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PDL N. 2680

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2680



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani

Presentata il 7 settembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - I giovani occupano un posto di rilievo nella visione sociale dell'Unione europea e la crisi attuale rende più urgente che mai la necessità di favorire lo sviluppo del capitale umano del futuro. Proporre un nuovo metodo aperto di coordinamento rafforzato, più flessibile e semplice nella creazione delle relazioni e in grado di rafforzare i legami con i settori strategici coperti dal Patto europeo per la gioventù, è il compito della cosiddetta «Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione». Questa strategia prevede condizioni più favorevoli per i giovani che intendono sviluppare le loro competenze, sfruttare pienamente le loro capacità, svolgere un ruolo attivo nella società e impegnarsi ulteriormente nella costruzione del progetto europeo. La gioventù non rappresenta una responsabilità pesante, ma una preziosa risorsa per la società, che può essere mobilitata per raggiungere obiettivi sociali più elevati.
      Come tutto il resto della società, i giovani devono affrontare un individualismo e una pressione concorrenziale crescenti e non godono necessariamente delle stesse opportunità. Un vasto processo di consultazione in tutta Europa ha consentito di individuare l'istruzione, l'occupazione, l'integrazione sociale e la salute come le questioni che più preoccupano i giovani. I giovani europei devono essere preparati per cogliere le occasioni di partecipazione civica e politica, di volontariato, di creatività, di imprenditorialità, di sport e di impegno a favore delle cause internazionali. L'Unione europea ha attuato programmi per la gioventù a partire
 

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dal 1988. Il processo strategico si è sviluppato sotto l'impulso del Libro bianco sulle politiche giovanili del 2001 e si basa attualmente su tre pilastri:

          1) la «cittadinanza attiva», da garantire attraverso il metodo aperto di coordinamento rinnovato, che definisce quattro assi prioritari e obiettivi comuni e che prevede l'elaborazione di relazioni da parte degli Stati membri, nonché un dialogo strutturato con i giovani;

          2) l'«integrazione socio-professionale», da attuare mediante l'applicazione del Patto europeo per la gioventù integrato nella Strategia di Lisbona, secondo tre assi prioritari (occupazione/integrazione sociale, istruzione/formazione, conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare). La comunicazione della Commissione europea COM(2007)498 del 5 settembre 2007, dal titolo «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società», è andata anche oltre tali programmi e ha proposto azioni supplementari;

          3) la «presa in considerazione dei giovani nelle altre politiche».

      Si rende pertanto necessario un concreto sostegno alle attività imprenditoriali giovanili, che deve essere realizzato a partire dalla scuola, con percorsi formativi guidati, per finire con incentivi statali destinati all'avvio di nuove piccole e medie imprese. I periodi di transizione dei giovani tra la fine della loro formazione e l'inizio della vita attiva sono diventati molto più lunghi e complessi di un tempo. La disoccupazione dei giovani è in media almeno doppia rispetto al totale della manodopera. Essi occupano spesso posti di lavoro temporanei, di bassa qualità e mal retribuiti. L'incoraggiamento dei giovani all'imprenditorialità e all'innovazione fa parte del programma quadro per l'innovazione e la competitività 2007-2013 nonché del quadro di riferimento europeo per le competenze fondamentali. La creatività e l'innovazione sono anche i temi dell'Anno europeo 2009, a tali temi dedicato, e una delle sfide strategiche identificate nel nuovo metodo aperto di coordinamento del settore dell'istruzione e della formazione.
      Attualmente esistono due iniziative statali a favore dei neo imprenditori:

          1) incentivi a favore dell'auto impiego: la società «Invitalia» concede mutui agevolati ai giovani fino a trentacinque anni di età che creano microimprese o aziende in franchising nelle aree considerate «depresse»;

          2) incentivi a favore dell'auto imprenditorialità: la società «Invitalia» concede mutui agevolati alle società di persone, cooperative o di capitale costituite da giovani fino a trentacinque anni di età che creano aziende manifatturiere o di servizi alle imprese nelle aree cosiddette «depresse».

      Alla luce di quanto descritto, si ritiene necessario che lo Stato intervenga nella fase di avvio delle piccole e medie imprese, incentivando soprattutto i giovani laureati e diplomati ad avviare attività imprenditoriali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», istituisce, a decorrere dal 1o maggio 2010, un fondo incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, di seguito denominato «fondo».
      2. L'ammontare complessivo delle risorse del fondo è stabilito annualmente dai Ministri competenti, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Tale dotazione finanziaria può essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili

Art. 2.

      1. Presso gli uffici competenti di ogni regione è istituito uno sportello per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, che fornisce consulenze gratuite finalizzate all'ideazione di un progetto di impresa organico e fattibile.
      2. I progetti di impresa di cui al comma 1 riguardano i seguenti settori:

          a) alimentare;

          b) ambientale;

          c) metallurgico;

          d) siderurgico;

          e) servizi;

          f) tessile.

 

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Art. 3.

      1. Possono accedere alle agevolazioni del fondo i cittadini italiani che hanno un'età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni, senza alcuna distinzione di sesso, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di un diploma di laurea o di un diploma di laurea magistrale. Tali soggetti possono costituirsi in società o in cooperative, ovvero possono agire come singole persone giuridiche.
      2. Le domande per l'accesso alle agevolazioni del fondo possono essere presentate da microimprese inattive alla data di presentazione della domanda. Le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della domanda sono tenute a costituirsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda, pena la decadenza della stessa.
      3. La domanda di accesso alle agevolazioni del fondo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese già costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.

Art. 4.

      1. Le domande di accesso alle agevolazioni del fondo devono riguardare progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali. Non sono ritenute ammissibili domande riguardanti progetti operativi o gestionali di attività imprenditoriali già avviate ovvero che si configurano come rilevamento o ampliamento di imprese esistenti.

Art. 5.

      1. Le agevolazioni del fondo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali non possono superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento totale, l'importo di 40.000 euro per ciascuna attività.
      2. L'acquisto di immobili è finanziato a valere sulle risorse del fondo entro il

 

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limite del 30 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto.
      3. L'acquisto del suolo aziendale, di esclusiva pertinenza dell'unità produttiva, e le eventuali spese per la sua sistemazione sono finanziati a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 10 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto.
      4. Nel corso dell'esame di verifica per la concessione delle agevolazioni del fondo le spese ammissibili possono essere rideterminate sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti previsti rispetto alle reali esigenze dell'attività imprenditoriale.

Art. 6.

      1. Alla domanda di accesso alle agevolazioni del fondo deve essere allegato un documento, denominato «scheda tecnica», che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento previsto.
      2. La domanda di accesso alle agevolazioni del fondo deve essere altresì corredata della seguente documentazione:

          a) copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i soci o dei futuri soci dell'impresa proponente o del titolare nel caso di ditta individuale;

          b) nel caso di società già costituite, atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, certificato originale di iscrizione nel registro delle imprese con dicitura antimafia rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ovvero copia della richiesta di iscrizione alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          c) documentazione comprovante l'individuazione ad uso esclusivo della sede nella quale sarà realizzata l'attività imprenditoriale;

          d) documentazione comprovante la destinazione d'uso corrente degli immobili;

 

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          e) nel caso in cui il programma degli investimenti preveda l'acquisto di un immobile, perizia giurata attestante il valore dell'immobile e la congruità dello stesso.

Art. 7.

      1. Le agevolazioni del fondo possono essere concesse in conto impianti e in conto esercizio.
      2. Le agevolazioni in conto impianti possono essere concesse in tre soluzioni:

          a) un'eventuale anticipazione, di importo non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento delle agevolazioni concesse in conto impianti, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di pari importo;

          b) una quota per coprire l'avanzamento dei lavori, a fronte della presentazione della documentazione idonea a dimostrare la realizzazione del 60 per cento delle opere previste dal progetto;

          c) una quota a saldo, a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto e il completamento degli adempimenti amministrativi prescritti per l'avvio dell'attività imprenditoriale.

      3. Le agevolazioni in conto esercizio possono essere concesse per costi sostenuti per:

          a) un primo periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di richiesta del saldo delle agevolazioni in conto impianti, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento del totale delle agevolazioni concedibili in conto esercizio;

          b) tre annualità, costituite da periodi di dodici mesi consecutivi, che hanno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di erogazione del saldo in conto impianti, per importi che, per ciascuna annualità, non possono essere superiori al 30 per cento del totale delle agevolazioni concedibili in conto esercizio.

 

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      4. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere richieste entro il terzo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale sono richieste. Qualora entro tale termine non sia stata presentata la documentazione necessaria, il soggetto beneficiario perde il diritto di ottenere le agevolazioni in conto esercizio per la relativa annualità.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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