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PDL 2008-A

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentato l'11 dicembre 2008

(Relatori: CALABRIA, per la I Commissione;
CASTELLANI, per la XII Commissione)


NOTA: Le Commissioni I (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni) e XII (Affari sociali), il 23 settembre 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 127, d'iniziativa del deputato BOCCIARDO

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 349, d'iniziativa dei deputati

DE POLI, NUNZIO FRANCESCO TESTA

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 858, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia

Presentata il 7 maggio 2008

n. 1197, d'iniziativa del deputato PALOMBA

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 28 maggio 2008
 

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n. 1591, d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, SBROLLINI, CARDINALE, D'INCECCO, FASSINO, LENZI, LUCÀ, MARTELLA, MATTESINI, MIOTTO, MURER, NACCARATO, ROSATO, SCHIRRU, SERENI, TEMPESTINI, LIVIA TURCO, ZAMPA

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Presentata il 31 luglio 2008

n. 1913, d'iniziativa dei deputati

IANNACCONE, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 18 novembre 2008

n. 2199, d'iniziativa del deputato COSENZA

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 12 febbraio 2009
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            rilevato che questo suscita alcune perplessità che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante come organo monocratico e quella di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;

            in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, osservato che:

                  l'articolo 3, comma 5, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;

                  l'articolo 4, comma 4, prevede che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apparendo invece preferibile che l'accesso sia condizionato all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di meglio garantire il contemperamento tra gli interessi affidati alla cura dell'istituendo Garante e la protezione della privacy dei soggetti interessati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 4, comma 4, le parole: «sentito il Garante» siano sostituite con le seguenti: «previa autorizzazione del Garante»;

        e con la seguente osservazione:

            le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.

 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2008 Governo e proposte di legge abbinate, recante istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            sottolineato il rilievo del provvedimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            richiamata al riguardo la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008;

            osservato che il rafforzamento delle garanzie per i minori in materia di diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute, risulta coerente con la Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di sviluppo del millennio;

            ritenuto che la collaborazione con la Rete dei Garanti europei debba costituire un impegno prioritario nell'ambito delle funzioni del Garante nazionale, sviluppando la comunicazione presentata dalla Commissione europea il 4 luglio 2006 «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori»;

            ravvisata la necessità che la Relazione annuale alle Camere sull'attività svolta dal Garante nazionale sia trasmessa anche alle Commissioni Affari esteri,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di menzionare tra i compiti del Garante di cui all'articolo 3 la formulazione di osservazioni e proposte anche con riferimento alla tratta dei minori ed al loro sfruttamento sessuale, nonché alla protezione dei minori nell'uso di internet e delle altre tecnologie di comunicazione;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 1, lettera m), che la relazione annuale del Garante debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni);

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» (C. 2008 Governo e abb.);

            rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), prevede, tra i compiti del Garante, la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti delle eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e la promozione di iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media maggiori sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

            ritenuto che la disposizione sopra richiamata contribuisca ad agevolare lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori;

            rilevato altresì che l'articolo 6 consente opportunamente di poter effettuare segnalazioni al Garante tramite il numero telefonico di emergenza 114, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003, ovvero attraverso altri numeri gratuiti a valenza sociale;

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2008, come risultante dagli emendamenti approvati, recante «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

            considerata la rilevanza che l'istituzione del Garante potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, e in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, dall'altro nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui alla lettera m) del medesimo comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;

            constatato che all'articolo 3, comma 4, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).
Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).
      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.

      Identico.

Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).
 

      1. Il Garante esercita le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.

      1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti       2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative ed è nominato con

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della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
        3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
      2. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       4. Identico.

Art. 3.
(Compiti del Garante).

Art. 3.
(Compiti del Garante).

      1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

      1. Identico:

          a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

          a) identica;


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          b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;           b) identica;

          c) collabora con la rete dei Garanti europei - European network of ombuds- persons for children (ENOC);

          c) identica;

          d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

          e) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione e all'istruzione;

          e) propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute;

 

          f) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie;

          f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          g) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione


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  parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;

          g) può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza;

          h) è consultato dal Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge e degli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

          h) può esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 44 della Convenzione di New York;

          i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York;

          i) partecipa all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          l) formula osservazioni sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

          l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

          m) identica;

 

          n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

          m) riferisce alle Camere sull'attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno.

          o) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

      2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

      2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica


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14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il Garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
        3. Il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
      3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.       Soppresso.
      4. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti.       4. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o con figure analoghe.
        5. Ai fini di cui al comma 4 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o da figure analoghe. La Conferenza è convocata su iniziativa del Garante o su richiesta di almeno tre garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, o di figure analoghe. La Conferenza promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

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      5. Il Garante, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone di minore età, d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 6, può inoltre segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.       6. Il Garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli).

Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli).

      1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

      Identico.

      2. Il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.
      3. Il Garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
      4. Il Garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di

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accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
      5. I procedimenti di competenza del Garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.  

Art. 5.
(Organizzazione).

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Identico.

Art. 6.
(Forme di tutela).

Art. 6.
(Forme di tutela).

      1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o mediante reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

      Identico.

      2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede,

      1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede,


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quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.244.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       2. Identico.


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