanno raggiunto, specialmente in Italia, livelli di eccellenza tali che ancora oggi la medicina moderna trova in quegli studi le sue più importanti basi culturali.
      A partire dalla seconda metà del secolo scorso, tuttavia, la possibilità di disporre nel nostro Paese del cadavere a fini didattici e di esercizio per il miglioramento delle capacità chirurgiche è divenuta sempre più difficile, con gravi ripercussioni sulla formazione degli studenti di medicina, prima, e dei medici, successivamente.
      In quasi tutte le università italiane le aule settorie degli istituti di anatomia sono diventate un cimelio storico e la possibilità di esercitarsi su un cadavere è una rarità.
      Tale carenza si è, inoltre, estesa ai corsi di specializzazione rendendo impossibile, per i giovani laureati e per gli iscritti a corsi di specializzazione in branche prettamente chirurgiche, l'uso del cadavere a scopi didattici e di allenamento alle tecniche chirurgiche.
      Se si considera che in molti altri Paesi, già da tempo, è stata data una risposta positiva al problema grazie all'approvazione di leggi ad hoc, la situazione italiana pone i medici in una condizione di grande svantaggio rispetto ai colleghi stranieri che più rapidamente riescono a completare il normale iter di apprendimento, raggiungendo in tal modo più celermente la maturità chirurgica rispetto ai medici italiani.
      La possibilità di disporre del cadavere rappresenta, inoltre, anche per i chirurghi
 

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esperti, un'insostituibile opportunità di sperimentare nuove e più utili tecniche.
      Oggi l'impossibilità di utilizzare un cadavere crea forti livelli di disparità tra chi può, anche con sacrifici, effettuare ripetuti corsi di dissezione all'estero, che hanno costi sempre più elevati, e chi è costretto invece a rinunciare, con conseguenti notevoli difficoltà nella programmazione di un'adeguata progressione nella pratica chirurgica.
      Certamente anche altri fattori intervengono nel determinare in Italia una più lenta progressione verso l'acquisizione di capacità chirurgiche ottimali, ma sicuramente l'impossibilità di disporre di cadaveri rappresenta un problema tra i più importanti. Spetta al legislatore dare, sull'esempio di quanto già fatto in altri Paesi europei, quali Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio, una risposta che riesca a coniugare il rispetto per la persona, anche attraverso un corretto utilizzo del cadavere, con le esigenze della medicina e che, qualora efficacemente supportata nel migliorare costantemente le capacità di ciascuno, porti grandi vantaggi per tutta la società.
      La presente proposta di legge, dopo aver definito, all'articolo 1, l'ambito e le finalità oggetto di intervento, disciplina, all'articolo 2, i tempi e le modalità con cui i cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      L'articolo 3 delega al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'onere di stabilire le modalità e i tempi di utilizzo e di restituzione del cadavere, nonché di individuare i centri di riferimento per la conservazione dei cadaveri stessi.
      Con l'articolo 4 si istituisce, presso i centri di riferimento, il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzazione del cadavere.
      L'articolo 5 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge.
      L'articolo 6 prevede, infine, la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, per finalità di studio, di ricerca e di formazione, l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.
(Dichiarazione di volontà).

      1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 del presente articolo alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.

      3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1 è manifestato dai genitori esercenti la potestà o da chi ne fa le veci nelle forme previste dal medesimo comma 1.

 

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Art. 3.
(Utilizzo e restituzione del cadavere).

      1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia del cadavere da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

          b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri;

          c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione dei cadaveri ai fini di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Registro).

      1. Presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è istituito il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere.

Art. 5.
(Informazione ai cittadini).

      1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende

 

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sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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