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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2743 |
1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
1. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui all'articolo 2, estendendoli a tutte le filiere interessate.
2. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2 della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
1. Gli obblighi stabiliti dalla presente legge hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 2. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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