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PDL 2743

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2743



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 settembre 2009 (v. stampato Senato n. 1331)

d'iniziativa dei senatori

SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI, SANCIU

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 settembre 2009

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
      2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Art. 2.
(Modalità applicative).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

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del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1.
      2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazioni di cui all'articolo 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

Art. 3.
(Controlli).

      1. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui all'articolo  2, estendendoli a tutte le filiere interessate.
      2. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

 

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Art. 5.
(Abrogazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2 della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Gli obblighi stabiliti dalla presente legge hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 2. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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