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PDL N. 2661

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2661



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, CONTENTO, PATARINO

Modifiche alla legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili

Presentata il 29 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che il concorso per la nomina a notaio è particolarmente rigoroso e selettivo in considerazione della delicatezza e della difficoltà della funzione pubblica cui i notai sono preposti.
      Generalmente il numero dei candidati ammessi alle prove orali non supera quello dei posti a concorso, realizzando così di fatto una selezione assolutamente neutrale ed oggettiva, stante la particolare complessa procedura di correzione degli elaborati, che ne garantisce in maniera assoluta l'anonimato fino all'apertura delle buste contenenti i tre compiti, con il relativo «giudizio» complessivo.
      Nel concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale, a fronte dei 230 posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice ha ammesso alle prove orali 310 candidati, con la conseguenza che, ottanta di essi, pur avendo dimostrato cultura e professionalità sufficienti a raggiungere il voto complessivo minimo di 105/150 alle prove scritte e probabilmente alle prove orali, non entreranno in graduatoria e, quindi, non potranno esercitare le funzioni notarili, salva la possibilità di svolgere le funzioni di coadiutori di un notaio in esercizio, per il periodo massimo di cinque anni dal conseguimento dell'idoneità (articolo 2, secondo comma, della legge 18 maggio 1973, n. 239).
      Non vi è chi non veda come in un periodo di grave crisi economica quale quello che stiamo attraversando sarebbe equo e opportuno assorbire, nei limiti dei posti
 

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disponibili, tutti i giovani che hanno mostrato alle prove scritte e dimostreranno alla prova orale di avere un'idonea preparazione, sufficiente a conseguire almeno il minimo prescritto.
      La legge 18 maggio 1973, n. 239, si fece carico del problema, concedendo al Ministro Guardasigilli la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso fino ad un numero massimo del 12 per cento e nei limiti delle disponibilità.
      La norma poteva ritenersi adeguata in un'epoca in cui i candidati superavano le prove scritte in numero pari o di poco superiore ai posti messi a concorso con il bando, ma oggi, con lo straordinario aumento del numero dei concorrenti e con un più alto livello generale di preparazione (caratteristica che, per fortuna, si registra tuttora al concorso notarile) può capitare che - com'è successo per il citato concorso - il numero degli ammessi alle prove orali superi di molto il numero dei posti messi a concorso, con la conseguenza che l'esame orale diviene l'ultimo ostacolo all'immissione nella professione, inevitabilmente caricato di un «pathos» difficilmente governabile.
      Di qui la necessità di dare ai candidati maggiore tranquillità e fiducia nell'affrontare le prove orali e alla commissione esaminatrice la possibilità di valutare gli stessi candidati in un clima più sereno, sapendo che il Ministro Guardasigilli potrà aumentare il numero dei posti messi a concorso.
      In conclusione, nell'ottica di favorire l'accesso alla professione dei giovani che, superando le prove concorsuali, abbiano dimostrato di esserne meritevoli, la proposta di legge in oggetto mira a:

          1) dare maggiore facoltà al Ministro della giustizia di aumentare il numero dei posti messi a concorso nei limiti dei posti disponibili, fino alla misura massima del 35 per cento;

          2) dare la possibilità ai candidati che comunque non entrino in graduatoria (per scarsezza di posti) ma conseguono l'idoneità, di svolgere le funzioni di «coadiutore» senza il limite - oggi non più attuale - dei cinque anni, ma fino al raggiungimento del limite di età di settantacinque anni previsto per i notai in esercizio.
      Si aprirà così una nuova e dignitosa possibilità di lavoro e di proficuo inserimento nel mondo professionale per giovani dei quali la società deve giustamente farsi carico.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque per cento»;

          b) all'articolo 2, il secondo comma è abrogato.


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