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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A |
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che questo suscita alcune perplessità che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante come organo monocratico e quella di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;
in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, osservato che:
l'articolo 3, comma 5, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;
l'articolo 4, comma 4, prevede che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apparendo invece preferibile che l'accesso sia condizionato all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di meglio garantire il contemperamento tra gli interessi affidati alla cura dell'istituendo Garante e la protezione della privacy dei soggetti interessati,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 4, le parole: «sentito il Garante» siano sostituite con le seguenti: «previa autorizzazione del Garante»;
e con la seguente osservazione:
le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2008 Governo e proposte di legge abbinate, recante istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
sottolineato il rilievo del provvedimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
richiamata al riguardo la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008;
osservato che il rafforzamento delle garanzie per i minori in materia di diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute, risulta coerente con la Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di sviluppo del millennio;
ritenuto che la collaborazione con la Rete dei Garanti europei debba costituire un impegno prioritario nell'ambito delle funzioni del Garante nazionale, sviluppando la comunicazione presentata dalla Commissione europea il 4 luglio 2006 «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori»;
ravvisata la necessità che la Relazione annuale alle Camere sull'attività svolta dal Garante nazionale sia trasmessa anche alle Commissioni Affari esteri,
esprime
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di menzionare tra i compiti del Garante di cui all'articolo 3 la formulazione di osservazioni e proposte anche con riferimento alla tratta dei minori ed al loro sfruttamento sessuale, nonché alla protezione dei minori nell'uso di internet e delle altre tecnologie di comunicazione;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 1, lettera m), che la relazione annuale del Garante debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni);
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» (C. 2008 Governo e abb.);
rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), prevede, tra i compiti del Garante, la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti delle eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e la promozione di iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media maggiori sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;
ritenuto che la disposizione sopra richiamata contribuisca ad agevolare lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori;
rilevato altresì che l'articolo 6 consente opportunamente di poter effettuare segnalazioni al Garante tramite il numero telefonico di emergenza 114, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003, ovvero attraverso altri numeri gratuiti a valenza sociale;
esprime,
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2008, come risultante dagli emendamenti approvati, recante «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;
considerata la rilevanza che l'istituzione del Garante potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, e in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, dall'altro nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui alla lettera m) del medesimo comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;
constatato che all'articolo 3, comma 4, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza;
esprime
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma. | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Garante esercita le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti | 2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative ed è nominato con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. | determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Garante svolge i seguenti compiti: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; | b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) collabora con la rete dei Garanti europei - European network of ombuds- persons for children (ENOC); | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori; | d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione e all'istruzione; | e) propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; | g) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione
g) può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza;
h) è consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) può esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 44 della Convenzione di New York;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York;
i) partecipa all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
l) formula osservazioni sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
m) identica;
n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;
m) riferisce alle Camere sull'attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno.
o) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Identico.
1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Identico.
1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o mediante reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Identico.
1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede,
1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede,
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